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Circolare

Circolare numero 140 del 31-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare l’art. 1, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 164/1997 al Fondo Volo dopo l’operatività dei fondi complementari Previvolo e FONDAV. In particolare, specifica che la verifica dell’anzianità contributiva va fatta sull’intera vita assicurativa, fissa le aliquote contributive da applicare nei diversi casi e disciplina recuperi, conguagli, contributo di solidarietà e relative istruzioni contabili.

Fondo Volo: riduzione contributiva e istruzioni operative per chi aderisce ai fondi complementari

Fondo Volo: applicazione dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 164/1997 dopo l’operatività dei fondi complementari

La circolare fornisce le istruzioni applicative per il Fondo Volo in relazione alla riduzione dell’aliquota contributiva prevista dal D.Lgs. n. 164/1997 per il personale che aderisce ai fondi complementari di previdenza. Vengono inoltre definite le modalità di recupero dei contributi, di esposizione nel mod. DM10 e di rilevazione contabile.

Quadro normativo e chiarimento ministeriale

La disciplina richiamata è quella dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 164/1997, coordinata con il D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni in tema di fondi pensione complementari. La circolare prende atto dell’operatività di due fondi complementari di categoria:

  • il Fondo di previdenza complementare PNT Piloti e Tecnici di volo (Previvolo), operativo dal 27.11.2000;
  • il Fondo di previdenza complementare per gli Assistenti di volo (FONDAV), operativo dal 1.1.2003.

Per superare i dubbi interpretativi sulla nozione di anzianità contributiva rilevante ai fini della decontribuzione, l’Istituto richiama la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.2.2003. Secondo tale chiarimento, il requisito dell’anzianità inferiore a 18 anni interi va valutato sull’intera vita assicurativa dell’iscritto, e non soltanto con riferimento all’anzianità maturata nel Fondo Volo.

Riduzione contributiva per gli aderenti ai fondi complementari

In base alla lettura ministeriale, viene confermato che per il personale iscritto al Fondo Volo che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità assicurativa inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione e che abbia aderito ai fondi complementari, il contributo dovuto al Fondo Volo si riduce del 3,12% rispetto all’aliquota ordinaria del 40,82%.

La riduzione è ripartita come segue:

  • 1,028 punti percentuali a carico del lavoratore;
  • 2,092 punti percentuali a carico del datore di lavoro.

La condizione per beneficiare della riduzione è che le somme corrispondenti siano destinate al finanziamento dei fondi pensione complementari previsti dal D.Lgs. n. 124/1993.

La circolare precisa inoltre che si scioglie la riserva già formulata nel messaggio n. 20325 del 7.8.1997, che aveva provvisoriamente indicato nella misura del 40,82% il contributo da versare al Fondo Volo in attesa dei chiarimenti sull’anzianità contributiva.

Recupero delle somme e documentazione da produrre

Le aziende devono procedere alla restituzione della quota del 3,12% per i lavoratori in possesso dei requisiti di legge che abbiano aderito a fondi complementari. L’accertamento del requisito dell’anzianità contributiva può avvenire anche mediante autocertificazione del dipendente, attestante l’anzianità maturata prima del 31.12.1995 in qualunque gestione.

Per il recupero, le aziende devono trasmettere alla sede competente:

  • l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno aderito ai fondi complementari, con indicazione della data di adesione e dell’eventuale data di uscita;
  • una dichiarazione di responsabilità che attesti l’effettiva destinazione dei contributi ai fondi complementari di cui al D.Lgs. n. 124/1993;
  • un prospetto con lo sviluppo del calcolo che ha determinato l’importo chiesto a rimborso.

Modalità operative di conguaglio nei modelli DM10

Il recupero del 3,12% deve essere effettuato in occasione del versamento dei contributi correnti, entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare, tramite conguaglio nel quadro D del mod. DM10 delle somme risultanti a credito dell’azienda.

Per tale operazione deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione V999, preceduto dalla dicitura "REC. FONDO VOLO".

Sulla quota a carico del datore di lavoro recuperata, pari al 2,092%, è dovuto anche il contributo di solidarietà del 10%, richiamato quale contributo destinato alla gestione di appartenenza del lavoratore ai sensi della normativa citata. Tale contributo va esposto nei quadri B-C del mod. DM10 con il codice di nuova istituzione M916, preceduto dalla dicitura "CTR. SOLID". Devono essere indicati il numero dei dipendenti, la base imponibile nella casella "retribuzione" e le somme a debito; non deve invece essere riportato alcun dato nella casella "numero giornate".

Aliquote contributive aggiornate

La circolare riepiloga le aliquote contributive dovute al Fondo Volo, distinguendo tra personale iscritto al 31.12.1995 e personale iscritto successivamente a tale data, con riferimento alla situazione contributiva posseduta al 31.12.1995.

Per il personale iscritto al Fondo Volo al 31.12.1995:

  • anzianità pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione: 40,82% con codice X310 – X31P;
  • anzianità inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione e mancata adesione ai fondi complementari: 40,82% con codice X310 – X31P;
  • anzianità inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione e adesione ai fondi complementari: 37,70% con codice X320 – X32P, con obbligo di esporre il contributo di solidarietà corrente con codice M900.

Le decorrenze indicate sono:

  • aliquota del 40,82% dovuta dal 1/10/1997;
  • aliquota del 37,70% dovuta dalla data di adesione al fondo.

Per il personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995:

  • personale privo di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione al 31.12.1995: 37,70% con codice Z310 – Z31P;
  • personale con anzianità pari o superiore a 18 anni interi al 31.12.1995: 40,82% con codice X310 – X31P;
  • personale con anzianità inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 e non aderente ai fondi complementari: 40,82% con codice X310 – X31P;
  • personale con anzianità inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 e aderente ai fondi complementari: 37,70% con codice X320 – X32P, con esposizione obbligatoria del contributo di solidarietà corrente con codice M900.

