Corte di giustizia, Sentenza C-75/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020. — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul volume d’affari degli operatori di telecomunicazioni – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri che sulle imprese nazionali – Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Imposte sul volume d’affari – Nozione. — Causa C-75/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha esaminato l'imposta straordinaria ungherese sui servizi di telecomunicazioni, strutturata per scaglioni progressivi di volume d'affari. Ha escluso che tale imposta integri una discriminazione vietata dalla libertà di stabilimento e ha confermato che essa non ha natura di IVA ai sensi dell'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE. È stata invece dichiarata irricevibile la censura fondata sugli aiuti di Stato, poiché mancava un nesso di destinazione tra il tributo e l'eventuale esenzione di altri operatori.
Imposta ungherese progressiva sul volume d'affari nel settore telecomunicazioni: compatibilità con la libertà di stabilimento e con il divieto di imposte aventi natura di IVA
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa nazionale che istituisce un'imposta progressiva sul volume d'affari, la quale in fatto grava soprattutto su imprese controllate da soggetti di altri Stati membri; se gli articoli 107 e 108 TFUE consentano di qualificare tale struttura fiscale come aiuto di Stato per effetto dell'esenzione di fatto di alcuni operatori; e se l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE osti a un'imposta sul volume d'affari che, pur essendo periodica e progressiva, non è riscossa in ogni fase della produzione e distribuzione né prevede detrazione dell'imposta a monte.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a un'imposta progressiva sul volume d'affari anche se, di fatto, l'onere maggiore ricade su imprese controllate da soggetti di altri Stati membri, quando ciò dipende dal fatto che tali imprese realizzano i maggiori volumi d'affari sul mercato interessato e la progressività si fonda su un criterio neutro e pertinente come il fatturato. Ha inoltre affermato che l'articolo 401 della direttiva IVA non vieta un'imposta che colpisce periodicamente il volume d'affari globale senza meccanismo di detrazione a monte e senza prelievo in ogni fase della catena produttiva. La seconda questione, relativa agli articoli 107 e 108 TFUE, è stata dichiarata irricevibile perché l'eventuale illegittimità di un'esenzione fiscale altrui non incide sulla legittimità del tributo principale, in assenza di un vincolo di destinazione tra imposta ed esenzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 49 e 54 TFUE
- Articoli 107 e 108 TFUE
- Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE
Imposta ungherese progressiva sul volume d'affari nel settore telecomunicazioni: compatibilità con la libertà di stabilimento e con il divieto di imposte aventi natura di IVA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest) nell'ambito di una controversia tra Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. e l'amministrazione fiscale ungherese. Oggetto del giudizio era la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'imposta straordinaria ungherese sul volume d'affari nel settore delle telecomunicazioni, progressiva per scaglioni e di fatto gravante soprattutto sugli operatori appartenenti a gruppi stabiliti in altri Stati membri.
Contesto normativo nazionale e unionale
Sul piano unionale erano rilevanti gli articoli 49, 54, 107 e 108 TFUE e l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA. Quest'ultima disposizione consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari. Sul piano nazionale, la legge ungherese prevedeva un'imposta straordinaria per determinati settori, compreso quello delle telecomunicazioni, con aliquote progressive: 0% fino a 500 milioni di HUF, 4,5% tra 500 milioni e 5 miliardi di HUF, 6,5% oltre tale soglia.
Fatti e procedimento principale
Vodafone, società ungherese interamente controllata da Vodafone Europe BV con sede nei Paesi Bassi, era tra i principali operatori del mercato ungherese delle telecomunicazioni. A seguito di un controllo fiscale, l'autorità tributaria le aveva richiesto il pagamento di differenze d'imposta, sanzioni e interessi. La società contestava il prelievo sostenendo, da un lato, che la struttura dell'imposta costituisse un aiuto di Stato vietato e, dall'altro, che si trattasse di un'imposta incompatibile con la direttiva IVA.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una misura fiscale che, pur essendo formalmente generale, comporti un carico effettivo più elevato per imprese controllate da soggetti esteri;
- se gli articoli 107 e 108 TFUE ostino a un'imposta progressiva sul volume d'affari e se l'esenzione di fatto di taluni soggetti possa integrare un aiuto di Stato;
- se l'articolo 401 della direttiva IVA osti a una simile imposta sul volume d'affari.
