Sentenza n. 5686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza e sentenza del TAR Lazio che ne aveva respinto l'impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato aveva impugnato il diniego ministeriale del 31 agosto 2020, relativo alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su due condanne, rispettivamente del 2009 e del 2012, per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché su precedenti riferiti alla moglie per immigrazione clandestina e falsa dichiarazione sulla propria identità. Il ricorrente aveva dedotto la natura contravvenzionale e la lieve entità dei reati, la loro estinzione, l'inserimento socioeconomico, la buona condotta successiva e l'irrilevanza dei precedenti della moglie, non accompagnati da condanna. In appello ha riproposto tali censure, deducendo il difetto di motivazione del diniego e della sentenza, la risalenza nel tempo delle condanne, il percorso di reinserimento sociale, l'incensuratezza della coniuge, divenuta cittadina italiana, e la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione alla vita privata e familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la concessione della cittadinanza per residenza comporta una valutazione ampiamente discrezionale dell'inserimento del richiedente nel contesto sociale nazionale, considerando condizioni lavorative, economiche e familiari e, soprattutto, l'irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile. Quanto ai precedenti della moglie, il Collegio li ha ritenuti inidonei a sostenere il diniego, perché l'Amministrazione non aveva precisato se fossero sfociati in un procedimento penale né quali fatti concreti fossero contestati. Tuttavia, le condanne dell'appellante per violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro sono state ritenute sufficienti a giustificare il diniego: la reiterazione delle condotte, la delicatezza del bene tutelato e la posizione di garanzia del richiedente quale datore di lavoro evidenziavano un fondato pericolo per l'incolumità dei lavoratori e un rilevante disvalore sociale. L'estinzione dei reati non impediva la loro valutazione in sede amministrativa, poiché il comportamento era considerato non per infliggere una sanzione, ma per formulare un giudizio sull'assimilazione dei valori della convivenza e sulla futura integrazione. L'inserimento socio-lavorativo e la buona condotta successiva non sono stati ritenuti sufficienti a neutralizzare tale disvalore. La valutazione ministeriale è stata giudicata non sindacabile, non essendo affetta da manifesta illogicità o travisamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza richiede, oltre alla residenza legale continuativa, una valutazione discrezionale dell'inserimento stabile del richiedente nel tessuto sociale nazionale e della sua condotta.
art. 178 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione di una delle condanne a seguito dell'esito positivo della messa alla prova; tale estinzione non impedisce la valutazione amministrativa del fatto storico.
art. 460, comma 5, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione dell'altra condanna per effetto del pagamento del decreto penale; anche tale esito processuale non preclude la considerazione amministrativa della condotta.
art. 36 quinquies d.lgs. 626/1994
Norma incriminatrice relativa alla violazione delle disposizioni sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, posta a fondamento di una delle condanne valutate negativamente.
art. 112, comma 2, d.lgs. 81/2008
Norma relativa alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, concernente l'altra condanna valutata come indice di mancata integrazione.
art. 8 CEDU
Invocato dall'appellante in relazione al rispetto della vita privata e familiare, ma ritenuto non idoneo a superare la valutazione negativa fondata sulle condotte personali accertate.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le censure non espressamente esaminate sono state ritenute irrilevanti o comunque inidonee a modificare la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente nel contesto nazionale, considerando condizioni lavorative, economiche e familiari nonché il rispetto delle regole della convivenza civile, che comprendono ma non si esauriscono nelle sole norme penali.
- L'ampiezza dell'obbligo di motivazione del diniego di cittadinanza deve essere proporzionata allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e al tempo trascorso dalla sua commissione; la motivazione può essere meno intensa in presenza di una sentenza penale, soprattutto se irrevocabile, rispetto al caso di una mera denuncia o notizia di reato.
- L'Amministrazione può valutare negativamente, ai fini della concessione della cittadinanza, condotte penalmente rilevanti anche quando il reato sia stato estinto o il procedimento si sia concluso con esiti favorevoli, poiché la valutazione amministrativa riguarda il disvalore del fatto e l'affidabilità del richiedente, non l'irrogazione di una sanzione penale.
- Le violazioni reiterate della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori possono costituire indice di pericolosità sociale e di mancata integrazione, soprattutto quando il richiedente rivesta una posizione di garanzia quale datore di lavoro e le condotte abbiano esposto i lavoratori a concreti rischi per l'incolumità.
- I precedenti riferiti a un familiare del richiedente non possono sostenere validamente un diniego di cittadinanza se l'Amministrazione non chiarisce la natura dei fatti, l'eventuale esistenza di un procedimento penale e la loro concreta incidenza sui principi fondamentali della convivenza sociale e sulla posizione del richiedente.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità o travisamento; l'integrazione socio-lavorativa del richiedente non impone l'accoglimento della domanda quando permangano condotte personali dotate di significativo disvalore sociale.
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