Messaggio numero 1113 del 10-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio comunica l’estensione della procedura RACE alla riscossione dei contributi addizionali dovuti per le prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà con pagamento diretto. Vengono illustrate le basi normative, le aliquote dei diversi Fondi, le istruzioni operative per notifica, abbinamento dei versamenti e invio al recupero crediti, oltre alle istruzioni contabili e ai nuovi conti/biglietti contabili attivati.
Rilascio della procedura RACE per il recupero del contributo addizionale dei Fondi di solidarietà
Rilascio della procedura RACE per il recupero del contributo addizionale dei Fondi di solidarietà
Il documento illustra l’evoluzione della procedura RACE, nata per la riscossione del contributo addizionale relativo alla Cassa integrazione guadagni, estendendola alla riscossione del contributo addizionale dovuto per le prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà erogate con pagamento diretto. Il messaggio definisce il quadro normativo, le aliquote applicabili, le modalità operative di notifica e recupero, nonché le istruzioni contabili connesse ai flussi automatici.
Quadro normativo e presupposti del contributo addizionale
La disciplina generale è ricondotta all’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, che conferma l’obbligo di versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro quando si ricorre a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con erogazione di assegno ordinario o assegno di solidarietà. Il testo richiama inoltre la precedente disciplina dell’art. 3, comma 23, della legge n. 92/2012.
Il contributo è dovuto in particolare:
- per l’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
- per l’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà residuale, divenuto dal 1° gennaio 2016 Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto;
- per l’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale in favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano stipulato accordi collettivi aziendali diretti a ridurre l’orario di lavoro per evitare o ridurre eccedenze di personale o licenziamenti.
La misura del contributo addizionale è stabilita dai decreti istitutivi dei singoli Fondi e non può essere inferiore all’1,5% delle retribuzioni perse.
Aliquote di contribuzione addizionale per i singoli Fondi
Il documento riepiloga le aliquote vigenti per i diversi Fondi di solidarietà:
- Fondo di solidarietà residuale, operativo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 3% per imprese fino a 50 dipendenti e 4,50% per imprese con più di 50 dipendenti, in caso di assegno ordinario.
- Fondo di integrazione salariale: 4% della retribuzione persa per assegno ordinario e assegno di solidarietà.
- Fondo del personale del settore credito cooperativo: 1,5% sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse.
- Fondo del personale delle aziende del trasporto pubblico: 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
- Fondo del personale dipendente dalle imprese del settore credito: 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
- Fondo del personale dipendente dalle imprese armatoriali (Solimare): 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
- Fondo del personale dipendente dalle imprese di assicurazione: 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
- Fondo del personale dipendente dalle imprese del Gruppo Ferrovie dello Stato: 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
- Fondo del personale dipendente dalle imprese del Gruppo Poste italiane: 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
- Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento: 4% sulle retribuzioni imponibili perse, elevato all’8% in caso di superamento di 13 settimane nel biennio.
- Fondo del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali: 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: 1,5% sulle retribuzioni imponibili perse.
Base di calcolo e criteri di quantificazione
Per la determinazione della base di calcolo si precisa che essa coincide con la retribuzione persa. Viene richiamato l’adeguamento derivante dal D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui la base imponibile per il contributo addizionale non è più l’integrazione salariale corrisposta, ma la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate.
La quantificazione del contributo avviene moltiplicando l’aliquota prevista per ciascun Fondo per l’importo delle retribuzioni perse, utilizzando le stesse specifiche già adottate per la cassa integrazione.
Istruzioni operative e accesso alla procedura
Le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà e tenute al versamento del contributo addizionale devono operare tramite la procedura RACE, accessibile dalla INTRANET seguendo il percorso:
- PROCESSI
- SOGGETTO CONTRIBUENTE
- AZIENDE
- RACE
È disponibile anche un manuale tecnico-amministrativo scaricabile dalla INTRANET, che descrive nel dettaglio le singole fasi della procedura.
Le autorizzazioni sono rilasciate tramite sistema Identity & Access Management (IDM) dagli amministratori IDM. Sono previsti due profili:
- Consultatore: sola visualizzazione;
- Operatore: accesso a tutte le funzionalità, incluse quelle dispositive.
Gli operatori RACE risultano già abilitati sulla nuova tipologia di contributo.