Ricevibilità della censura sugli aiuti di Stato
La Corte ha dichiarato irricevibile la seconda questione. Ha ricordato che la disciplina sugli aiuti di Stato e il controllo preventivo di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE riguardano la misura di aiuto e la sua esecuzione, ma non consentono al debitore di un'imposta di opporre l'eventuale illegittimità dell'esenzione altrui per sottrarsi al pagamento del tributo. Nel caso di specie mancava inoltre un vincolo di destinazione tra l'imposta straordinaria e un vantaggio fiscale specificamente finanziato con il relativo gettito, poiché l'imposta affluiva al bilancio generale dello Stato.
Libertà di stabilimento e progressività dell'imposta
Quanto agli articoli 49 e 54 TFUE, la Corte ha ribadito che la libertà di stabilimento vieta non solo le discriminazioni dirette fondate sulla sede, ma anche quelle indirette basate su criteri apparentemente neutri che sfavoriscano, in fatto, le società stabilite in altri Stati membri. Tuttavia, nel caso dell'imposta ungherese:
- il criterio del volume d'affari è stato considerato neutro e idoneo a esprimere la capacità contributiva;
- la progressività rientra nel margine di discrezionalità fiscale degli Stati membri in assenza di armonizzazione;
- il fatto che gli scaglioni superiori incidano prevalentemente su operatori controllati da soggetti esteri dipende dalla struttura del mercato, non da una discriminazione normativa;
- la disciplina non operava alcuna distinzione in base alla sede delle società.
La Corte ha distinto questa causa dalla precedente sentenza Hervis Sport- és Divatkereskedelmi, in cui la progressività si combinava con una regola di consolidamento dei fatturati di imprese collegate, producendo un effetto discriminatorio diverso.
Articolo 401 della direttiva IVA e nozione di imposta sul volume d'affari
La Corte ha poi escluso che l'imposta straordinaria rientri nel divieto dell'articolo 401 della direttiva IVA. Per integrare una imposta assimilabile all'IVA, un tributo deve presentare le caratteristiche essenziali dell'IVA, in particolare:
- applicazione generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi;
- proporzionalità al prezzo;
- riscossione in ciascuna fase della produzione e distribuzione;
- diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte.
L'imposta ungherese non soddisfaceva almeno le ultime due caratteristiche, perché era riscossa periodicamente sul volume d'affari globale e non lungo l'intera catena di produzione e distribuzione, senza alcun meccanismo di detrazione. Ciò bastava per escluderne la natura di imposta sul volume d'affari vietata dalla direttiva IVA.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a un'imposta progressiva sul volume d'affari il cui onere effettivo grava soprattutto su imprese controllate da soggetti di altri Stati membri, se tale effetto deriva dal fatto che esse realizzano i maggiori volumi d'affari sul mercato interessato;
- l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE non osta a un'imposta basata sul volume d'affari globale, riscossa periodicamente e senza diritto a detrazione dell'imposta a monte.
Principi utili per la pratica
La decisione conferma che gli Stati membri possono utilizzare il fatturato come criterio di graduazione dell'imposizione indiretta o parafiscale, purché il criterio sia neutro e non mascheri una discriminazione fondata sulla sede. Per contro, la presenza di effetti economici più gravosi per gruppi esteri non è di per sé sufficiente a dimostrare una violazione della libertà di stabilimento. In materia IVA, conta soprattutto la struttura del tributo: se mancano prelievo frazionato lungo la catena e diritto a detrazione, il tributo non è assimilabile all'IVA ai fini dell'articolo 401 della direttiva.
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