Le decorrenze indicate in questo secondo gruppo sono:

  • aliquota del 37,70% dovuta dal 1/7/1997;
  • aliquota del 40,82% dovuta dal 1/10/1997;
  • aliquota del 37,70% dovuta dalla data di adesione al fondo.

Regolarizzazioni per il personale assunto dopo il 31.12.1995

Per il personale assunto successivamente al 31.12.1995, le aziende devono ricalcolare i contributi dovuti al Fondo Volo applicando le aliquote aggiornate dalla rispettiva decorrenza e regolarizzare eventuali somme versate in meno rispetto al dovuto.

A questo fine la circolare indica l’utilizzo della procedura delle regolarizzazioni contributive.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, il rimborso della quota del 3,12% esposta dalle aziende nei modelli DM10/2 con il codice V999 deve essere imputato al conto VLR 34/000.

Per il contributo di solidarietà del 10% dovuto ai sensi dell’art. 9-bis della legge n. 166/1991 e indicato nei modelli con i codici M916 e M900, devono essere utilizzati i seguenti conti già esistenti:

  • VLR 21/027, per la competenza degli anni precedenti;
  • VLR 21/087, per la competenza dell’anno in corso.

La circolare chiude con le istruzioni contabili e non contiene ulteriori disposizioni sostanziali oltre a quelle sopra riepilogate.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare interviene per fornire criteri applicativi dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 164/1997, a seguito dell’entrata in operatività dei fondi complementari di categoria per il personale del Fondo Volo. L’obiettivo è chiarire quando spetta la riduzione dell’aliquota contributiva e come gestire gli adempimenti contributivi e contabili collegati.

Interpretazione del requisito di anzianità contributiva

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, ai fini della riduzione contributiva prevista dai commi 3 e 4, l’anzianità deve essere considerata complessivamente nell’intera vita assicurativa dell’iscritto, e non limitatamente alla sola anzianità maturata nel Fondo Volo. Questo chiarimento scioglie la riserva già contenuta nel messaggio n. 20325 del 7.8.1997.

Riduzione dell’aliquota per gli aderenti ai fondi complementari

Per il personale iscritto al Fondo Volo che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità assicurativa inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione e che abbia aderito a un fondo complementare, il contributo al Fondo Volo è ridotto del 3,12% rispetto all’aliquota del 40,82%. La riduzione è composta da 1,028 punti a carico del lavoratore e 2,092 punti a carico del datore di lavoro, purché le somme siano destinate al finanziamento dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124/1993.

Recupero delle somme e documentazione richiesta

Le aziende devono restituire/recuperare la quota di contributo del 3,12% per i dipendenti in possesso dei requisiti che abbiano aderito ai fondi complementari. Il requisito dell’anzianità può essere verificato anche tramite autocertificazione del lavoratore relativa all’anzianità contributiva maturata prima del 31.12.1995 in qualunque gestione. Per il recupero occorre trasmettere alla sede competente: elenco nominativo degli aderenti con date di adesione ed eventuale uscita, dichiarazione di responsabilità sulla destinazione dei contributi ai fondi complementari, e prospetto di calcolo dell’importo richiesto.

Modalità operative di conguaglio e contributo di solidarietà

Il recupero del 3,12% va effettuato con i contributi correnti entro il terzo mese successivo alla circolare, mediante conguaglio nel quadro D del mod. DM10, usando il codice V999 preceduto dalla dicitura "REC. FONDO VOLO". Sulla sola quota datoriale (2,092%) recuperata è dovuto il contributo di solidarietà del 10%, da esporre nei quadri B-C del DM10 con codice M916, dicitura "CTR. SOLID", numero dipendenti, base imponibile e somme a debito; non va indicato alcun dato nelle caselle delle giornate. Per i contributi correnti da versare per gli aderenti ai fondi complementari si applica l’aliquota ridotta del 37,70% con contributo di solidarietà corrente codificato M900.

Aliquote contributive riepilogate

La circolare aggiorna il quadro delle aliquote DM10 per il personale iscritto al Fondo Volo sia al 31.12.1995 sia successivamente a tale data. Per chi era iscritto al 31.12.1995, resta l’aliquota del 40,82% per chi ha anzianità pari o superiore a 18 anni e per chi ha anzianità inferiore a 18 anni ma non aderisce ai fondi complementari; scende al 37,70% per chi ha anzianità inferiore a 18 anni e aderisce ai fondi complementari. Per il personale iscritto dopo il 31.12.1995, si applica il 37,70% a chi era privo di anzianità contributiva al 31.12.1995, il 40,82% a chi aveva almeno 18 anni di anzianità o meno di 18 anni senza adesione ai fondi, e il 37,70% a chi aveva meno di 18 anni e aderisce ai fondi complementari. Sono indicati i codici DM10 X310/X31P, X320/X32P e Z310/Z31P con le rispettive decorrenze.

Regolarizzazioni contributive per assunzioni successive al 31.12.1995

Per il personale assunto dopo il 31.12.1995, le aziende devono ricalcolare i contributi dovuti al Fondo Volo applicando le aliquote indicate dalla loro decorrenza e conguagliare eventuali somme versate in meno. A tal fine deve essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Istruzioni contabili

Il rimborso del 3,12% esposto con codice V999 nei modelli DM10/2 va imputato al conto VLR 34/000. Per la rilevazione del contributo di solidarietà del 10%, indicato con i codici M916 e M900, devono essere utilizzati i conti VLR 21/027 per la competenza degli anni precedenti e VLR 21/087 per la competenza dell’anno in corso.

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