Funzionamento della procedura RACE
La procedura riceve in ingresso i dati relativi ai contributi addizionali dovuti dalle aziende per il pagamento diretto delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, come definiti telematicamente dall’area applicativa Ammortizzatori sociali.
Il processo è articolato in quattro fasi:
Fase 1 - Aggregazione dei contributi
Gli importi dovuti sono aggregati automaticamente per sede e matricola, al fine di raggiungere importi significativi secondo una soglia predefinita.
Fase 2 - Notifica all’azienda
Al raggiungimento della soglia economica di 50 euro e/o temporale di 6 mesi, la procedura genera un PDF con l’aggregato e lo notifica all’azienda tramite sistema POSTEL, che effettua l’invio massivo con cadenza mensile.
L’invio avviene:
- tramite PEC;
- in alternativa, mediante raccomandata in caso di indirizzi di posta non validi o mancanti.
Gli importi che non raggiungono la soglia vengono gestiti in modo flessibile, con accumulo incrementale per matricola e con possibilità di consultazione, ricerca, visualizzazione e gestione della pratica, compresi blocco e invio forzato della notifica.
La sede competente è quella che ha in carico la posizione aziendale o quella dove è stato indicato l’accentramento contributivo, anche se i pagamenti di prestazione provengono da più sedi.
La lettera di notifica indica l’importo dovuto a titolo di contributo addizionale per le prestazioni erogate e allega il modello F24 precompilato.
Nel modello F24 vengono valorizzati:
- il codice sede INPS presso cui è aperta la posizione contributiva aziendale;
- il campo matricola/codice INPS/filiale azienda con la codeline, composta da 14 caratteri: 10 di matricola, 3 di progressivo e 1 di codice di controllo;
- la causale contributo "RCSO" nella colonna degli importi a debito versati, causale istituita dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 17 giugno 2016;
- il periodo di riferimento nel formato mm/aaaa.
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica.
In caso di inesito della notifica, l’operatore può tentare un nuovo invio indicando un nuovo indirizzo, manualmente o prelevandolo da un’altra posizione contributiva dell’azienda. La notifica si considera comunque effettuata anche in presenza di un versamento ad essa collegato, secondo la logica della notifica implicita.
Fase 3 - Abbinamento dei versamenti
RACE importa giornalmente i versamenti F24 effettuati dalle aziende a cui è stata notificata la richiesta e procede automaticamente all’abbinamento.
I versamenti con codeline o sede di competenza errata non vengono abbinati in automatico e richiedono intervento manuale. In particolare:
- sede corretta e codeline errata nella parte finale: abbinamento manuale possibile;
- sede corretta e codeline errata nella parte iniziale: abbinamento non possibile senza modifica manuale della codeline, che resta comunque memorizzata a sistema;
- sede errata e codeline corretta: il sistema trasferisce automaticamente il versamento alla sede corretta;
- sede errata e codeline errata: l’operatore può inviare manualmente il versamento alla sede corretta.
Il versamento errato può anche essere stornato o inviato ad altra procedura se non è di competenza RACE.
In tutti i casi di mancato abbinamento automatico, l’operatore può abbinare, aggiungere, rimuovere o spostare i versamenti in giacenza fino alla definizione della pratica.
Fase 4 - Esiti della pratica
Trascorsi 45 giorni dalla notifica, la pratica può assumere uno dei seguenti stati:
- CHIUSA, se i versamenti coprono integralmente l’importo aggregato;
- INSOLUTA totale, in assenza di versamenti abbinati;
- INSOLUTA parziale, quando i versamenti non coprono interamente il dovuto, salvo piccole differenze in difetto o eccesso fino a 12 euro;
- INVIATA AL RECUPERO CREDITI:
- automaticamente, dopo 45 giorni dalla notifica, in caso di mancato o parziale pagamento e assenza di pagamenti non abbinati per la stessa matricola;
- manualmente, dopo 45 giorni, anche se esistono pagamenti non abbinati per la stessa matricola;
- manualmente anche prima dei 45 giorni, in caso di richiesta di dilazione da parte dell’azienda.
Se, al momento dell’invio al recupero crediti, l’esito della notifica non è ancora disponibile, viene considerata come data di notifica la data di invio al recupero crediti, secondo la regola della notifica implicita.
