Messaggio numero 1133 del 13-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i termini per la domanda di assegno di solidarietà al FIS sono ordinatori e non decadenziali. In caso di presentazione tardiva, la prestazione decorre dal giorno successivo alla domanda e le ore lavorate prima di tale data non sono indennizzabili.
Chiarimento sulla presentazione tardiva dell’istanza di assegno di solidarietà FIS
Chiarimento sulla decorrenza dell’assegno di solidarietà FIS in caso di domanda tardiva
Il documento interviene per risolvere i dubbi interpretativi emersi sulla presentazione tardiva dell’istanza di accesso all’assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Il chiarimento riguarda in particolare la decorrenza della prestazione e il trattamento delle ore non indennizzabili quando la domanda venga presentata oltre i termini indicati dalla normativa.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama le istruzioni amministrative, operative e contabili già fornite con la circolare n. 176/2016 e si fonda sulla disciplina contenuta in:
- art. 31 del decreto legislativo n. 148/2015;
- art. 6 del D.I. n. 94343/2016.
Tali disposizioni prevedono che le domande siano presentate telematicamente all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa inizi entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Natura dei termini per la presentazione della domanda
Il documento precisa che i termini sopra indicati non sono qualificati come termini di decadenza. Di conseguenza, essi hanno natura ordinatoria e la loro eventuale inosservanza non comporta automaticamente la perdita del diritto alla prestazione.
Orientamento del Ministero del Lavoro
Con nota prot. 1502 del 3 marzo, il Ministero del Lavoro ha preso atto della mancata previsione di un effetto decadenziale in caso di presentazione tardiva della domanda e ha ritenuto applicabile la regola generale secondo cui l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda.
Secondo il Ministero:
- il giorno successivo alla presentazione dell’istanza costituisce il dies a quo per la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa;
- da tale momento decorre anche il relativo trattamento integrativo.
Trattamento delle ore non indennizzabili
Il documento chiarisce che non sono indennizzabili le ore effettuate tra la data di inizio della riduzione richiesta e la data di presentazione della domanda, nei casi in cui l’istanza sia tardiva.
In tali ipotesi il datore di lavoro deve indicare le ore non indennizzabili utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.
Effetto del chiarimento
A seguito del chiarimento ministeriale, vengono superati i dubbi interpretativi sulla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà. Il documento conferma quindi l’impostazione secondo cui la tardiva presentazione dell’istanza non preclude il riconoscimento del beneficio, ma limita la copertura alle sole ore successive alla domanda.
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