Corte di giustizia, Sentenza C-323/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020. — Tesco-Global Áruházak Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul fatturato nel settore del commercio al dettaglio in negozio – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri che sulle imprese nazionali – Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell’importo del fatturato quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato. — Causa C-323/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha esaminato un’imposta ungherese sul commercio al dettaglio strutturata per scaglioni fortemente progressivi, contestata da Tesco perché in pratica più gravosa per operatori controllati da gruppi esteri. Ha ritenuto irrilevanti, nel caso concreto, le censure basate sugli aiuti di Stato e ha concentrato l’analisi sulla libertà di stabilimento. La Corte ha concluso che una progressività basata sul fatturato, di per sé, non è discriminatoria se il criterio è neutro e collegato alla capacità contributiva. La normativa ungherese è quindi compatibile con gli articoli 49 e 54 TFUE.
Compatibilità con la libertà di stabilimento di un’imposta ungherese fortemente progressiva sul fatturato nel commercio al dettaglio, gravante in concreto soprattutto su imprese controllate da soggetti di altri Stati membri.
La questione giuridica
Se gli articoli 18, 26, 49, da 54 a 56, 63, 65 e 110 TFUE, nonché i principi di equivalenza, effettività e primato, ostino a una normativa nazionale che prevede un’imposta sul volume d’affari fortemente progressiva nel commercio al dettaglio, la quale, pur applicandosi formalmente a tutti, grava di fatto soprattutto su imprese controllate da soggetti di altri Stati membri; e se tale disciplina possa inoltre integrare un aiuto di Stato vietato o incidere sul regime di rimborso delle imposte.
Principio di diritto
Gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a una normativa nazionale che istituisce un’imposta fortemente progressiva sul fatturato, applicabile indistintamente a tutte le imprese, anche se in concreto l’onere effettivo grava soprattutto su imprese controllate, direttamente o indirettamente, da cittadini o società di altri Stati membri, quando ciò dipende dal fatto che tali imprese realizzano i fatturati più elevati sul mercato interessato. Inoltre, l’eventuale illegittimità di un’esenzione fiscale sotto il profilo degli aiuti di Stato non consente al debitore dell’imposta generale di sottrarsi al pagamento o di chiederne il rimborso in assenza di un vincolo di destinazione tra tributo e agevolazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 18, 26, 49, 54, 55, 56, 63, 65, 107, 108 e 110 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 401
- Legge XCIV del 2010 relativa all’imposta straordinaria su determinati settori
- Legge XCII del 2003 sul sistema tributario
Compatibilità di un’imposta progressiva sul fatturato con la libertà di stabilimento
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest in una controversia tra Tesco-Global Áruházak Zrt. e l’amministrazione fiscale ungherese, relativa all’"imposta straordinaria" sul commercio al dettaglio in negozio. La Corte è chiamata a valutare se tale prelievo, strutturato in scaglioni fortemente progressivi, sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la libertà di stabilimento e con le norme sugli aiuti di Stato.
Contesto normativo nazionale
La legge ungherese sull’imposta straordinaria prevede un’imposta sul fatturato netto del commercio al dettaglio in negozio, con aliquote dello 0% fino a 500 milioni di HUF, dello 0,1% tra 500 milioni e 30 miliardi di HUF, dello 0,4% tra 30 e 100 miliardi di HUF e del 2,5% oltre 100 miliardi di HUF. Il preambolo della legge giustifica il prelievo come misura volta a colpire contribuenti con una capacità contributiva superiore agli obblighi tributari generali.
Fatti del procedimento principale
Tesco, società di diritto ungherese appartenente a un gruppo con sede nel Regno Unito, è stata oggetto di accertamento fiscale. L’amministrazione tributaria ha applicato rettifiche e sanzioni, ritenendo dovuta l’imposta straordinaria. Tesco ha impugnato la decisione sostenendo che la disciplina fiscale, per effetto della sua progressività e della struttura del mercato, grava soprattutto su imprese controllate da soggetti esteri e viola quindi varie libertà fondamentali del TFUE, oltre a integrare un aiuto di Stato incompatibile e a porsi in contrasto con l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha sottoposto quattro questioni, in sintesi:
- se l’imposta fortemente progressiva costituisca una discriminazione indiretta o una restrizione alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali;
- se la differenza di trattamento possa configurare un aiuto di Stato vietato;
- se le norme sugli aiuti di Stato incidano su una misura fiscale che finanzia, mediante il proprio gettito, un’esenzione a favore di alcuni operatori;
- se il diritto nazionale processuale ungherese sia compatibile con i principi di equivalenza, effettività e primato, in relazione alla possibilità di ottenere il rimborso di imposte dichiarate sulla base di una normativa contraria al diritto dell’Unione.
