Messaggio numero 1090 del 09-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione ribadisce che gli istituti scolastici statali che pagano direttamente compensi con fondi propri o finanziamenti pubblici/privati, inclusi quelli UE, devono aprire una propria posizione contributiva e trasmettere le denunce contributive. L’elaborazione dell’elemento V1, causale 7, da parte di NoiPA per il conguaglio non sostituisce tale obbligo.
Chiarimenti sull’obbligo di denuncia dei compensi erogati direttamente dagli istituti scolastici
Chiarimenti sull’obbligo di denuncia dei compensi erogati dagli istituti scolastici
Il documento chiarisce definitivamente un dubbio operativo sorto in merito alla denuncia contributiva dei compensi erogati direttamente dagli istituti scolastici statali. In particolare, precisa che l’utilizzo, da parte di NoiPA, dell’elemento V1 con causale 7 per le operazioni di conguaglio non elimina l’obbligo degli istituti di effettuare la denuncia diretta dei compensi corrisposti ai lavoratori.
Contesto e precedenti indicazioni
La comunicazione richiama espressamente:
- la Circolare n. 172 del 16/10/2015;
- il messaggio n. 2314 del 24/05/2016.
Tali atti avevano già fornito chiarimenti in ordine alla denuncia dei compensi erogati dagli istituti scolastici statali avvalendosi di:
- fondi propri;
- finanziamenti di soggetti privati o pubblici;
- finanziamenti dell’Unione Europea.
Dubbi manifestati dagli istituti scolastici
Numerosi istituti scolastici hanno espresso incertezze circa la necessità di denunciare direttamente tali compensi. Il dubbio nasce dal fatto che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’intenzione di elaborare nelle denunce contributive l’elemento V1, causale 7, per trasmettere i dati del conguaglio.
Precisazione dell’Istituto
Per eliminare ogni dubbio, il documento stabilisce che:
- l’elaborazione dell’elemento V1, causale 7, per le operazioni di conguaglio;
- con codice motivo utilizzo 1 o 2;
- nelle denunce contributive trasmesse da NoiPA
non esime gli istituti scolastici, in qualità di sostituti d’imposta, dall’obbligo di denunciare i compensi corrisposti direttamente ai lavoratori.
Obblighi degli istituti scolastici
Gli istituti scolastici che erogano direttamente i compensi devono:
- aprire una propria posizione contributiva;
- trasmettere le denunce contributive relative alle retribuzioni erogate direttamente;
- farlo anche quando le somme provengono da fondi propri o da finanziamenti di altri soggetti.
Finalità dell’adempimento
Il documento evidenzia che tale adempimento è necessario:
- per la finalità dichiarativa della contribuzione dovuta;
- per la verifica della regolarità dei pagamenti;
- per alimentare la posizione assicurativa dei lavoratori;
- per incrementare le retribuzioni utili ai fini del trattamento pensionistico.
Conclusione operativa
Vengono quindi confermate integralmente le indicazioni già fornite dall’Istituto: l’elaborazione del conguaglio da parte di NoiPA non sostituisce l’adempimento contributivo diretto degli istituti scolastici, che resta obbligatorio quando i compensi sono corrisposti direttamente ai lavoratori.
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