Corte di giustizia, Sentenza C-587/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 marzo 2020. — CSTP Azienda della Mobilità SpA contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania (Italia) – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane in seguito a una decisione del Consiglio di Stato (Italia) – Decisione della Commissione europea che dichiara la misura d’aiuto illegittima e incompatibile con il mercato interno. — Causa C-587/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di CSTP contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione su una compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico nel trasporto locale in Campania. La Corte afferma che la misura non poteva beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento n. 1191/69 e che la Commissione restava competente nonostante la precedente decisione del Consiglio di Stato. Conferma inoltre l’applicazione del regolamento n. 1370/2007 per valutare la compatibilità dell’aiuto alla data del pagamento.
Aiuti di Stato: una compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico nel trasporto locale, concessa in esecuzione di una sentenza nazionale, può essere qualificata come aiuto nuovo e incompatibile se non ricorrono le condizioni di esenzione del regolamento n. 1191/69 e se la Commissione può esercitare la sua competenza esclusiva nonostante un giudicato nazionale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che qualificava la compensazione integrativa versata a CSTP come aiuto di Stato nuovo, non esentato dall’obbligo di notifica ai sensi del regolamento n. 1191/69; se fossero soddisfatte le condizioni Altmark; se la misura incidessero sugli scambi tra Stati membri e falsasse la concorrenza; se la Commissione fosse competente a pronunciarsi nonostante una decisione passata in giudicato del Consiglio di Stato; e se fosse corretto applicare il regolamento n. 1370/2007 alla valutazione di compatibilità.
Principio di diritto
La Corte conferma che una compensazione per obblighi di servizio pubblico non sfugge alla qualifica di aiuto di Stato se non sono dimostrate tutte le condizioni sostanziali previste dal regime UE applicabile; in mancanza, la misura è un aiuto nuovo soggetto a notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione conserva la competenza esclusiva a valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno anche se una decisione del giudice nazionale, passata in giudicato, abbia escluso la qualifica di aiuto o riconosciuto il diritto alla compensazione. Inoltre, il regolamento n. 1370/2007 può essere usato per la verifica di compatibilità in base alla data di esecuzione della misura, e non alla data della pronuncia nazionale che l’ha riconosciuta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articoli 107, 108 e 263 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 1191/69
- Articoli 1, 2, 10, 11, 13 e 17 del regolamento (CEE) n. 1191/69
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
Aiuti di Stato e compensazione per obblighi di servizio pubblico nel trasporto locale
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da CSTP Azienda della Mobilità SpA contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione europea 2015/1074. La controversia concerne una compensazione integrativa versata dalle autorità italiane a favore di CSTP per obblighi di servizio pubblico nel trasporto autobus in Campania, in esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato.
Fatti e procedimento principale
CSTP aveva chiesto dinanzi ai giudici amministrativi italiani il pagamento di una compensazione per gli oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico relativi al periodo 1996-2002. Dopo un primo rigetto del TAR Salerno, il Consiglio di Stato, con decisione del 27 luglio 2009, ha riconosciuto il diritto alla compensazione ai sensi del regolamento n. 1191/69; successivamente, con decisione del 7 novembre 2012, ha quantificato l’importo in EUR 4 951 838, poi pagato dalla Regione Campania il 21 dicembre 2012. Le autorità italiane hanno notificato la misura alla Commissione, che ha aperto il procedimento formale e adottato la decisione controversa qualificandola come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, con ordine di recupero.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CEE) n. 1191/69, soprattutto gli articoli 1, 2, 10-13 e 17, paragrafo 2;
- il regolamento (CE) n. 1370/2007, in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 6;
- gli articoli 107 e 108 TFUE;
- il regolamento (CE) n. 659/1999 e il regolamento (UE) 2015/1589, richiamati nei motivi della ricorrente;
- le norme processuali dell’impugnazione davanti alla Corte, in particolare l’articolo 56 dello Statuto e gli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura.
Primo motivo di impugnazione: aiuto esistente o aiuto nuovo
La ricorrente sosteneva che la misura non fosse un aiuto nuovo, ma un aiuto esistente esentato dalla notifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69, perché la decisione del Consiglio di Stato avrebbe solo dichiarato un diritto preesistente. La Corte respinge il motivo in quanto irricevibile, rilevando che la ricorrente non ha sviluppato alcun argomento idoneo a dimostrare un errore di diritto nel ragionamento del Tribunale, limitandosi a una mera affermazione non suffragata.
Secondo motivo: condizioni Altmark e esistenza degli obblighi di servizio pubblico
La ricorrente contestava la conclusione del Tribunale secondo cui non erano soddisfatte le condizioni Altmark, e in particolare la prima e la seconda. La Corte ricorda che tutte e quattro le condizioni Altmark devono essere cumulativamente soddisfatte affinché una compensazione per obblighi di servizio pubblico non rientri nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Poiché il Tribunale aveva confermato che non era dimostrata l’esistenza di un obbligo di servizio pubblico imposto unilateralmente, la prima condizione non era soddisfatta; di conseguenza, non occorreva esaminare la seconda. Gli argomenti relativi alle altre due condizioni sono dichiarati irricevibili, perché il Tribunale non si era pronunciato su di esse. Le censure che miravano a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione del diritto nazionale sono inoltre respinte perché estranee al sindacato della Corte in sede di impugnazione, salvo snaturamento non dedotto né provato.
Terzo motivo: incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza
La ricorrente sosteneva che il mercato del trasporto pubblico locale non fosse realmente concorrenziale. La Corte respinge il motivo come inoperante e, in parte, irricevibile, osservando che il Tribunale non aveva fondato la sua conclusione solo sul passaggio contestato dalla ricorrente, ma anche su ulteriori elementi non specificamente contestati, relativi alla possibilità di ingresso nel mercato di imprese di altri Stati membri e alla presenza di concorrenza su altri mercati collegati.
Quarto motivo: competenza della Commissione, giudicato nazionale e legittimo affidamento
La ricorrente invocava il giudicato del Consiglio di Stato per sostenere l’incompetenza della Commissione. La Corte respinge integralmente la censura: ricorda che la Commissione ha competenza esclusiva a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno e che i giudici nazionali non possono adottare decisioni contrastanti con quelle della Commissione, ma neppure il giudicato nazionale può impedire alla Commissione di esercitare la propria competenza e di qualificare una misura come aiuto illegittimo. La Corte aggiunge che il principio del legittimo affidamento non può essere invocato per opporsi all’esercizio di tale competenza, perché non risultano assicurazioni precise provenienti da un’istituzione dell’Unione. La doglianza relativa a una presunta anomalia procedurale è dichiarata irricevibile per difetto di specifica censura alla sentenza impugnata.
Quinto motivo: applicazione del regolamento n. 1370/2007
La ricorrente contestava l’applicazione ratione temporis e ratione materiae del regolamento n. 1370/2007. La Corte osserva che il criterio rilevante per la compatibilità è la data di esecuzione della misura o del pagamento dell’aiuto, che nel caso concreto è successiva all’entrata in vigore del regolamento. La censura di difetto di motivazione è respinta perché il Tribunale aveva spiegato, nei punti 208-209 e 220 della sentenza impugnata, le ragioni dell’applicazione del regolamento anche in assenza di un contratto di servizio pubblico aggiudicato con gara. L’ulteriore censura sulla non applicabilità materiale del regolamento è irricevibile perché non individua con precisione l’errore di diritto imputato al Tribunale.
Decisione e spese
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna CSTP alle spese. La sentenza conferma quindi la decisione della Commissione che aveva qualificato la compensazione integrativa come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
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