Esame delle questioni sugli aiuti di Stato
La Corte dichiara irricevibili la seconda e la terza questione. Ricorda che, in linea di principio, la illegittimità di un’esenzione fiscale alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non incide sulla legittimità dell’imposta generale: il debitore del tributo non può invocare l’eventuale aiuto concesso ad altri per sottrarsi al pagamento. Solo quando esista un vincolo di destinazione tra tributo e aiuto, in modo che il gettito sia necessariamente destinato a finanziare l’agevolazione e ne influenzi l’entità, il tributo può essere considerato parte integrante della misura di aiuto.
Nel caso di specie, la Corte osserva che l’imposta straordinaria alimenta il bilancio generale dello Stato e non è specificamente destinata a finanziare un vantaggio selettivo. Di conseguenza, anche ipotizzando che l’esenzione di fatto di alcuni soggetti possa essere un aiuto di Stato, non vi è il necessario legame funzionale con il tributo per consentire a Tesco di opporre tale illegittimità al fine di evitare l’imposta o ottenerne il rimborso.
Inquadramento della prima questione: libertà di stabilimento
La Corte restringe l’analisi alla libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 e 54 TFUE. Esclude la pertinenza degli articoli 56, 63 e 65 TFUE, relativi a servizi e capitali, nonché degli articoli 18, 26 e 110 TFUE, perché il principio di non discriminazione è già assorbito dalla disciplina specifica dello stabilimento e non emerge un trattamento sfavorevole dei prodotti importati.
La Corte precisa inoltre che una società madre stabilita in un altro Stato membro può invocare una restrizione alla libertà di stabilimento che colpisce la sua controllata nello Stato ospitante, qualora tale restrizione incida sull’imposizione che riguarda la controllata stessa.
Ragionamento della Corte sulla progressività dell’imposta
La Corte osserva che la normativa ungherese non distingue formalmente tra imprese nazionali ed estere: tutte le imprese che operano nel commercio al dettaglio in negozio sono soggette alla stessa imposta e agli stessi scaglioni. Non vi è quindi discriminazione diretta.
Quanto alla discriminazione indiretta, la Corte rileva che, allo stato attuale dell’armonizzazione fiscale, gli Stati membri restano liberi di adottare il sistema tributario ritenuto più idoneo e che la progressività è una scelta rientrante nel loro potere discrezionale. Un’imposta progressiva può essere costruita sul fatturato, perché il fatturato è un criterio neutro e un indicatore pertinente della capacità contributiva.
La Corte valorizza il preambolo della legge, che indica l’intento di tassare soggetti con capacità contributiva superiore agli obblighi ordinari. La circostanza che la maggior parte dell’onere ricada su imprese controllate da soggetti di altri Stati membri non basta, da sola, a dimostrare una discriminazione: ciò dipende dal fatto che tali imprese realizzano i fatturati più elevati nel mercato ungherese. Inoltre, anche lo scaglione esente si applica a tutte le imprese per la parte di fatturato che non supera la soglia, non solo a soggetti ungheresi.
Distinzione rispetto alla sentenza Hervis
La Corte distingue il caso da Hervis Sport- és Divatkereskedelmi. In quella causa, la discriminazione derivava dall’applicazione congiunta della progressività con una regola di consolidamento dei fatturati di imprese collegate, che poteva colpire in modo particolare gruppi legati a società estere. Qui, invece, non vi è la regola di consolidamento: la progressività opera da sola e non introduce, per sua natura, una disparità basata sulla sede delle società.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a una normativa nazionale che istituisce un’imposta fortemente progressiva sul volume d’affari, la quale, in concreto, grava soprattutto su imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti di altri Stati membri, purché tale risultato dipenda dal fatto che dette imprese realizzano i fatturati più elevati sul mercato interessato.
La quarta questione non viene esaminata, perché assorbita dalla soluzione delle precedenti questioni. La Corte respinge inoltre la domanda di riapertura della fase orale del procedimento, presentata da Tesco dopo le conclusioni dell’avvocato generale.
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