Cassazione Civile, Ordinanza n. 03700/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’assegnazione, da parte di un’azienda ospedaliera, di alcuni dipendenti inquadrati come collaboratori sanitari cat. D presso una struttura di cardiochirurgia a compiti che essi ritenevano propri del personale inferiore di supporto (categorie A e B, in particolare ausiliari, OTA e OSS): mansioni alberghiere, igienico-sanitarie, di trasporto, accompagnamento e mobilizzazione dei degenti. I lavoratori avevano dedotto che tale adibizione costante e non occasionale li aveva privati dello svolgimento di mansioni infermieristiche di maggior pregio e aveva inciso negativamente sulla professionalità, sull’immagine e sulla dignità, oltre a determinare stress e pregiudizi all’integrità psico-fisica. Dopo una precedente azione risarcitoria e la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, poi ritenuto inadempiuto dall’azienda, i lavoratori avevano chiesto la risoluzione dell’accordo per inadempimento, l’accertamento dell’illegittimità del comportamento datoriale e il risarcimento del danno da demansionamento. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole ai lavoratori, ritenendo provato il demansionamento e liquidando il danno anche in via equitativa. Con il ricorso per cassazione, l’azienda ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2103 c.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato/non contestazione, sostenendo che i lavoratori non avessero allegato un adibizione prevalente a mansioni inferiori e che la Corte territoriale avesse alterato il thema decidendum; 2) violazione delle norme sul profilo professionale dell’infermiere e della contrattazione collettiva, sostenendo che le attività contestate rientrassero nel profilo infermieristico o fossero comunque giustificate da carenze di organico e da esigenze di assistenza al paziente; 3) violazione dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 2727 c.c., contestando la prova presuntiva del danno non patrimoniale; 4) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., contestando la liquidazione equitativa del danno; 5) violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 2103 c.c., sostenendo di non avere autonomia nella determinazione dell’organico e quindi di non poter essere ritenuta responsabile della carenza di personale di supporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzi e quarti motivi e inammissibili il secondo e il quinto. In particolare, ha affermato che dagli atti emergeva una deduzione originaria di adibizione in via esclusiva o prevalente a mansioni inferiori, sicché non vi era ultrapetizione né violazione del principio di non contestazione; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva correttamente accertato in fatto il carattere sistematico e non occasionale dell’assegnazione a mansioni inferiori, superando il limite della prestazione esigibile. Quanto alla censura sul profilo professionale dell’infermiere, la Corte ha osservato che il motivo investiva anche fonti non denunciabili ex art. 360, n. 3, c.p.c. perché prive di natura regolamentare e, comunque, non si confrontava con l’accertamento di merito circa la costanza e imprescindibilità del ricorso a mansioni inferiori. In tema di danno, ha confermato la legittimità della prova presuntiva del pregiudizio all’immagine e alla dignità professionale e la liquidazione equitativa, ritenendo congrua la motivazione del giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di appello per difetto di specificità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’azienda ricorrente.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
richiamato per valutare il demansionamento; la Corte lo considera, nel contesto del pubblico impiego contrattualizzato, come parametro sostanziale della pretesa, ma osserva che il motivo non si confrontava con l’accertamento di fatto sulla sistematicità dell’adibizione a mansioni inferiori; il ricorso richiama anche l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 come corretta disciplina applicabile
art. 115 c.p.c., comma 1
invocato per contestare la non contestazione e la valutazione delle prove; la Corte esclude la violazione perché la domanda originaria già comprendeva l’allegazione dell’adibizione a mansioni inferiori
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude il vizio perché il giudice si è pronunciato entro i limiti della domanda di demansionamento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi perché non correttamente calibrati rispetto alla decisione di merito
art. 1 D.M. 14 settembre 1994, n. 739
richiamato dalla ricorrente per definire il profilo dell’infermiere; la Corte rileva che la censura non coglie la ratio della sentenza di merito
art. 1 L. 26 febbraio 1999, n. 42
invocato per il profilo professionale infermieristico; la Corte non accoglie la critica perché il giudice di merito non aveva negato i compiti infermieristici, ma aveva accertato lo sconfinamento sistematico nelle mansioni inferiori
art. 1 L. 10 agosto 2000, n. 251
richiamato per la disciplina delle professioni sanitarie; la censura è ritenuta inidonea a scardinare l’accertamento di fatto compiuto
art. 2059 c.c.
richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte conferma che il pregiudizio all’immagine e alla dignità professionale può essere provato per presunzioni
art. 2727 c.c.
invocato sulla prova presuntiva; la Corte ritiene corretta la ricostruzione presuntiva del danno sulla base di elementi concludenti
art. 1226 c.c.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ribadisce che il giudice può farvi ricorso quando il danno non è suscettibile di prova precisa
art. 2056 c.c.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno extracontrattuale; la Corte ne conferma l’uso in combinazione con la valutazione equitativa
art. 1218 c.c.
invocato per escludere la responsabilità datoriale sulla carenza di organico; la Corte dichiara il motivo inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, essendo stato rigettato il ricorso
Cass., S.U., n. 4315/2020
richiamata per l’attestazione dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio per demansionamento, l’allegazione di adibizione sistematica a mansioni inferiori può risultare già contenuta nella stessa prospettazione del fatto costitutivo della domanda; in tal caso non vi è ultrapetizione se il giudice accerta la prevalenza o la costanza delle mansioni inferiori coerentemente con l’impianto difensivo originario.
- Per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, occorre che la sentenza si mantenga entro il perimetro del fatto storico dedotto; non integra ultrapetizione l’aver qualificato come sistematica una condotta già allegata come stabile e non occasionale.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica del demansionamento dipende dall’accertamento in fatto del concreto contenuto delle mansioni effettivamente svolte e del superamento del limite di esigibilità della prestazione, non dalla sola astratta descrizione del profilo professionale.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della violazione normativa, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
- Il danno non patrimoniale da demansionamento, in particolare quello all’immagine e alla dignità professionale, può essere provato per presunzioni mediante elementi concreti e convergenti riferiti alla durata, intensità e modalità della dequalificazione.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il pregiudizio è certo nell’an debeatur ma non è suscettibile di prova rigorosa nel quantum; in cassazione è sindacabile solo la presenza di una motivazione adeguata sui criteri seguiti.
- Il motivo di ricorso che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
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