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Circolare

Circolare numero 138 del 31-7-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’avvenuta spedizione dei modelli F24 relativi alla seconda emissione 2003 per il pagamento dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti in corso d’anno. Indica che i contribuenti riceveranno un plico con quattro modelli F24 e un prospetto di liquidazione con i termini di versamento. Richiama inoltre il differimento al 21 agosto 2003, senza maggiorazione, dei versamenti con scadenza nel mese di agosto 2003, in base al D.P.C.M. 17 luglio 2003. Vengono poi elencate, per ciascun modello F24, le rate e le tipologie di contributi da versare alle diverse scadenze fino al 16 maggio 2004.

Artigiani ed esercenti attività commerciali: seconda emissione 2003

Artigiani ed esercenti attività commerciali. Seconda emissione 2003

La circolare riguarda l’invio dei modelli F24 per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d’anno. Vengono precisati i termini di versamento e la ripartizione dei contributi tra le diverse scadenze previste fino a maggio 2004.

Invio dei modelli e documentazione allegata

L’INPS comunica di aver completato la spedizione dei modelli F24 relativi alla seconda emissione 2003. I contribuenti interessati riceveranno un plico contenente quattro modelli F24, accompagnati da un prospetto di liquidazione dei contributi dovuti con l’indicazione delle relative scadenze.

Differimento dei versamenti di agosto 2003

La circolare richiama il D.P.C.M. 17 luglio 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che ha stabilito che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003, poteva essere effettuato entro il 21 agosto 2003 senza alcuna maggiorazione.

Scadenza del 21 agosto 2003

Con il primo modello F24 devono essere versati, alla scadenza del 21 agosto 2003:

  • i contributi relativi al secondo trimestre 2003, determinati sul minimale di reddito;
  • il saldo 2002 e anni precedenti nella misura del 50% e il primo acconto 2003 con riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale, per il titolare e i collaboratori;
  • la prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.

Scadenza del 16 novembre 2003

Con il secondo modello F24 devono essere versati, entro il 16 novembre 2003:

  • i contributi relativi al terzo trimestre 2003, in riferimento al minimale di reddito;
  • la seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.

Scadenza del 30 novembre 2003

Il modello F24 non prestampato è utilizzato per il versamento, entro il 30 novembre 2003, dei contributi relativi:

  • al saldo 2002 e anni precedenti nella misura del 50%;
  • al secondo acconto 2003, con riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.

Scadenze del 16 febbraio 2004 e del 16 maggio 2004

Con il quarto modello F24 devono essere corrisposti, entro il 16 febbraio 2004:

  • i contributi relativi al quarto trimestre 2003, in riferimento al minimale di reddito;
  • la terza rata dei contributi afferenti periodi pregressi e relativi al minimale di reddito.

Con il quinto modello F24 deve essere versata, entro il 16 maggio 2004, la quarta rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per i periodi pregressi.

Punti principali

Invio dei modelli F24 e destinatari

È stata ultimata la spedizione dei modelli F24 predisposti per il versamento dei contributi dovuti nell’anno 2003 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d’anno. I contribuenti interessati riceveranno un plico contenente quattro modelli F24 e un prospetto di liquidazione con l’indicazione dei termini di versamento.

Differimento dei versamenti di agosto 2003

La circolare richiama il D.P.C.M. 17 luglio 2003, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo cui le somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003 e versate entro il 21 agosto possono essere corrisposte fino a tale data senza alcuna maggiorazione.

Primo modello F24: scadenza 21 agosto 2003

Con il primo modello F24 devono essere versati, entro il 21 agosto 2003, i contributi relativi al secondo trimestre 2003 calcolati sul minimale di reddito, al saldo 2002 e anni precedenti nella misura del 50% e al primo acconto 2003 sulla eventuale quota di reddito eccedente il minimale, per il titolare e i collaboratori, nonché la prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.

Secondo modello F24: scadenza 16 novembre 2003

Con il secondo modello F24 devono essere versati, alla scadenza del 16 novembre 2003, i contributi relativi al terzo trimestre 2003 riferiti al minimale di reddito e la seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.

Modello F24 non prestampato: scadenza 30 novembre 2003

Il modello F24 non prestampato è utilizzato per il versamento, entro il 30 novembre 2003, del saldo 2002 e anni precedenti nella misura del 50% e del secondo acconto 2003, con riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.

Quarto e quinto modello F24: scadenze 2004

Con il quarto modello F24 devono essere corrisposti, entro il 16 febbraio 2004, i contributi relativi al quarto trimestre 2003 sul minimale di reddito e la terza rata dei contributi per periodi pregressi relativi al minimale. Con il quinto modello F24 deve essere versata, entro il 16 maggio 2004, la quarta rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per i periodi pregressi.

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