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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2112

Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce un formulario standard e una serie di regole procedurali comuni per la presentazione delle domande di autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding. Mira a rendere uniforme e più efficiente il rapporto tra candidati e autorità competenti, prevedendo un punto di contatto, un avviso di ricevimento, la sospensione dei termini in caso di informazioni mancanti e l’obbligo di comunicare senza ritardo le modifiche alla domanda. L’allegato contiene l’elenco dettagliato delle informazioni e dei documenti che il richiedente deve fornire per dimostrare requisiti organizzativi, prudenziali, di governance, di controllo interno e di tutela degli investitori. Il regolamento si applica direttamente dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Norme tecniche standardizzate per la domanda di autorizzazione dei fornitori europei di servizi di crowdfunding presso le autorità competenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai candidati fornitori di servizi di crowdfunding che chiedono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503, nonché alle autorità competenti degli Stati membri incaricate di ricevere, esaminare e trattare tali domande. Il regolamento disciplina il formato della domanda, il punto di contatto, gli avvisi di ricevimento, la gestione delle integrazioni documentali e l’aggiornamento delle informazioni durante la procedura. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE; non disciplina invece in via generale l’attività di crowdfunding in sé, ma soltanto il procedimento autorizzativo e la documentazione da produrre.

Domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

Il regolamento delegato (UE) 2022/2112 integra il regolamento (UE) 2020/1503 con norme tecniche di regolamentazione relative alla domanda di autorizzazione dei fornitori europei di servizi di crowdfunding. La finalità è quella di assicurare una procedura uniforme, efficiente e verificabile per le autorità competenti, mediante modelli standard, flussi procedurali comuni e un set omogeneo di informazioni da richiedere ai candidati.

Finalità e contesto

I considerando spiegano che l’uniformità della procedura serve a consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i propri poteri sulle domande di autorizzazione. Viene inoltre evidenziata l’esigenza di facilitare la comunicazione tra candidato e autorità mediante un punto di contatto dedicato, e di coordinare i termini istruttori quando la domanda è incompleta o quando le informazioni vengono aggiornate nel corso del procedimento.

Ambito soggettivo e operativo

Le disposizioni si applicano ai candidati fornitori di servizi di crowdfunding e alle autorità competenti che ricevono e valutano le domande ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503. Il regolamento non introduce un regime autorizzativo autonomo, ma specifica il contenuto della domanda e alcune regole procedurali connesse alla sua presentazione, al suo esame e all’eventuale integrazione delle informazioni.

Punto di contatto, formulari e ricezione della domanda

Le autorità competenti devono designare un punto di contatto per il ricevimento delle domande e pubblicarne i recapiti aggiornati sui propri siti web (art. 1). Il candidato deve utilizzare il formulario standard previsto nell’allegato (art. 2). Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, l’autorità deve inviare un avviso di ricevimento, in formato elettronico, cartaceo o in entrambi, indicando anche le persone incaricate del trattamento della domanda (art. 3).

Integrazioni e decorrenza dei termini

Se l’autorità richiede informazioni mancanti in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda resta sospeso dalla data della richiesta fino al ricevimento delle informazioni mancanti (art. 4). In caso di modifiche delle informazioni già fornite, il richiedente deve comunicarle senza indebito ritardo e presentarle con il formulario standard; il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data in cui l’autorità riceve le informazioni aggiornate (art. 5).

Contenuto dell’allegato: struttura della domanda

L’allegato definisce in modo molto dettagliato la documentazione e le informazioni da allegare alla domanda. Sono richiesti, in particolare:

  • i dati identificativi del richiedente e del referente della domanda;
  • la forma giuridica, lo statuto e l’atto costitutivo, se disponibile;
  • il programma di attività, con indicazione dei servizi di crowdfunding offerti o da offrire e della piattaforma gestita;
  • la strategia di marketing nell’Unione, comprese le lingue utilizzate e gli Stati membri interessati.

