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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1210

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce, in attuazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, i modelli e le modalità tecniche per gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. L’obiettivo è armonizzare il contenuto minimo degli elenchi, agevolare l’azione delle autorità competenti nelle indagini sugli abusi di mercato e garantire riservatezza, integrità e accessibilità delle informazioni. Per gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI è previsto un formato semplificato e meno oneroso. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Stabilisce i formati uniformi e le regole tecniche per la redazione, l’aggiornamento, la conservazione e la trasmissione degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti, ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, alle piattaforme d’asta, ai commissari d’asta, ai sorveglianti d’asta e a ogni altro soggetto che agisce in loro nome o per loro conto, quando devono redigere e aggiornare gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate previsti dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014. Si applica anche, in forza dell’articolo 18, paragrafo 6, del medesimo regolamento, agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, con un regime più snello; inoltre disciplina l’eventuale elenchi richiesti dagli Stati membri per tali emittenti. È rilevante nell’intero SEE. Non introduce eccezioni territoriali ulteriori, ma distingue tra regime ordinario e regime per emittenti dei mercati di crescita per le PMI; il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 disciplina in modo uniforme, per tutto il mercato unionale, il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate previsti dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR). La finalità, richiamata nei considerando, è duplice: da un lato armonizzare la prassi degli operatori; dall’altro fornire alle autorità competenti uno strumento più efficace per prevenire e indagare gli abusi di mercato, nel rispetto della riservatezza e della normativa privacy.

Ambito soggettivo e disciplina generale

L’obbligo interessa emittenti, partecipanti al mercato delle quote di emissioni, piattaforme d’asta, commissari d’asta, sorveglianti d’asta e chiunque agisca in loro nome o per loro conto. Il regolamento precisa che gli elenchi devono essere costruiti intorno alla singola informazione privilegiata, con una sezione distinta per ciascuna di esse, così da identificare con precisione chi vi abbia avuto accesso.

Regime ordinario ex articolo 18, paragrafo 1, MAR

Per il regime ordinario, l’elenco deve essere redatto secondo il modello 1 dell’allegato I. La struttura prevede:

  • una sezione separata per ciascuna specifica informazione privilegiata;
  • la possibilità di una sezione degli accessi permanenti per le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate;
  • in caso di sezione degli accessi permanenti, il divieto di ripetere i relativi dati nelle sezioni dedicate alle singole informazioni privilegiate.

I dati richiesti comprendono, tra gli altri, nome e cognome, eventuale cognome alla nascita, recapiti telefonici professionali, impresa di riferimento, funzione e motivo dell’accesso, date e ore di ottenimento e cessazione dell’accesso, numero di identificazione nazionale o data di nascita, nonché, nel modello ordinario, indirizzo privato e numeri di telefono privati.

Conservazione elettronica e trasmissione alle autorità

L’elenco del regime ordinario deve essere conservato in formato elettronico. Tale modalità deve assicurare in ogni momento:

  • l’accesso solo a persone chiaramente identificate che ne abbiano necessità in ragione della loro funzione o posizione;
  • l’esattezza delle informazioni;
  • la disponibilità delle versioni precedenti.

La trasmissione all’autorità competente avviene mediante il mezzo elettronico indicato sul sito web della stessa autorità; il mezzo prescelto deve garantire completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.

Regime per gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI

Il regolamento recepisce la semplificazione introdotta dal regolamento (UE) 2019/2115 per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. Per tali soggetti, l’elenco richiesto dall’articolo 18, paragrafo 6, primo comma, MAR può contenere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate e deve essere redatto secondo il modello dell’allegato II.

Il considerando e il dispositivo chiariscono che l’intento è ridurre l’onere amministrativo per le PMI, limitando il contenuto a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone rilevanti e senza imporre necessariamente la conservazione in formato elettronico, purché siano garantite completezza, integrità e riservatezza.

Elenchi richiesti dagli Stati membri e sezioni permanenti

L’articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, MAR consente agli Stati membri di chiedere agli emittenti dei mercati di crescita per le PMI di inserire negli elenchi tutte le persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), MAR. In tale ipotesi, il regolamento prevede un formato specifico dell’allegato III, con:

  • sezione distinta per ciascuna informazione privilegiata;
  • eventuale sezione degli accessi permanenti per i soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate;
  • eliminazione della duplicazione dei dati nelle sezioni specifiche quando è compilata la sezione degli accessi permanenti.

Contenuto dei modelli e dati richiesti

I tre allegati contengono modelli dettagliati, che impongono di indicare anche:

  • la descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata;
  • la data e ora di creazione della sezione;
  • la data e ora dell’ultimo aggiornamento;
  • la data di trasmissione all’autorità competente;
  • i dati anagrafici e di contatto professionale del titolare dell’accesso;
  • la funzione o il motivo dell’accesso;
  • le date/ore di ottenimento, cessazione o inserimento nella sezione degli accessi permanenti.

Nel regime per PMI, il modello dell’allegato II è più snello: richiede i dati personali delle persone con accesso regolare e, per alcuni dati, ammette l’indicazione solo se disponibili al momento della richiesta dell’autorità competente.

Protezione dei dati personali e finalità istruttorie

Nei considerando, la Commissione sottolinea che gli elenchi devono servire anche alle indagini delle autorità competenti, consentendo un’analisi rapida dei rapporti tra persone informate e soggetti coinvolti in operazioni sospette. Al tempo stesso, il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679, e la raccolta dei dati è limitata a ciò che è necessario per identificare e contattare i soggetti interessati.

Abrogazione del precedente regime e applicazione

Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, sostituendolo con un unico atto che riunisce i formati degli elenchi per il regime ordinario e per quello previsto dall’articolo 18, paragrafo 6, MAR. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Formato degli elenchi nel regime ordinario

L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 deve contenere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata e deve essere redatto secondo il modello 1 dell’allegato I. È ammessa una sezione separata degli accessi permanenti, per le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate; in tal caso i loro dati non vanno ripetuti nelle sezioni specifiche.

Conservazione elettronica e trasmissione

L’elenco del regime ordinario deve essere conservato in formato elettronico, in modo da garantire in ogni momento accesso limitato ai soli soggetti autorizzati, esattezza delle informazioni e disponibilità delle versioni precedenti. L’autorità competente deve indicare sul proprio sito web il mezzo elettronico da usare per la trasmissione, che deve preservare completezza, integrità e riservatezza dei dati.

Regime per gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI

Per gli emittenti i cui strumenti sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, l’elenco di cui all’articolo 18, paragrafo 6, primo comma, può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate e deve essere redatto secondo il modello dell’allegato II. Gli Stati membri possono però chiedere un elenco più ampio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, secondo comma; in tal caso si applica un formato specifico, con sezione per ciascuna informazione privilegiata e, se del caso, sezione degli accessi permanenti secondo l’allegato III.

Contenuto minimo dei dati personali

I modelli allegati elencano i dati da raccogliere: nome, cognome, eventuale cognome alla nascita, numeri di telefono professionali, nome e indirizzo dell’impresa, funzione e motivo dell’accesso, date e ore di ottenimento o cessazione dell’accesso, numero di identificazione nazionale o data di nascita, e, a seconda del modello, indirizzo privato e numeri di telefono privati se richiesti o disponibili. I modelli prevedono anche la descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata, quando rilevante.

Tutela dei dati e riservatezza

Il regolamento richiama espressamente la necessità che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. La conservazione e la trasmissione devono preservare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, limitando l’accesso ai soli soggetti che ne abbiano necessità.

Abrogazione e decorrenza

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatomercati finanziariobblighi informativiprotezione dei dati personali

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