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Messaggio

Messaggio numero 1114 del 10-03-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La nota chiarisce che, per i beneficiari della sospensione dell’obbligo di versamento contributivo prevista dalla circolare INPS n. 204/2016 a seguito degli eventi sismici, le indennità di maternità/paternità possono essere liquidate in via eccezionale anche in assenza di regolarità contributiva, con successiva verifica da parte delle sedi territoriali e obbligo di regolarizzazione al termine della sospensione; in caso di inadempimento, è previsto il recupero delle somme indebitamente erogate.

Chiarimenti su congedo di maternità/paternità per soggetti con sospensione contributiva post-sisma

Chiarimenti INPS sulla liquidazione delle indennità di maternità/paternità in presenza di sospensione contributiva post-sisma

La nota fornisce indicazioni operative in merito alle richieste di congedo di maternità o paternità presentate da soggetti che rientrano nel periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto a seguito degli eventi sismici richiamati dalla circolare INPS n. 204/2016. L’intervento mira a coordinare la tutela previdenziale con la particolare situazione emergenziale dei beneficiari.

Regola generale e deroga eccezionale

Viene premesso che, in assenza di regolarità contributiva, la tutela della maternità/paternità non può essere riconosciuta al richiedente. Tuttavia, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, si ritiene opportuno procedere comunque alla liquidazione delle relative indennità.

Verifica successiva della regolarità contributiva

La liquidazione è ammessa con riserva, fermo restando che le sedi territorialmente competenti dovranno effettuare un successivo controllo della regolarità contributiva al termine del periodo di sospensione previsto dalla circolare n. 204/2016. La verifica quindi non è esclusa, ma differita alla cessazione della sospensione.

Obblighi alla fine del periodo di sospensione

Al termine del periodo di sospensione, i soggetti che hanno beneficiato delle indennità di maternità/paternità devono regolarizzare la propria posizione contributiva secondo le modalità e nei termini indicati al punto 4 della circolare INPS n. 204/2016.

Conseguenze dell’inadempimento

Qualora la regolarizzazione non venga effettuata nei termini previsti, le strutture territoriali INPS competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati a titolo di indennità di maternità/paternità.

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