Cassazione Penale, Sentenza n. 6366/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto e gli aveva consentito di depositare cibi freschi e surgelati in un frigorifero personale nella sezione. Il Ministero sosteneva che l'Amministrazione penitenziaria aveva correttamente negato l'uso di banchi congelatori/elettrodomestici per ragioni di sicurezza, organizzazione e costi, e che il Giudice di sorveglianza aveva travalicato la propria funzione esercitando potestà riservata all'Amministrazione, senza rilevare l'assenza di un diritto soggettivo del detenuto al possesso di un frigorifero personale in regime differenziato 41-bis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui è attribuito all'Amministrazione penitenziaria il potere di valutare la compatibilità concreta dell'esercizio di diritti da parte di detenuti in regime differenziato con le esigenze di sicurezza e organizzazione dell'istituto. Il provvedimento del Tribunale era risultato sovrapporsi alla valutazione di merito dell'Amministrazione e non aveva dimostrato l'esistenza di un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a possedere un frigorifero elettrico personale in 41-bis; pertanto l'ordinanza è stata annullata per violazione degli artt. 1, 2, 3, 9 e 16 dell'Ordinamento penitenziario e per esercizio di potestà riservata all'Amministrazione.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Ordinamento penitenziario (artt. 1, 2, 3, 9, 16)
Richiamati per il quadro generale dei fini della pena, della disciplina detentiva e delle finalità rieducative; la Corte rileva che tali disposizioni consentono all'Amministrazione di adottare misure organizzative e restrittive per garantire sicurezza e ordine, specialmente in regimi differenziati
Art. 35-bis Ord. pen. (reclamo)
Regola il reclamo amministrativo e la possibilità del reclamo giurisdizionale; la Corte ritiene che l'accesso alla giurisdizione non possa tradursi in un sindacato sul merito di scelte organizzative riservate all'Amministrazione
Art. 41-bis Ord. pen. (regime penitenziario differenziato)
Imposta regole stringenti per i detenuti sottoposti al regime differenziato; il regime giustifica una valutazione particolarmente cautelativa dell'Amministrazione circa il possesso e l'uso di apparecchiature e beni nella sezione
Art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. (reclami al Magistrato di sorveglianza)
Consente al detenuto di proporre reclamo al Magistrato di sorveglianza, ma l'intervento giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni tecniche ed organizzative spettanti all'Amministrazione
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 13)
Norme regolamentari sull'organizzazione penitenziaria richiamate a supporto dell'argomento che l'uso di elettrodomestici è soggetto a vincoli organizzativi e di sicurezza stabiliti dall'Amministrazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29818/2021 e Sez. 7, ord. n. 17394/2022)
La Corte richiama precedenti secondo i quali l'Amministrazione penitenziaria deve poter valutare la compatibilità concreta della detenzione con il possesso di determinati oggetti e che non esiste un diritto autonomo del detenuto al possesso di un frigorifero elettrico personale
Massime di principio
- Nei regimi differenziati (es. 41-bis) le scelte sull'ammissione di oggetti personali con implicazioni organizzative o di sicurezza spettano primariamente all'Amministrazione penitenziaria
- Il reclamo giurisdizionale del detenuto non può trasformarsi in un sindacato sul merito tecnico-organizzativo riservato all'Amministrazione, salvo che emerga un evidente e concreto diritto soggettivo riconosciuto dalla legge
- Non esiste un diritto soggettivo riconosciuto dalla normativa ordinamentale a possedere un frigorifero elettrico personale in sezione per detenuti in regime differenziato; l'eventuale concessione dipende dalla valutazione di compatibilità e sicurezza dell'Amministrazione
- Il Giudice di sorveglianza deve verificare l'illegittimità dell'atto amministrativo o l'esistenza di un danno attuale e grave, evitando di sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni di merito e di gestione dell'istituto
- Richieste che comportano oneri organizzativi o finanziari rilevanti e che, se generalizzate, potrebbero incidere sulla gestione del carcere possono legittimamente essere respinte dall'Amministrazione per ragioni di ordine e sicurezza
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