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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20149/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/12/2024 che ha rigettato il riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 19/11/2024. Luongo era accusato di cessione illecita di sostanze stupefacenti (spaccio, capo 12) e deduceva tra l'altro carenza di motivazione e l'inidoneità della custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), nonché la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Summa contestava la sussistenza delle aggravanti (metodo mafioso, persone riunite) in relazione all'estorsione (capo 24), la configurabilità del reato di tentata estorsione (capo 25) e l'adeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive, deducendo la mancata prova di recisione dei legami con il contesto criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto aspecifiche le doglianze di Luongo sulla motivazione e sulla qualificazione attenuata della condotta, confermando che il Tribunale ha adeguatamente motivato l'insussistenza delle misure meno afflittive alla luce della consolidata dedizione all'attività illecita, dei rapporti con clan e dei precedenti. Quanto a Summa, la Corte ha ritenuto infondati o non specifici i motivi: le conversazioni intercettate e gli altri indizi giustificano la sussistenza delle aggravanti (persone riunite e metodo mafioso) e la configurabilità della tentata estorsione anche se la minaccia è stata riferita a un dipendente; inoltre non è provato che Luongo abbia stabilmente reciso i legami con l'organizzazione, per cui resta operativa la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende; non è disposta la rimessione in libertà e si provvede ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la presunzione relativa di pericolosità sociale e la necessità che chi invoca l'eccezione dimostri di avere stabilmente reciso i legami con l'organizzazione criminale; in assenza di prova rigorosa la misura detentiva può essere confermata.

  • art. 275‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle esigenze cautelari e alla comparazione tra misure, confermando la legittimità della custodia quando altre misure risultino inidonee.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La disposizione che prevede la fattispecie attenuata per talune condotte di detenzione a fini di spaccio può essere riconosciuta solo se la condotta ha minima offensività; il contesto (continuità, modalità, rapporti con organizzazioni criminali) può escludere la riqualificazione attenuata anche in assenza di precisa individuazione di qualità/quantitativo della droga.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    La Corte ammette che il concorso di più soggetti e l'uso di modalità intimidatorie idonee a evocare il metodo mafioso possano desumersi dalle intercettazioni e dagli elementi indiziari, giustificando l'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso.

  • art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.

    L'aggravante prevista per l'estorsione in presenza di determinati fattori è ritenuta sussistente sulla base degli indizi probatori (conversazioni, modalità) che evidenziano la contestuale azione di più soggetti e la forza intimidatrice.

  • artt. 56 e 629 cod. pen.

    Sulle questioni relative alla tentata estorsione la Corte conferma che l'elemento intenzionale e l'idoneità materiale della condotta possono risultare dagli elementi indiziari complessivi, e che la minaccia diretta a un dipendente può integrare la tentata estorsione nei confronti del titolare se idonea a raggiungerlo o a fargli percepire la pressione intimidatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per prevedere che la decisione non comporta la rimessione in libertà degli indagati; viene disposta la prosecuzione della custodia secondo le norme processuali vigenti.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca di una custodia cautelare in carcere imposta per reati con aggravante di tipo mafioso è necessario dimostrare in modo rigoroso e specifico di aver stabilmente reciso i legami con l'organizzazione; mere affermazioni generiche o richiami a precedenti misure cautelari non sono sufficienti.
  • La riqualificazione nella fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede la prova di una minima offensività della condotta: la continuità dell'attività, le modalità, i mezzi e i legami con circuiti criminali possono escludere automaticamente l'applicabilità dell'attenuante anche se non è stata individuata con precisione la qualità o il quantitativo della sostanza.
  • Per le aggravanti 'persone riunite' e 'metodo mafioso' gli organi di giudizio possono legittimamente valorizzare conversazioni intercettate e altri elementi indiziari che evidenzino il concorso di più soggetti e modalità intimidatorie riconducibili alla forza di tipo mafioso.
  • Nel reato di tentata estorsione, la minaccia rivolta a un dipendente può essere considerata idonea a raggiungere il titolare dell'attività e dunque integrare l'elemento materiale e psicologico del reato se vi sono elementi che rendono verosimile la comunicazione o l'effetto intimidatorio sulla persona offesa.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con i passaggi decisionali e gli indizi indicati in motivazione: censure generiche, ipotesi alternative astratte o non circostanziate rischiano l'inammissibilità.
  • La valutazione della adeguatezza delle misure cautelari è rimessa principalmente al giudice del merito quando la motivazione è logica e coerente; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di logicità, diritto o specificità nella motivazione.

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