Messaggio numero 1092 del 09-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quali soggetti non devono essere conteggiati nell’elemento obbligatorio dell’Uniemens relativo al numero dei dipendenti, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi dello spettacolo e dello sport, ai lavoratori intermittenti e ai percettori di assegni straordinari o prestazioni di esodo. Le precisazioni sostituiscono le istruzioni del documento tecnico Uniemens in aggiornamento.
Precisazioni sul computo dei lavoratori nel flusso Uniemens
Precisazioni sul computo dei lavoratori nell’Uniemens
Il documento fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione dell’elemento obbligatorio dell’Uniemens relativo al numero dei lavoratori da indicare ai fini del computo della forza aziendale. Le indicazioni definiscono espressamente alcune categorie di soggetti da escludere dal conteggio, con effetti anche sul dimensionamento aziendale rilevante per specifiche discipline di legge.
Lavoratori autonomi esposti in Uniemens
Nel documento tecnico Uniemens, nell’elemento obbligatorio deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti, compresi quelli non retribuiti, a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno. Viene però precisato che in tale elemento non devono essere indicati i lavoratori autonomi.
Con particolare riferimento allo sport e allo spettacolo, il documento evidenzia che:
- il lavoratore autonomo dello spettacolo, pur essendo equiparato al lavoratore subordinato per previsione legislativa e prassi costante ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, non può essere incluso nel computo della media occupazionale;
- il computo dei lavoratori nell’organizzazione aziendale riguarda soltanto i soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato, ferma restando l’applicazione dei criteri di computo specifici previsti dalla legge per le singole tipologie contrattuali;
- la stessa regola vale per i lavoratori sportivi professionisti, assicurati all’Inps a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.
Non devono quindi essere indicati nell’elemento obbligatorio i seguenti soggetti:
- S: lavoratore autonomo dello spettacolo;
- U: lavoratore autonomo sportivo professionista.
Per il settore marittimo, sono parimenti esclusi dall’elemento obbligatorio l’armatore e il proprietario-armatore imbarcati sulla nave da essi gestita, denunciati con codice 73.
Il documento precisa inoltre che tali lavoratori continuano invece a essere indicati nell’elemento obbligatorio che riporta il numero dei lavoratori occupati. A fini ulteriori, essi non devono essere ricompresi nel computo del livello dimensionale da cui dipende l’applicabilità delle disposizioni sulla Cassa integrazione guadagni straordinaria e sui Fondi di solidarietà di cui ai titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015.
Lavoratori intermittenti
Per il lavoratore intermittente, il documento richiama l’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede una regola specifica di computo: ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per la quale rilevi il numero dei dipendenti, il lavoratore intermittente va computato nell’organico in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Non devono essere considerate le ore di disponibilità.
Le istruzioni operative già fornite con la circolare n. 17/2006, emanata in vigenza del D.Lgs. n. 276/2003, restano integralmente richiamate.
Ai fini della compilazione dell’Uniemens, occorre fare riferimento al semestre precedente rispetto al mese di competenza della denuncia. Il documento riporta esempi applicativi:
- per l’Uniemens con competenza gennaio 2017, il semestre da considerare è luglio 2016 - dicembre 2016;
- per l’Uniemens con competenza febbraio 2017, il semestre da considerare è agosto 2016 - gennaio 2017.
Percettori di assegno straordinario e soggetti in esodo
Il documento precisa che i percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo ed erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, devono essere esclusi dall’elemento obbligatorio dell’Uniemens.
L’assegno viene corrisposto mensilmente dalla cessazione del rapporto di lavoro fino alla maturazione dei requisiti di età e contribuzione necessari per la pensione.
Per le medesime ragioni devono essere esclusi anche i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter1, della L. n. 92/2012. Tali soggetti non devono essere indicati neppure nell’elemento obbligatorio relativo al numero dei lavoratori occupati.
Effetti delle precisazioni e sostituzione delle istruzioni precedenti
Il documento conclude che le precisazioni contenute nel messaggio sostituiscono le istruzioni precedentemente fornite sul medesimo elemento obbligatorio nel Documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens disponibile sul sito dell’Istituto, documento che risulta in corso di aggiornamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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