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Messaggio

Messaggio numero 1182 del 15-03-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra gli effetti dell’art. 1, commi 222 e 223, della legge n. 232/2016 sul c.d. regime sperimentale donna, estendendo la facoltà di accesso alla pensione anche alle lavoratrici che non avevano maturato il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2015 per effetto degli incrementi della speranza di vita. Conferma i requisiti contributivi e anagrafici, mantiene ferme le finestre mobili, il regime degli incrementi della speranza di vita e il calcolo contributivo, e indica anche un esempio di decorrenza e le modalità di presentazione della domanda.

Estensione del regime sperimentale donna alle lavoratrici con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2015

Estensione del regime sperimentale donna

Il documento chiarisce l’applicazione dell’articolo 1, commi 222 e 223, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la facoltà di accesso al pensionamento anticipato prevista dal c.d. regime sperimentale donna. L’intervento consente di includere anche le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2015, non avevano maturato il requisito anagrafico solo a causa degli incrementi della speranza di vita.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato anzitutto l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che aveva introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità per le lavoratrici di conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo.

Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, che aveva già esteso la facoltà ad alcune lavoratrici in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre 2015;
  • l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di incrementi della speranza di vita.

Soggetti interessati e requisiti

La legge n. 232 del 2016 estende la facoltà alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico previsto solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Possono quindi esercitare la facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • oppure, per le gestioni esclusive dell’AGO, 34 anni, 11 mesi e 16 giorni;
  • un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti;
  • un’età anagrafica pari a 58 anni per le autonome.

Il documento precisa che la disposizione vale a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Regole che restano applicabili

Per le lavoratrici rientranti nella disciplina restano fermi:

  • il regime degli incrementi della speranza di vita;
  • il regime delle decorrenze, cioè le c.d. finestre mobili;
  • il sistema di calcolo contributivo della prestazione.

Il documento ribadisce che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, continua ad applicarsi la disciplina del pensionamento di anzianità prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Esempio applicativo di decorrenza

Viene fornito un esempio: una lavoratrice che compie 57 anni nel mese di dicembre 2015, se dipendente, oppure 58 anni se autonoma, e che abbia 35 anni di contribuzione, può conseguire il trattamento pensionistico:

  • dal 1° agosto 2017, se dipendente;
  • dal 1° febbraio 2018, se autonoma.

L’esempio serve a mostrare l’effetto delle finestre mobili sulla decorrenza del trattamento.

Presentazione della domanda e cessazione del rapporto di lavoro

Le lavoratrici interessate possono presentare la domanda di pensione di anzianità in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura della finestra mobile.

Resta però fermo:

  • il rispetto del regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali;
  • l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del trattamento pensionistico.

Sintesi finale

In conclusione, il documento interpreta la legge n. 232/2016 nel senso di ampliare il perimetro del regime sperimentale donna alle lavoratrici penalizzate solo dagli incrementi di aspettativa di vita, confermando tuttavia requisiti contributivi e anagrafici, finestre di accesso e calcolo contributivo già previsti dalla disciplina originaria.

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