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Circolare

Circolare numero 136 del 25-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce una serie di questioni applicative in materia di prestazioni economiche di malattia e maternità. Tratta, tra l’altro, i lavoratori a tempo determinato e stagionali, la validità dell’invio dei certificati via fax, le cure termali, la prescrizione nei ricorsi amministrativi, i cicli di cura ricorrenti, le certificazioni ospedaliere e di day hospital, le malattie insorte in periodi di maternità o congedo parentale, gli infortuni su più rapporti di lavoro, i casi di tossicodipendenza, le visite di controllo con assenza temporanea al domicilio e la legalizzazione dei certificati rilasciati all’estero.

Prestazioni economiche di malattia e maternità: questioni varie

Prestazioni economiche di malattia e maternità: questioni varie

La circolare affronta una serie di problemi applicativi relativi alla gestione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, aggiornando istruzioni precedenti e chiarendo criteri operativi per Sedi, lavoratori, medici certificatori e strutture sanitarie. I chiarimenti riguardano sia i profili sostanziali dell’indennizzabilità sia gli adempimenti formali e i termini di invio della documentazione.

Lavoratori a tempo determinato e lavoratori stagionali

Il documento richiama la riforma introdotta dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, emanato in attuazione della direttiva 1999/70/CE, che ha abrogato la legge n. 230/1962 e altre disposizioni incompatibili, consentendo il contratto a termine in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. La circolare precisa che tale riforma non modifica il regime delle prestazioni economiche di malattia: le prestazioni continuano a essere erogate con le limitazioni temporali generali previste per i lavoratori assunti a tempo determinato dall’art. 5 della legge n. 638/1983.

Per l’individuazione degli "stagionali", ai fini del pagamento diretto delle prestazioni economiche di malattia e maternità, si continua a fare riferimento ai soggetti già indicati dalla circolare n. 625 EAD - 134362 AGO/84 del 22.4.1980, richiamata dall’art. 10, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 368/2001. Restano quindi compresi sia i lavoratori assunti per attività elencate nella tabella allegata al DPR 7.10.1963, n. 1525, sia i lavoratori del terziario, servizi e turismo assunti per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno. Per le aziende turistiche con periodi minimi di inattività, la circolare richiama inoltre l’orientamento del Ministero del Lavoro secondo cui non sono più necessari i precedenti requisiti temporali di inattività, rilevando ora soprattutto le esigenze aziendali addotte dal datore di lavoro.

Trasmissione della certificazione di malattia

La circolare chiarisce che il certificato di malattia non può essere sostituito da altri documenti, in forza dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 449/2000. La trasmissione tramite fax è considerata valida soltanto ai fini del rispetto del termine di invio, cioè per consentire il controllo medico, ma non sostituisce l’originale, che deve pervenire in tempo utile per la concessione dell’indennità. Le comunicazioni telefoniche non hanno alcun valore. Le stesse regole valgono anche per la copia priva di diagnosi da inviare al datore di lavoro, limitatamente agli effetti connessi all’indennità anticipata per conto dell’Istituto.

Cure termali e patologie ammesse

Viene confermato che il D.M. 22 marzo 2001 del Ministero della Sanità ha mantenuto l’elenco delle patologie già individuate dal D.M. 15 dicembre 1994, che consentono la fruizione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale al di fuori delle ferie e danno diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS. L’elenco resta efficace fino al 31.12.2005.

Ricorso amministrativo e prescrizione

La circolare modifica un precedente orientamento espresso nella circolare n. 119 del 28.5.1990. In passato si riteneva che, decorso il termine di 90 giorni senza decisione del Comitato Provinciale sul ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della prestazione, il silenzio dovesse intendersi come rigetto e facesse nuovamente decorrere il termine di prescrizione. Dopo riesame, l’Istituto afferma invece che il ricorso amministrativo ha effetto interruttivo soltanto istantaneo e non permanente.

La conclusione viene motivata con il richiamo agli artt. 2943 e 2945 c.c., dai quali deriva che l’effetto interruttivo permanente si produce solo in caso di atti giudiziali, salvo speciali disposizioni non ravvisabili nella materia in esame. Di conseguenza, se entro un anno dal ricorso amministrativo non vengono compiuti altri atti idonei a interrompere la prescrizione, il diritto alla prestazione si prescrive. Si esclude anche che il ricorso amministrativo sospenda il decorso della prescrizione fino alla scadenza del termine per la decisione. Restano comunque applicabili, se ne ricorrono i presupposti, le norme sulla decadenza previste dall’art. 4 della legge n. 438/1992.

Cicli di cura ricorrenti e trattamenti terapeutici periodici

Per i lavoratori che si sottopongono periodicamente a terapie ambulatoriali o specialistiche di lunga durata e con incapacità lavorativa, la circolare ammette l’applicazione dei criteri della ricaduta quando il trattamento sia eseguito entro 30 giorni dal precedente. La fattispecie deve essere documentata da certificazione medica, che deve essere visionata dal medico di Sede.

Può essere sufficiente una sola certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti con incapacità lavorativa e che li qualifichi come ricadute. Tale certificazione va inviata prima dell’inizio della terapia, indicando anche i giorni previsti per l’esecuzione. A essa devono seguire dichiarazioni periodiche della struttura sanitaria, ad esempio mensili, con il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, che sono le sole indennizzabili. La soluzione è espressamente estesa anche ai casi di trattamento emodialitico e di morbo di Cooley.

Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere

Ricovero e pronto soccorso

La circolare ribadisce la validità, ai fini delle prestazioni economiche di malattia, delle certificazioni rilasciate da ospedali o strutture di pronto soccorso. Per le giornate di ricovero o per la giornata di pronto soccorso, la certificazione deve essere su carta intestata e contenere generalità dell’interessato, data di rilascio, firma leggibile del medico e diagnosi. Le semplici attestazioni di ricovero prive di diagnosi non sono considerate valide.

Se la certificazione contiene prognosi successive al ricovero o al pronto soccorso, la copertura è riconoscibile solo se il giudizio prognostico fa espresso riferimento a incapacità lavorativa e non alla sola prognosi clinica salvo complicazioni. La documentazione va inviata entro due giorni dal rilascio e il lavoratore deve indicare anche la propria residenza abituale e l’eventuale recapito temporaneo, oltre ai dati aziendali, per consentire i controlli.

Le istruzioni precedenti vengono modificate: non è più possibile considerare favorevolmente, in via generalizzata, le omissioni o i ritardi di invio quando il lavoratore si sia limitato a trasmettere il referto di pronto soccorso con prognosi clinica. La circolare afferma infatti che è ormai pacifico che l’adempimento dell’invio spetta al lavoratore. Il ritardo o l’omissione saranno dunque valutati secondo le regole vigenti, anche quanto alla giustificazione dei motivi. Resta ferma la previsione di non applicazione delle sanzioni per ritardata certificazione solo per i ricoveri in ospedali o case di cura pubblici o privati, certificati dalle stesse strutture; in ogni caso, l’invio all’INPS e al datore di lavoro deve avvenire entro il termine annuale di prescrizione.

Per le prestazioni di pronto soccorso, che non sono equiparabili al ricovero, la certificazione deve essere inviata entro due giorni dal rilascio.

Dimissioni protette

Nel nuovo modello organizzativo sanitario, le cosiddette "dimissioni protette" riguardano ricoveri che richiedono lunghe degenze sospese temporaneamente per eseguire monitoraggi clinici o esami strumentali. La circolare chiarisce che i periodi intermedi tra un appuntamento e l’altro non sono equiparabili a ricovero, perché non provano di per sé la permanenza dell’incapacità lavorativa. Di conseguenza, l’evento è indennizzabile solo per i giorni effettivamente trascorsi in regime di ricovero.

Per riconoscere l’indennizzabilità dei periodi intermedi è necessario che la certificazione, rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal curante, indichi non solo la malattia ma anche la temporanea incapacità al lavoro. Anche in questo caso la certificazione va inviata entro due giorni dal rilascio e deve contenere tutti i dati richiesti; i ritardi e le omissioni sono valutati secondo le regole generali. Se il lavoratore rientra in struttura al termine della dimissione protetta o anche durante il periodo, l’evento può essere trattato come "ricaduta" se ne ricorrono i presupposti, cioè se interviene entro 30 giorni dal precedente.

