Cassazione Penale, Sentenza n. 20149/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/12/2024 che ha rigettato il riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 19/11/2024. Luongo era accusato di cessione illecita di sostanze stupefacenti (spaccio, capo 12) e deduceva tra l'altro carenza di motivazione e l'inidoneità della custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), nonché la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Summa contestava la sussistenza delle aggravanti (metodo mafioso, persone riunite) in relazione all'estorsione (capo 24), la configurabilità del reato di tentata estorsione (capo 25) e l'adeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive, deducendo la mancata prova di recisione dei legami con il contesto criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto aspecifiche le doglianze di Luongo sulla motivazione e sulla qualificazione attenuata della condotta, confermando che il Tribunale ha adeguatamente motivato l'insussistenza delle misure meno afflittive alla luce della consolidata dedizione all'attività illecita, dei rapporti con clan e dei precedenti. Quanto a Summa, la Corte ha ritenuto infondati o non specifici i motivi: le conversazioni intercettate e gli altri indizi giustificano la sussistenza delle aggravanti (persone riunite e metodo mafioso) e la configurabilità della tentata estorsione anche se la minaccia è stata riferita a un dipendente; inoltre non è provato che Luongo abbia stabilmente reciso i legami con l'organizzazione, per cui resta operativa la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende; non è disposta la rimessione in libertà e si provvede ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte richiama la presunzione relativa di pericolosità sociale e la necessità che chi invoca l'eccezione dimostri di avere stabilmente reciso i legami con l'organizzazione criminale; in assenza di prova rigorosa la misura detentiva può essere confermata.
art. 275‑bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle esigenze cautelari e alla comparazione tra misure, confermando la legittimità della custodia quando altre misure risultino inidonee.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La disposizione che prevede la fattispecie attenuata per talune condotte di detenzione a fini di spaccio può essere riconosciuta solo se la condotta ha minima offensività; il contesto (continuità, modalità, rapporti con organizzazioni criminali) può escludere la riqualificazione attenuata anche in assenza di precisa individuazione di qualità/quantitativo della droga.
art. 416‑bis.1 cod. pen.
La Corte ammette che il concorso di più soggetti e l'uso di modalità intimidatorie idonee a evocare il metodo mafioso possano desumersi dalle intercettazioni e dagli elementi indiziari, giustificando l'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso.
art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.
L'aggravante prevista per l'estorsione in presenza di determinati fattori è ritenuta sussistente sulla base degli indizi probatori (conversazioni, modalità) che evidenziano la contestuale azione di più soggetti e la forza intimidatrice.
artt. 56 e 629 cod. pen.
Sulle questioni relative alla tentata estorsione la Corte conferma che l'elemento intenzionale e l'idoneità materiale della condotta possono risultare dagli elementi indiziari complessivi, e che la minaccia diretta a un dipendente può integrare la tentata estorsione nei confronti del titolare se idonea a raggiungerlo o a fargli percepire la pressione intimidatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicata per prevedere che la decisione non comporta la rimessione in libertà degli indagati; viene disposta la prosecuzione della custodia secondo le norme processuali vigenti.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una custodia cautelare in carcere imposta per reati con aggravante di tipo mafioso è necessario dimostrare in modo rigoroso e specifico di aver stabilmente reciso i legami con l'organizzazione; mere affermazioni generiche o richiami a precedenti misure cautelari non sono sufficienti.
- La riqualificazione nella fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede la prova di una minima offensività della condotta: la continuità dell'attività, le modalità, i mezzi e i legami con circuiti criminali possono escludere automaticamente l'applicabilità dell'attenuante anche se non è stata individuata con precisione la qualità o il quantitativo della sostanza.
- Per le aggravanti 'persone riunite' e 'metodo mafioso' gli organi di giudizio possono legittimamente valorizzare conversazioni intercettate e altri elementi indiziari che evidenzino il concorso di più soggetti e modalità intimidatorie riconducibili alla forza di tipo mafioso.
- Nel reato di tentata estorsione, la minaccia rivolta a un dipendente può essere considerata idonea a raggiungere il titolare dell'attività e dunque integrare l'elemento materiale e psicologico del reato se vi sono elementi che rendono verosimile la comunicazione o l'effetto intimidatorio sulla persona offesa.
- In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con i passaggi decisionali e gli indizi indicati in motivazione: censure generiche, ipotesi alternative astratte o non circostanziate rischiano l'inammissibilità.
- La valutazione della adeguatezza delle misure cautelari è rimessa principalmente al giudice del merito quando la motivazione è logica e coerente; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di logicità, diritto o specificità nella motivazione.
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