In ogni caso, nel nuovo Recupero Crediti viene aperta una inadempienza con Tipo Segnalazione (TS) 86.
Supporto e sviluppi futuri
Il rilascio comprende tutte le funzionalità relative alle quattro fasi sopra descritte. Sono previste in un secondo momento funzionalità statistiche e di monitoraggio per valorizzare l’attività svolta. Per supporto tecnico o amministrativo è indicato il riferimento all’indirizzo Supporto.RACE@inps.it.
Istruzioni contabili
La procedura RACE, già utilizzata per la rilevazione contabile del contributo addizionale sui trattamenti di integrazione salariale, viene adeguata per la gestione della contribuzione addizionale dovuta ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 148/2015 per le prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà erogate direttamente ai lavoratori.
La notifica al datore di lavoro della richiesta del contributo determina il conferimento del biglietto contabile automatizzato per l’accertamento del credito.
Per i Fondi che hanno già attivato l’erogazione degli assegni ordinari e di solidarietà, il processo contabile è definito per la rilevazione dell’accertamento del credito contributivo; per le nuove prestazioni il sistema sarà aggiornato progressivamente.
Il biglietto contabile con numero documento "0000010005" alimenta i conti di nuova istituzione:
- FRR00104;
- FRR21104;
- FRR21105;
- FCR00104;
- FCR21104;
- FHR00104;
- FHR21104;
- ISR00104;
- ISR21104;
- PIR00104;
- PIR21104;
- TNR00104;
- TNR21104;
- SMR00104;
- SMR21104.
Tali conti sono associati, rispettivamente, alla rilevazione del credito e/o del contributo addizionale per i diversi Fondi di solidarietà indicati nel documento, tra cui Fondo di integrazione salariale, Fondo Credito cooperativo, Fondo Trasporto pubblico, Fondo Imprese assicuratrici, Fondo Gruppo Poste italiane, Fondo del Trentino e Fondo Solimare.
Rilevazione dei versamenti F24 e gestione contabile dei flussi
La rilevazione contabile del versamento effettuato tramite F24, con causale contributo "RCSO – Contribuzione addizionale e straordinaria di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà", è predisposta dalla procedura DEU sul conto di servizio GPA54105, la cui denominazione sarà adeguata, con abbinamento alla causale dei flussi di cassa "10217".
I versamenti affluiti vengono trasmessi tramite il flusso telematico SC724 alla procedura conferente RACE per l’elaborazione secondo le istruzioni operative.
La verifica positiva dei versamenti consente l’abbinamento tra riscossione e credito verso il datore di lavoro. La ripartizione delle riscossioni tramite il biglietto contabile con numero documento "0000010001" consente la chiusura dell’SC724 con valorizzazione in DARE del GPA54105 e in AVERE della chiusura dei conti di credito interessati.
Eventi amministrativi conseguenti agli esiti della verifica
Dalla verifica dei versamenti possono derivare diversi eventi amministrativi, con le seguenti rilevazioni contabili:
- num. doc. "0000000002": chiusura dell’SC724 con trasferimento della riscossione non pertinente alla gestione contabile GPA52099, per successiva lavorazione manuale;
- num. doc. "0000000003": partite viaggianti relative a riscossioni affluite su sedi di competenza errata;
- num. doc. "0000000007": riscossioni con codice tributo errato non di competenza della procedura RACE, con trasmissione ad altra procedura amministrativa se individuata.
Invio al nuovo Recupero Crediti e chiusura dell’accertamento
L’inoltro dell’inadempienza TS 86 alla procedura “nuovo Recupero Crediti” determina il conferimento del biglietto contabile automatizzato identificato dal num. doc. "0000010006", che chiude l’accertamento aperto sui Fondi di solidarietà e lo apre sul conto GPA00002, già in uso per il recupero dei crediti contributivi.
Il partitario amministrativo del nuovo Recupero Crediti, alimentato dai movimenti del conto GPA00002, fornirà alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e Servizi fiscali, in sede di rendicontazione annuale, la situazione aggiornata dei residui per contributo addizionale di ciascun Fondo di solidarietà, secondo le consuete modalità di rappresentazione.
Allegato e chiusura
Il documento segnala infine la presenza di una variazione al piano dei conti in allegato.
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