Circolare numero 137 del 28-7-2003
SOMMARIO: Pubblicazione del manuale di compilazione del modello DM10/2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare presenta il nuovo manuale elettronico di compilazione del modello DM10/2, che sostituisce l’edizione cartacea del gennaio 1989 e recepisce le disposizioni vigenti fino al luglio 2003, con applicazione delle principali innovazioni dal periodo di paga gennaio 2003. Vengono inoltre chiarite ulteriori integrazioni: per le cooperative ex DPR 602/1970, l’elevazione degli imponibili previdenziali e l’opzione per i contributi pensionistici sui salari di fatto, con relative modalità operative e codice di autorizzazione; per i fondi integrativi GAS ed esattoriali, le modalità di esposizione delle assunzioni agevolate, incluse quelle di lavoratori in mobilità.
Nuovo manuale di compilazione DM10/2 e aggiornamenti su cooperative e assunzioni agevolate
Nuovo manuale di compilazione DM10/2 e aggiornamenti applicativi
La circolare comunica la predisposizione di un nuovo manuale di compilazione del modello DM10/2, allegato al provvedimento, che sostituisce l’edizione cartacea del gennaio 1989. Il manuale è stato realizzato in formato elettronico per consentire un aggiornamento più tempestivo delle istruzioni e recepisce tutte le disposizioni vigenti richiamate dalle circolari emanate dal 1989 fino al mese di luglio 2003. Le principali innovazioni già anticipate trovano applicazione dal periodo di paga gennaio 2003.
Cooperative rientranti nel DPR 602/1970: quadro normativo
Per le cooperative disciplinate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, la circolare richiama la riforma dell’imponibile previdenziale introdotta dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423. Tale disciplina ha previsto un percorso di graduale elevazione degli imponibili fino al raggiungimento, dal 1° gennaio 2007, della piena equiparazione dell’imponibile previdenziale dei soci di cooperativa a quello dei lavoratori dipendenti da impresa.
Nel periodo transitorio 2002-2006, le retribuzioni imponibili devono essere incrementate annualmente secondo le percentuali indicate dall’art. 3 del decreto legislativo richiamato. Le modalità di adeguamento sono richiamate anche nelle circolari n. 33 del 4 febbraio 2002 e n. 26 del 6 febbraio 2003.
Opzione per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto
Durante il periodo di adeguamento, gli organismi cooperativi possono optare per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto in luogo delle retribuzioni determinate secondo il meccanismo di innalzamento degli imponibili. L’opzione è:
- irrevocabile;
- riferita a tutto l’organismo cooperativo;
- ammessa solo se i salari di fatto non sono inferiori alla retribuzione imponibile ai fini IVS risultante dal percorso di innalzamento, oppure, se prevista, alla classe iniziale di contribuzione stabilita ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 602/1970, richiamato dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 423/2001.
La scelta riguarda esclusivamente i contributi pensionistici. Restano invece ferme le modalità di versamento della contribuzione diversa da quella pensionistica, che continua a essere determinata in base ai periodi medi di occupazione e al salario convenzionale previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 423/2001.
Casi di assenza del socio lavoratore e codifica nel DM10/2
La circolare precisa che, se il socio lavoratore è assente per malattia, maternità, infortunio o altre ipotesi analoghe e percepisce una retribuzione integrativa della prestazione previdenziale, ai fini del versamento dei contributi pensionistici non si applica lo specifico minimale giornaliero imponibile derivante dal percorso di innalzamento degli imponibili.
Resta tuttavia fermo l’obbligo di versare le contribuzioni minori sull’intera retribuzione convenzionale mensile prevista per il territorio in cui opera l’organismo cooperativo.
Per evitare l’emissione indebita di note di rettifica per adeguamento delle retribuzioni imponibili al minimale, gli organismi cooperativi che abbiano optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto devono utilizzare, per i soci lavoratori che fruiscono di prestazioni previdenziali, il quarto carattere "M".