Day hospital

Per le prestazioni in day hospital la circolare aggiorna i criteri già richiamati in precedenza. In base ai nuovi orientamenti, le giornate in cui si effettua la prestazione in day hospital sono equiparate a giornate di ricovero, indipendentemente dalla durata della permanenza giornaliera nella struttura. L’incapacità al lavoro è dunque riconoscibile per il solo giorno di effettuazione della prestazione indicato in certificazione.

Si applicano i medesimi requisiti certificativi e gli stessi termini di invio previsti per il ricovero, compresa la riduzione dell’indennità per i lavoratori non aventi familiari a carico. Per eventuali giorni successivi, il lavoratore deve produrre un ulteriore certificato medico di continuazione, compilato integralmente; ritardi e omissioni saranno valutati secondo le disposizioni generali.

Malattia in occasione di congedo parentale o maternità

Per le malattie insorte durante o dopo periodi di congedo parentale o di maternità, la circolare non introduce nuove regole ma rinvia alle istruzioni generali già fornite con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.

Infortunio del lavoratore con più rapporti di lavoro

Se un lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subisce un evento riconosciuto dall’INAIL come infortunio, l’INPS è esonerato dall’intervento anche rispetto agli altri rapporti. L’assenza deve essere qualificata come assenza per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro.

Certificati con diagnosi di tossicodipendenza

Per i certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza, anche quando vi sia soggiorno in comunità terapeutica, la prestazione economica può essere corrisposta secondo la disciplina ordinaria solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa, debitamente documentata e confermata tramite i controlli sanitari ritenuti opportuni. La tossicodipendenza, di per sé, non esonera dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie di controllo, anche presso la comunità, e l’assenza alla visita viene valutata secondo le regole generali, senza possibilità di autorizzazioni preventive ad assentarsi.

Visite mediche di controllo e assenza momentanea dal domicilio

La circolare richiama il precedente messaggio n. 13385 del 21.10.1999: se il lavoratore risulta assente al momento dell’accesso del medico di controllo ma rientra prima dell’allontanamento definitivo del medico, la visita può comunque essere svolta, salvo impedimenti, ma ciò non elimina l’assenza iniziale. Per evitare equivoci sulla non sanzionabilità, le sedi devono chiedere ai medici di controllo di spiegare espressamente al lavoratore, annotandolo anche sul referto, che l’effettuazione della visita non giustifica l’assenza precedentemente rilevata.

Certificati di malattia rilasciati all’estero e legalizzazione

Per gli assicurati occupati in Italia che si ammalano durante soggiorni in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o privi di specifiche convenzioni o accordi con l’Italia, la corresponsione dell’indennità di malattia è subordinata alla presentazione all’INPS della certificazione originale legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. L’adempimento può essere effettuato anche dopo il rientro e per via epistolare, ma il lavoratore deve trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all’INPS, eventualmente in copia.

La circolare chiarisce il significato di "legalizzazione": si tratta dell’attestazione, anche mediante timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Non è sufficiente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale. Viene infine confermato che continuano ad applicarsi le procedure vigenti, come ribadito anche dal Ministero degli Affari Esteri.

Punti principali

Lavoratori a tempo determinato e stagionali

Il decreto legislativo n. 368/2001 ha riformato il contratto a termine senza incidere sulla disciplina delle prestazioni economiche di malattia, che continuano quindi a essere erogate con le limitazioni temporali previste dall’art. 5 della legge n. 638/1983. Per l’individuazione degli stagionali, ai fini del pagamento diretto delle prestazioni, continua a valere il riferimento ai soggetti indicati dalla circolare del 22.4.1980 e alla tabella del DPR n. 1525/1963, come integrata. Per le aziende turistiche con periodi minimi di inattività, non si richiedono più i precedenti presupposti temporali, poiché rilevano le esigenze aziendali e le motivazioni del datore di lavoro.

Invio del certificato di malattia e uso del fax

Il certificato medico originale resta indispensabile e non può essere sostituito da altri documenti. La trasmissione via fax è considerata valida solo ai fini del rispetto del termine di invio, utile per le visite di controllo, ma ai fini della concessione dell’indennità il certificato originale deve pervenire in tempo utile. Nessun valore è attribuito alle comunicazioni telefoniche. Le stesse regole valgono anche per l’attestato di malattia privo di diagnosi destinato al datore di lavoro.

