Circolare numero 139 del 31-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime contributivo del controvalore delle tessere gratuite di viaggio rilasciate ai dipendenti e ai loro familiari dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1998, alla luce degli orientamenti della Cassazione e dell’intesa con il Ministero del lavoro, l’Istituto dispone l’abbandono delle pretese contributive e dei procedimenti giudiziari pendenti, con compensazione delle spese. Restano confermati gli effetti della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 314/1997 dal 1° gennaio 1998 in poi. Le somme eventualmente già versate per i periodi anteriori non sono rimborsabili.
Assoggettamento a contribuzione del controvalore delle tessere gratuite di viaggio per familiari e dipendenti delle aziende di trasporto
Assoggettamento a contribuzione del controvalore delle tessere gratuite di viaggio
La circolare affronta il trattamento contributivo del controvalore delle tessere gratuite di viaggio rilasciate ai familiari e ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. L’argomento viene ricostruito alla luce dell’evoluzione normativa, degli indirizzi giurisprudenziali e delle precedenti istruzioni dell’Istituto, con specifico riferimento alla distinzione tra periodi anteriori e successivi al 1° gennaio 1998.
Quadro normativo di riferimento
Dal 1° gennaio 1998 trova applicazione il D.Lgs. n. 314/1997, che ha armonizzato le basi imponibili fiscali e previdenziali. In base all’art. 48 del T.U.I.R. 917/1986, come sostituito dall’art. 3 del decreto legislativo citato, sono imponibili tutte le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro. In tale ambito rientra anche il controvalore dei titoli di viaggio in oggetto, per il quale la determinazione dell’imponibile avviene secondo le regole del valore normale dei beni e dei servizi previste dall’art. 9 del T.U.I.R.
Disciplina e orientamenti per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1998
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1998, l’Istituto aveva inizialmente ritenuto imponibile il controvalore delle tessere, in ragione della natura retributiva della prestazione e in assenza di una disciplina diversa, come indicato nella circolare n. 96 del 22 aprile 1993.
Successivamente, a fronte delle numerose controversie giudiziarie e in considerazione di un provvedimento legislativo allora atteso per il riordino del sistema previdenziale della categoria degli autoferrotranvieri, con circolare n. 59 del 24 febbraio 1995 il recupero dei contributi fu sospeso, con salvezza dell’interruzione dei termini prescrizionali.
Sviluppi successivi dell’azione amministrativa
Poiché gli interventi legislativi previsti non intervennero, con circolare n. 107 del 6 giugno 2000 l’Istituto dispose il recupero delle somme mediante compensazione con i crediti delle aziende derivanti dall’armonizzazione delle aliquote contributive del settore.
In seguito, a causa dell’evoluzione del contenzioso giudiziario, che nella maggior parte dei casi vedeva soccombente l’Istituto, e delle contestazioni formulate dalle associazioni datoriali di categoria, con messaggio n. 38 del 23 febbraio 2001 fu disposta la sospensione delle operazioni di recupero in attesa di una definitiva pronuncia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con successivo messaggio n. 8 del 25 febbraio 2003 fu inoltre disposta, ove possibile, la sospensione dei procedimenti giudiziari in corso.
Pronunce della Cassazione e adesione dell’Istituto
La circolare richiama le sentenze della Corte di Cassazione n. 6494/02 e n. 6800 del marzo 2002, che hanno riaffermato la non imponibilità delle prestazioni in natura quando manchi il decreto ministeriale previsto dall’art. 29 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui il valore monetario non sia certo e facilmente accertabile.
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, il decreto ministeriale non è necessario solo quando la prestazione in natura abbia un valore monetario certo e non comporti valutazioni discrezionali; in caso contrario, la mancata emanazione del decreto impedisce la concreta insorgenza dell’obbligazione contributiva. Alla luce di tale orientamento, e d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ha ritenuto opportuno adeguarsi alla tesi della non imponibilità per i periodi precedenti al 1° gennaio 1998.
Istruzioni operative per le Sedi
Le Sedi sono invitate ad attivarsi per definire sia i casi ancora in corso di giudizio sia quelli in fase amministrativa. L’abbandono delle pretese dell’Istituto deve riguardare i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai titoli di viaggio gratuiti per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1998.
Per i procedimenti giudiziari pendenti deve essere perseguito l’abbandono della pretesa con compensazione delle spese. La circolare precisa inoltre che non vi sono contestazioni per il periodo successivo al 1° gennaio 1998, per il quale continua ad applicarsi la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 314/1997.
Somme già versate
Le somme eventualmente già versate a tale titolo, sia al soppresso Fondo autoferrotranvieri sia per altre forme di assistenza e previdenza sociale, qualunque sia il criterio con cui siano state quantificate, non possono essere rimborsate.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza del nuovo regime
Dal 1° gennaio 1998, in base al D.Lgs. n. 314/1997, sono imponibili tutte le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, compreso il controvalore delle tessere di viaggio gratuite. Per la determinazione dell’imponibile si applicano le regole sul valore normale dei beni e servizi di cui all’art. 9 del T.U.I.R. 917/1986.
Disciplina dei periodi antecedenti al 1° gennaio 1998
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1998 l’Istituto aveva inizialmente ritenuto imponibile il controvalore delle tessere, richiamando la natura retributiva delle prestazioni e i criteri fissati con la circolare n. 96 del 22 aprile 1993. Successivamente, con la circolare n. 59 del 24 febbraio 1995, il recupero dei contributi era stato sospeso, salvo l’interruzione dei termini prescrizionali.
Evoluzione delle istruzioni amministrative
In assenza degli interventi legislativi attesi, con circolare n. 107 del 6 giugno 2000 era stato disposto il recupero delle somme tramite compensazione con i crediti delle aziende derivanti dall’armonizzazione delle aliquote contributive del settore. Con messaggio n. 38 del 23 febbraio 2001 furono poi sospese le operazioni di recupero in attesa di una definitiva pronuncia ministeriale; con messaggio n. 8 del 25 febbraio 2003 fu disposta, ove possibile, la sospensione dei procedimenti giudiziari in corso.
Orientamento della Cassazione e scelta dell’Istituto
La Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6494/02 e n. 6800 del marzo 2002, ha ribadito la non imponibilità in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’art. 29 del D.P.R. 797/1955 quando la prestazione in natura non abbia un valore monetario certo e facilmente accertabile. Alla luce di tale orientamento e d’intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ha deciso di adeguarsi alla tesi della non imponibilità per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1998.
Abbandono delle pretese e gestione del contenzioso
Le Sedi sono invitate a definire i casi ancora in fase giudiziale e quelli in fase amministrativa. L’abbandono delle pretese da parte dell’Istituto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle tessere di viaggio per i periodi precedenti al 1° gennaio 1998. I procedimenti giudiziari pendenti devono essere abbandonati con compensazione delle spese.
Somme già versate e divieto di rimborso
Le eventuali somme già versate a tale titolo, sia al soppresso Fondo autoferrotranvieri sia per altre forme di assistenza e previdenza sociale, comunque quantificate, non sono rimborsabili.
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