Comunicazione all’INPS e codice di autorizzazione 0R
Le cooperative che esercitano l’opzione devono darne comunicazione alla sede INPS competente con cui intrattengono i rapporti contributivi. A tali soggetti deve essere attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "0R", che dal periodo di paga luglio 2003 assume il significato di cooperativa rientrante nella disciplina del DPR n. 602/1970 e che ha optato, per tutti i soci lavoratori, per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto.
Assunzioni agevolate per i fondi integrativi GAS ed esattoriali
La circolare richiama le modalità espositive già fissate con la circolare n. 40 del 15 febbraio 1991 per le aziende iscritte ai fondi integrativi GAS ed esattoriali, relativamente ai lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge 407/1990.
Il manuale allegato integra tali istruzioni e disciplina anche le modalità di esposizione delle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, effettuate ai sensi della legge n. 223/1991, con riferimento alle singole fattispecie operative.
Contenuto operativo della circolare
Nel complesso, la circolare ha natura essenzialmente tecnica e operativa: aggiorna le istruzioni del modello DM10/2, coordina la disciplina delle cooperative ex DPR 602/1970 con il nuovo percorso di adeguamento degli imponibili previdenziali e fornisce chiarimenti applicativi sulle denunce contributive delle assunzioni agevolate presso i fondi integrativi interessati.
Punti principali
Nuovo manuale DM10/2
È stato predisposto un nuovo manuale di compilazione del modello DM10/2, in formato elettronico, che sostituisce il precedente manuale "Gennaio 1989". Il manuale recepisce tutte le disposizioni in vigore richiamate da circolari successive fino al mese di luglio 2003 e consente aggiornamenti tempestivi delle istruzioni. Le principali innovazioni sono operative dal periodo di paga gennaio 2003.
Cooperative DPR 602/1970: imponibile previdenziale e opzione sui salari di fatto
Per le cooperative disciplinate dal DPR 602/1970, il D.Lgs. 423/2001 ha previsto un percorso graduale di aumento degli imponibili previdenziali fino alla piena equiparazione al 1° gennaio 2007. Nel periodo 2002-2006 gli imponibili sono incrementati annualmente secondo le percentuali previste dal decreto. Gli organismi cooperativi possono optare, in modo irrevocabile e per l’intera struttura, per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, purché non inferiori all’imponibile IVS risultante dall’innalzamento o, se prevista, dalla classe iniziale di contribuzione.
Effetti dell’opzione e adempimenti contributivi
L’opzione per i salari di fatto riguarda solo i contributi pensionistici; per la contribuzione diversa da quella pensionistica restano ferme le modalità basate sui periodi medi di occupazione e sul salario convenzionale. In caso di assenza del socio lavoratore per malattia, maternità, infortunio o eventi simili, se percepisce una retribuzione integrativa della prestazione previdenziale, non si applica il minimale giornaliero imponibile derivante dal percorso di innalzamento, ma restano dovute le contribuzioni minori sull’intera retribuzione convenzionale mensile territoriale. Per evitare note di rettifica indebite, nelle denunce dei soci che fruiscono di prestazioni previdenziali deve essere utilizzato il quarto carattere "M".
Comunicazione dell’opzione e codice di autorizzazione
Le cooperative che scelgono il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto devono comunicarlo alla sede INPS con cui intrattengono i rapporti contributivi. A tali soggetti va attribuito il codice di autorizzazione "0R", che dal periodo di paga luglio 2003 assume il significato di cooperativa ex DPR 602/1970 che ha optato per il versamento, per tutti i soci lavoratori, dei contributi pensionistici sui salari di fatto.
Assunzioni agevolate per fondi integrativi GAS ed esattoriali
Il manuale integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 40 del 15 febbraio 1991 sulle modalità di esposizione dei dati dei lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 da parte delle aziende iscritte ai fondi integrativi GAS ed esattoriali. Sono inoltre illustrate le modalità di esposizione per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità effettuate ai sensi della legge 223/1991, con riferimento alle singole fattispecie.
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