Cassazione Penale, Ordinanza n. 24245/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. e art. 671 c.p.p. tra diversi delitti già definiti con sentenze irrevocabili. Sosteneva, in sostanza, che i reati fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La Corte ha però ritenuto che le fattispecie non fossero omogenee, che mancasse una preordinazione originaria e che la distanza temporale, la diversa modalità esecutiva e i differenti luoghi di commissione dei fatti escludessero la dimostrazione della continuazione.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
Per il riconoscimento della continuazione occorre la dimostrazione di un originario programma criminoso unitario; non basta la mera reiterazione di condotte illecite eterogenee.
art. 671 c.p.p.
Nel procedimento esecutivo il giudice può riconoscere la continuazione tra reati già giudicati, ma solo se emergono elementi concreti di un medesimo disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone una preordinazione unitaria dei fatti di reato, desumibile da elementi oggettivi concreti; la sola pluralità di violazioni non è sufficiente.
- L'eterogeneità dei reati, delle modalità esecutive, dei luoghi di commissione e il significativo intervallo temporale tra i fatti sono indici incompatibili con l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
- La reiterazione di condotte illecite può semmai rilevare ai fini di istituti diversi dalla continuazione, come recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, e non integra di per sé il programma criminoso unitario richiesto dall'art. 81, secondo comma, c.p.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando censura una valutazione di merito sorretta da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri giurisprudenziali applicabili alla continuazione.
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