Cassazione Penale, Sentenza n. 5538/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per annullamento della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila: il difensore (avv. Mauro Faiulli) deduce violazioni di legge e vizi processuali (artt. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)). In particolare, eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sostenendo che la sottoscrizione del querelante Rocco Medaglia non sarebbe stata autenticata ma depositata da un avvocato non nominato difensore nel procedimento e senza procura speciale; inoltre deduce la mancata assunzione di prova decisiva (art. 495 c.p.p.) relativa all'insussistenza del dolo dell'imputato, poiché l'atto di pignoramento sarebbe stato notificato alla moglie e l'imputato non sarebbe stato tempestivamente informato per ragioni di separazione giudiziale e attribuzione degli immobili alla moglie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Pur affermando che la condotta di trasferimento degli immobili dopo la notificazione dell'ingiunzione di pignoramento e prima della trascrizione poteva essere correttamente qualificata come sottrazione di cose sottoposte a pignoramento (art. 388, comma quinto, c.p.), la Corte ha ritenuto decisivo il vizio procedurale: la querela presentata non recava l'autenticazione della sottoscrizione del querelante e, presentata dall'avv. Michele Pezone, non era corredata da procura relativa (la procura per il giudizio risultava conferita invece all'avv. Alfonso Pezone). Per la giurisprudenza di legittimità la mancata autenticazione della sottoscrizione quando la querela è presentata da un incaricato determina l'improcedibilità dell'azione penale, salvo che il vizio sia sanato da documenti autenticati depositati contestualmente o da comportamenti concludenti che comprovino la procura: nel caso il vizio non è stato sanato. Ne è conseguita l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado per improcedibilità dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 388, comma quinto, cod. pen.
La Corte conferma che integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell'atto di pignoramento (ingiunzione) ma prima della trascrizione nei pubblici registri: l'efficacia penale del pignoramento è avviata con la notificazione all'esecutato.
art. 492 cod. proc. civ.
con la quale al debitore viene ingiunto «di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi»
La Corte attribuisce rilievo precettivo all'ingiunzione notificata dall'ufficiale giudiziario: essa segna l'inizio dell'efficacia del pignoramento, sotto il profilo dei doveri del debitore, anche prima della trascrizione.
art. 120 cod. pen.; artt. 122, 337 cod. proc. pen.; artt. 37 e 39 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle formalità della querela e dell'autenticazione della sottoscrizione: la mancata osservanza delle prescrizioni sulla sottoscrizione/autenticazione quando la querela è presentata da un incaricato comporta l'improcedibilità dell'azione penale, salvo sanatorie documentali o comportamentali.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di mancata assunzione di prova decisiva (sull'assenza del dolo): norma che disciplina l'assunzione di prove decisive, ma sul punto la Corte ha deciso la causa per vizio di querela senza accogliere la doglianza nel merito probatorio.
art. 2913 cod. civ.
Citato nella disamina dottrinale/giurisprudenziale: la trascrizione del pignoramento rende inefficaci alcuni atti di disposizione nei confronti della procedura; la Corte usa tale riferimento per spiegare le criticità interpretative ma adotta la tesi che ai fini penali l'ingiunzione è già idonea a qualificare la cosa come sottoposta a pignoramento.
Massime di principio
- Se la querela viene presentata da un incaricato (es. avvocato), la sottoscrizione del querelante deve essere autenticata o deve accompagnare la querela una procura/autorizzazione idonea; in mancanza l'azione penale è improcedibile.
- La notificazione dell'ingiunzione di pignoramento all'esecutato (art. 492 c.p.c.) costituisce, agli effetti penali, il momento in cui il bene è considerato "sottoposto a pignoramento": atti dispositivi compiuti dopo tale notificazione possono integrare il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento (art. 388, comma 5, c.p.).
- La circostanza che la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari sia avvenuta solo successivamente non esclude, ai fini penali, la rilevanza dell'atto di disposizione compiuto dopo la notifica: la pubblicità verso terzi e l'opponibilità sono effetti diversi dall'obbligo del debitore imposto dalla notificazione.
- La difesa fondata su mancata conoscenza dell'atto di pignoramento (es. notificazione alla moglie) richiede prova specifica e non esclude automaticamente la configurabilità del reato: è un elemento di fatto da valutare ma non cancella il rilievo della notificazione all'esecutato in capo all'obbligo di astensione.
- Quando esiste contrasto giurisprudenziale su interpretazioni rilevanti (es. momento di operatività penale del pignoramento immobiliare), occorre verificare la linea condivisa dalla Sezione e le eventuali riunioni di Sezione che stabiliscono l'orientamento prevalente.
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