Messaggio numero 1134 del 13-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo chiarisce che, per i dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, non spetta ai fini pensionistici e previdenziali la maggiorazione dei sei scatti di stipendio, poiché manca una previsione normativa che estenda tale beneficio. La possibilità di applicazione resta limitata alle categorie espressamente richiamate dalla normativa, in particolare ai dirigenti della polizia penitenziaria rientranti nella carriera militare penitenziaria e ad altre figure equiparate indicate dalla legge.
Beneficio dei sei scatti di stipendio per i dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria
Beneficio dei sei scatti di stipendio e personale dirigenziale penitenziario
Il documento ricostruisce il quadro normativo relativo al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e, in particolare, affronta il tema dell’applicabilità della maggiorazione dei sei scatti di stipendio ai fini pensionistici e previdenziali. La conclusione è che tale beneficio non compete ai dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, in assenza di una specifica previsione normativa estensiva.
Quadro normativo di riferimento
La legge 27 luglio 2005, n. 154 ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi per disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e il relativo trattamento giuridico ed economico, riconoscendo il rapporto di impiego come rapporto di diritto pubblico, in ragione della particolare natura delle funzioni svolte.
Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 prevede, all’art. 20, che il procedimento di definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria debba concludersi con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
Disposizioni transitorie e trattamento economico
L’art. 27 del medesimo decreto legislativo stabilisce che, fino all’entrata in vigore del DPR di recepimento dell’accordo negoziale, il personale interessato continua a percepire il trattamento economico precedentemente spettante, cioè quello derivante dall’equiparazione prevista dalla legge n. 395/1990 al trattamento del personale della Polizia di Stato.
Il documento evidenzia tuttavia che il decreto legislativo non disciplina:
- la permanenza, anche solo transitoria, dell’equiparazione giuridica precedentemente vigente;
- l’estensione al personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria dei benefici pensionistici e previdenziali riconosciuti al personale della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale.
Indicazioni amministrative transitorie
In attesa della definizione delle procedure richiamate dal decreto legislativo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con lettera circolare GDAP 0188490-2007, ha impartito le prime disposizioni attuative per il personale in esame, riferite all’applicazione di alcuni istituti del rapporto di lavoro.
In tale sede è stato individuato come comparto di riferimento quello della Sicurezza, e in particolare quello previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
La stessa amministrazione ha inoltre precisato che, nelle more della definizione del procedimento negoziale di cui agli artt. 20 e seguenti del d.lgs. n. 63/2006, i dirigenti penitenziari sono destinatari, in via transitoria, della disciplina dei corrispondenti livelli dei dirigenti della Polizia di Stato, pur non acquisendone il relativo status.
Esclusione della maggiorazione dei sei scatti ai fini previdenziali
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6434 del 4 novembre 2016, l’Istituto precisa che, in assenza di una norma che preveda espressamente l’estensione di specifici benefici ai fini della quiescenza e della previdenza già riconosciuti al personale della Polizia di Stato, ai dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria non spetta la valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio ai fini pensionistici e previdenziali.
Soggetti ai quali il beneficio spetta
Il documento distingue tale personale dai dirigenti della polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare penitenziaria, ai quali invece il beneficio può essere attribuito. In particolare, vengono richiamate le figure di:
- vice commissario penitenziario;
- commissario penitenziario;
- commissario capo penitenziario;
- commissario coadiutore penitenziario.
Si richiama, a sostegno, la circolare Inpdap n. 19 del 1° giugno 2005.
Base normativa del beneficio dei sei scatti
Il documento riporta che l’art. 21 della legge n. 232/1990 prevede l’attribuzione di sei scatti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, nonché al personale dei corrispondenti ruoli professionali sanitari, tecnico-scientifici o tecnici e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, quando cessa dal servizio per età, inabilità permanente o decesso.
Il comma 3-bis del medesimo articolo estende inoltre tali benefici:
- al personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate di cui alla legge n. 121/1981;
- ai dirigenti del già Corpo Forestale dello Stato;
- ai dirigenti del Corpo degli Agenti di custodia.
Conclusione operativa
La conclusione del documento è che il beneficio dei sei scatti, nei termini pensionistici e previdenziali, non è riconoscibile ai dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, poiché la normativa richiamata non prevede un’estensione espressa in loro favore. Il beneficio resta circoscritto ai soggetti espressamente indicati dalla legge e dalla prassi amministrativa richiamata.
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