Cure termali e patologie ammesse

Il Ministero della sanità, con D.M. 22 marzo 2001, ha confermato l’elenco delle patologie individuate dal D.M. 15 dicembre 1994 che danno diritto alle cure termali a carico del SSN fuori dalle ferie, con diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS. L’elenco è efficace fino al 31.12.2005.

Prescrizione e ricorso amministrativo

Viene rettificata l’istruzione secondo cui il ricorso amministrativo avrebbe effetto interruttivo permanente della prescrizione. La circolare precisa invece che il ricorso amministrativo produce un effetto interruttivo soltanto istantaneo: il diritto si prescrive se entro un anno non vengono compiuti altri atti interruttivi. Si esclude anche che il ricorso sospenda la prescrizione in attesa della decisione del Comitato Provinciale. Restano applicabili le norme sulla decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 438/1992.

Cicli di cura ricorrenti

Per i lavoratori che effettuano periodicamente terapie ambulatoriali o specialistiche comportanti incapacità al lavoro, se il certificato riporta la relativa casella barrata, può applicarsi la disciplina della ricaduta, purché il trattamento sia eseguito entro 30 giorni dal precedente. Può essere sufficiente una certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti e la loro qualificazione come ricadute, da trasmettere prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti. Devono poi seguire dichiarazioni periodiche della struttura sanitaria con il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, che sono le sole indennizzabili. La soluzione è ammessa anche per emodializzati e per soggetti affetti da morbo di Cooley.

Certificazioni ospedaliere: ricovero, pronto soccorso, dimissioni protette e day hospital

Per i certificati di ricovero e pronto soccorso, ai fini dell’indennità è sufficiente una certificazione su carta intestata con generalità dell’interessato, data di rilascio, firma leggibile del medico e diagnosi; le semplici attestazioni prive di diagnosi non sono valide. Le prognosi successive sono rilevanti solo se indicano esplicitamente incapacità lavorativa. La certificazione va inviata entro due giorni dal rilascio e il lavoratore deve indicare azienda, residenza abituale ed eventuale recapito temporaneo. Per le "dimissioni protette", i periodi intermedi tra gli appuntamenti non sono equiparati a ricovero e sono indennizzabili solo se dalla certificazione risulta anche la temporanea incapacità al lavoro. Per il day hospital, le giornate di prestazione sono equiparate al ricovero: l’incapacità lavorativa è riconoscibile per il solo giorno indicato nel certificato, con applicazione dei medesimi requisiti e termini previsti per il ricovero, compresa l’eventuale riduzione dell’indennità per i lavoratori senza familiari a carico.

Malattia in periodi di congedo parentale o maternità

Per le malattie insorte durante o dopo la fruizione di periodi di congedo parentale o di maternità, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.

Infortunio su più rapporti di lavoro

Se un lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro e l’INAIL riconosce un evento come infortunio, l’INPS non deve intervenire anche con riferimento agli altri rapporti. L’assenza del lavoratore è da considerarsi assenza per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro.

Tossicodipendenza

Le certificazioni con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza danno luogo alle prestazioni secondo la disciplina comune, solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa debitamente documentata e verificata con i controlli sanitari opportuni. Rimane fermo l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie di controllo, anche presso la comunità terapeutica, e l’assenza alla visita è valutata secondo le regole ordinarie.

Visite di controllo e assenza temporanea al domicilio

Se il lavoratore risulta assente al momento dell’accesso del medico di controllo ma rientra prima del definitivo allontanamento, la visita può essere effettuata, ma l’esito non cancella l’assenza iniziale. Le sedi devono invitare i medici a chiarire espressamente al lavoratore, anche annotandolo sul referto, che la visita successiva non rende non sanzionabile l’assenza già rilevata.

Certificati di malattia rilasciati all’estero

Per gli assicurati che si ammalano in Paesi extra UE o non convenzionati, l’indennità di malattia può essere riconosciuta solo previa presentazione all’INPS della certificazione originale legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. L’invio può avvenire anche dopo il rientro e per posta, ma il lavoratore deve comunque trasmettere entro due giorni al datore di lavoro e all’INPS la certificazione, eventualmente in copia. Per legalizzazione si intende l’attestazione, anche tramite timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali; non bastano l’autenticità della firma del traduttore o la conformità della traduzione.

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