Circolare numero 133 del 21-7-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito della conversione del D.L. n. 105/2003 nella L. n. 170/2003, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS si estende dal 2003 ai beneficiari di borse di studio integrative per la mobilità internazionale degli studenti e ai percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. Vengono precisati base imponibile, aliquote contributive, termini e modalità di versamento da parte degli enti erogatori, adempimenti di iscrizione e comunicazione da parte dei beneficiari, nonché il codice attività da utilizzare.
Gestione Separata: borse di studio per mobilità internazionale e assegni per tutorato/didattica integrativa
Gestione Separata: borse di studio per mobilità internazionale e assegni per tutorato/didattica integrativa
La circolare illustra le novità introdotte dal D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni nella L. 11 luglio 2003, n. 170, con riferimento alla Gestione Separata INPS. L’intervento normativo estende dal 2003 l’obbligo di iscrizione alla Gestione a nuove tipologie di beneficiari di borse di studio e assegni universitari, definendo al contempo base imponibile, contributi e adempimenti per enti erogatori e beneficiari.
Inquadramento normativo
L’art. 1, comma 3, del decreto-legge dispone che agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applichino, oltre alle disposizioni richiamate in materia universitaria, anche quelle previdenziali dell’art. 2, comma 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n. 335. La circolare precisa che l’intervento riguarda le iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità.
Le fattispecie interessate sono due:
- borse di studio integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma Socrates-Erasmus;
- assegni agli studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione per le professioni forensi, scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e corsi di dottorato di ricerca, per attività di tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
La circolare evidenzia che, dopo aver già previsto l’iscrizione alla Gestione Separata per gli assegnisti di ricerca e per i beneficiari di borse di studio per il dottorato, il legislatore estende l’obbligo anche a queste ulteriori categorie.
Base imponibile e regime fiscale
Ai fini previdenziali, il reddito imponibile da assumere per il calcolo dei contributi è costituito dall’intero ammontare della borsa integrativa o dell’assegno percepito.
La norma prevede inoltre che gli importi siano esenti da IRPEF, in analogia con quanto già stabilito per gli assegni di ricerca e per le borse di studio per il dottorato di ricerca.
Contributi e aliquote
Le aliquote contributive applicabili sono quelle ordinarie della Gestione Separata:
- 10% se il beneficiario è titolare di altro rapporto assicurativo o di pensione non diretta;
- 12,50% se il beneficiario è titolare di pensione diretta;
- 14% se il beneficiario è privo di altra tutela previdenziale.
Adempimenti degli enti erogatori
L’ente erogatore è tenuto al versamento dell’intero contributo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene erogata, anche solo in parte, la borsa o l’assegno. Il pagamento avviene con le modalità previste per la generalità dei contribuenti.
Per le somme già erogate nel corso del 2003, la circolare consente il versamento entro il 16 settembre 2003, insieme ai contributi dovuti per le somme corrisposte nel mese di agosto 2003.
Gli enti devono inoltre presentare la denuncia annuale degli importi erogati:
- entro il 31 marzo dell’anno successivo, se la denuncia è presentata con modello GLA cartaceo;
- entro il 30 aprile dell’anno successivo, se la denuncia avviene su supporto magnetico o tramite internet.
Adempimenti dei beneficiari
I soggetti beneficiari delle borse o degli assegni sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata dal 2003 e sono soggetti a tutte le disposizioni contributive e pensionistiche della stessa gestione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione da parte dell’ente erogatore, in qualità di collaboratori. Per l’anno 2003, se l’assegnazione era già intervenuta, l’iscrizione è considerata tempestiva se effettuata entro settembre 2003.
La richiesta va presentata, su appositi moduli:
- presso la sede INPS territorialmente competente in relazione alla sede dell’ente erogatore;
- oppure tramite internet;
- oppure tramite il call center 16464.
Al termine del periodo di mobilità internazionale o del corso, se gli interessati non intraprendono altra attività soggetta a contribuzione nella Gestione Separata, devono comunicare la data di cessazione dell’attività.
Codice attività e disciplina residuale
Il codice attività da utilizzare per borse di studio integrative e assegni di incentivazione è il codice "05", già previsto per il dottorato di ricerca. Tale codice deve essere impiegato sia dai beneficiari nella domanda di iscrizione sia dagli enti erogatori nella compilazione dei modelli GLA annuali.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla circolare, si applicano le direttive già impartite per la generalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Punti principali
Estensione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata
In base all'art. 1, comma 3, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella L. 11 luglio 2003, n. 170, anche i beneficiari di borse di studio integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero devono iscriversi alla Gestione Separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, con decorrenza dall'anno 2003.
Base imponibile e trattamento fiscale
L'importo della borsa integrativa o dell'assegno costituisce l'intero reddito imponibile ai fini contributivi. La norma dispone inoltre l'esenzione di tali somme dall'IRPEF, in continuità con quanto già previsto per gli assegni di ricerca e le borse di studio per il dottorato di ricerca.
Aliquote contributive applicabili
Si applicano le aliquote previste per la generalità degli iscritti alla Gestione Separata: 10% per chi è titolare di altro rapporto assicurativo o di pensione non diretta; 12,50% per i titolari di pensione diretta; 14% per chi è privo di altra tutela previdenziale.
Adempimenti degli enti erogatori
L'ente erogatore deve versare l'intero contributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva erogazione, anche parziale, della borsa o dell'assegno, secondo le modalità ordinarie. Per le somme già erogate nel corso del 2003, il versamento può essere effettuato entro il 16 settembre 2003, unitamente ai contributi relativi alle somme corrisposte nel mese di agosto 2003. Gli enti devono inoltre presentare la denuncia annuale degli importi erogati entro il 31 marzo dell'anno successivo con modello GLA cartaceo, oppure entro il 30 aprile se la denuncia avviene su supporto magnetico o via internet.
Adempimenti dei beneficiari
I beneficiari devono presentare domanda di iscrizione alla Gestione Separata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione da parte dell'ente erogatore, in qualità di collaboratori. Per il 2003, se l'assegnazione era già avvenuta, l'iscrizione è considerata tempestiva se effettuata entro settembre 2003. La domanda può essere presentata presso la sede INPS territorialmente competente rispetto alla sede dell'ente erogatore, oppure tramite internet o call center 16464. Al termine del periodo di mobilità internazionale o del corso, se non vi è prosecuzione con altra attività soggetta a contribuzione nella Gestione Separata, deve essere comunicata la data di cessazione dell'attività.
Codice attività e disciplina residuale
Il codice attività da utilizzare per queste fattispecie è il codice "05", già previsto per il dottorato di ricerca, sia nella richiesta di iscrizione dei beneficiari sia nei modelli GLA annuali compilati dagli enti erogatori. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le direttive generali relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 lug 2003Circolare numero 132 del 18-7-2003
- Circolare · 25 lug 2003Circolare numero 136 del 25-7-2003
- Circolare · 25 lug 2003Circolare numero 134 del 25-7-2003
- Circolare · 14 lug 2003Circolare numero 129 del 14-7-2003
- Circolare · 14 lug 2003Circolare numero 130 del 14-7-2003
- Circolare · 14 lug 2003Circolare numero 131 del 14-7-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →