Sentenza n. 16415/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alla richiesta di convocazione presso la Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione, per la stipula del contratto di soggiorno ex art. 42, co. 4, D.L. 73/2022 e artt. 35, 36 del d.P.R. 394 del 1999 e ss.mm.ii, trasmessa dalla ricorrente in data 18.11.2025 (doc. 3) e dal datore di lavoro in data 21.3.2026 (doc. 4); nonché per la condanna della Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno a provvedere alla convocazione della lavoratrice subordinata e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, disponendo la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, presentata dalla lavoratrice il 18 novembre 2025 e dal datore di lavoro il 21 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di convocazione presso la Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione, finalizzata alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 42, comma 4, d.l. 73/2022 e degli artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999, nonché di ordinare alle amministrazioni di convocare lavoratrice e datore di lavoro e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta. La Prefettura ha riferito che, trattandosi di lavoratrice proveniente dallo Sri Lanka, era ancora in attesa del parere obbligatorio dell’Ispettorato territoriale del lavoro, necessario prima del rilascio del nulla osta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto decorso il termine legale per la conclusione del procedimento e quindi formato il silenzio-inadempimento. La necessità della verifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le domande relative a cittadini dello Sri Lanka non esonera la Prefettura dall’attivarsi tempestivamente per acquisire il parere e concludere il procedimento. Il Ministero dell’Interno è stato ordinato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Non è stata disposta la convocazione immediata né nominato un commissario ad acta, prospettato come conseguenza dell’eventuale perdurare dell’inerzia. Spese compensate in considerazione delle circostanze organizzative rappresentate dal Ministero e dell’elevato numero di istanze analoghe.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Poiché il termine previsto per la conclusione del procedimento è trascorso, e sull’istanza del ricorrente si è formato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso va accolto, con conseguente dichiarazione dell’obbligo per il Ministero intimato di concludere il procedimento, con provvedimento espresso, entro il termine di ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, l’amministrazione è tenuta a provvedere espressamente; nel caso concreto il giudice ha fissato un ulteriore termine di 60 giorni.
art. 16 l. 241/1990
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.
La disciplina generale dell’attività consultiva impone, in via generale, di procedere quando il parere non sia reso entro il termine e non siano state rappresentate esigenze istruttorie; la decisione richiama inoltre la disciplina speciale applicabile alla procedura d’immigrazione.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.
La previsione dispone il rilascio del nulla osta se entro il termine non sono pervenute le informazioni ostative della questura, fermo restando, per i Paesi interessati dalla disciplina speciale, il regime di verifica introdotto dal d.l. 145/2024.
art. 3, commi 1 e 3, d.l. 145/2024
Ora, il fatto che, in casi come quello in esame, la “verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico”, sia imprescindibile, non fa venir meno l’obbligo per la Prefettura, in un contesto in cui il Ministero di appartenenza è destinatario di un elevato numero di ricorsi per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento, con eventuale condanna alle spese in giudizio, di attivarsi per acquisire prima possibile il previsto parere, al fine di concludere celermente il procedimento, onde evitare la nomina di un commissario ad acta.
Per le domande riguardanti cittadini dello Sri Lanka, la verifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro è necessaria, ma non giustifica l’inerzia: la Prefettura deve attivarsi per acquisire il parere il prima possibile e concludere tempestivamente il procedimento.
Massime di principio
- La necessità di acquisire un parere o di svolgere una verifica obbligatoria nell’ambito di un procedimento amministrativo non giustifica l’inerzia dell’amministrazione procedente: questa deve attivarsi tempestivamente per acquisire l’apporto istruttorio e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Quando il termine previsto per la conclusione del procedimento è decorso senza provvedere, il silenzio dell’amministrazione è illegittimo e il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
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