Modello di business e servizi offerti

Il richiedente deve descrivere in modo specifico i servizi di crowdfunding che intende prestare, distinguendo tra intermediazione nella concessione di prestiti e collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding, nonché eventuali servizi accessori o ulteriori attività, come custodia delle attività, servizi di pagamento, utilizzo di società veicolo, credit scoring, suggerimento del prezzo o del tasso, bacheca elettronica e fondi a copertura dei rischi. Deve inoltre indicare le tipologie di offerte, la procedura di selezione, le modalità di pubblicazione sulla piattaforma e il flusso informativo verso i titolari di progetto.

Piattaforma di crowdfunding e requisiti organizzativi

La domanda deve contenere una descrizione della piattaforma di crowdfunding come sistema informatico basato su internet, accessibile al pubblico e non discriminatorio, nonché delle modalità con cui sono rese disponibili le informazioni richieste dall’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1503. Devono essere illustrate le procedure di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini e i meccanismi di interazione tra titolari di progetto e investitori.

Governance, controllo interno e gestione dei rischi

Il formulario richiede una descrizione dei dispositivi di governance e del meccanismo di controllo interno. Ciò comprende:

  • struttura interna, ripartizione di compiti e poteri, organigramma e risorse umane;
  • funzioni di conformità e di gestione del rischio, se presenti;
  • mappatura dei rischi e politiche di gestione dei rischi con riferimento, ove applicabile, alle procedure dell’articolo 6, paragrafo 2, e alla politica del fondo a copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503;
  • procedure contabili per la registrazione e comunicazione delle informazioni finanziarie.

Sicurezza dei dati, rischi operativi ed esternalizzazioni

Il richiedente deve illustrare i sistemi, le risorse e le procedure per il controllo e la protezione del sistema di trattamento dei dati, inclusi trattamento dei dati personali, prevenzione delle frodi, tutela della sfera privata e archiviazione documentale, anche in cloud. Sono richieste anche informazioni sui rischi operativi connessi all’infrastruttura informatica, alla determinazione dell’offerta, ai servizi di custodia e pagamento, all’esternalizzazione di funzioni operative e ad altri rischi operativi eventualmente individuati.

Presidi prudenziali e prova del loro possesso

L’allegato impone di descrivere i presidi prudenziali in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503, indicando importo, ipotesi di calcolo, fondi propri, eventuale polizza assicurativa, calcoli previsionali per i primi tre esercizi, piani contabili previsionali e procedimenti di pianificazione e monitoraggio. Occorre anche dimostrare concretamente il possesso dei presidi prudenziali, tramite documentazione sui fondi propri o sulla polizza assicurativa.

Continuità operativa

Il formulario richiede la descrizione delle misure che garantiscano, in caso di fallimento del candidato fornitore, la continuità dei servizi essenziali relativi agli investimenti esistenti e la corretta amministrazione dei rapporti con i clienti, inclusa la gestione continuativa dei prestiti, la notifica ai clienti e il trasferimento della custodia delle attività.

Assetto proprietario, onorabilità e idoneità degli esponenti

Per gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale o dei diritti di voto, devono essere forniti un diagramma dell’assetto proprietario, i dati identificativi, la quota detenuta, le informazioni sulla partecipazione indiretta e, soprattutto, la prova dell’onorabilità. Se l’azionista è una persona giuridica, devono essere indicati anche i membri dell’organo di gestione e le persone che dirigono di fatto l’attività.

Analogamente, per le persone fisiche responsabili della gestione o del controllo interno, la domanda richiede dati anagrafici, prova di onorabilità, curriculum vitae dettagliato, indicazione del tempo dedicato alle funzioni, eventuali valutazioni pregresse da parte di altre autorità e autovalutazione complessiva delle conoscenze, competenze ed esperienza necessarie.

Ulteriori profili regolamentari

L’allegato contiene ulteriori sezioni dedicate a:

  • norme interne per evitare conflitti d’interesse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503;
  • accordi di esternalizzazione, incluse eventuali attività affidate a terzi e relativi service level agreement;
  • procedure di trattamento dei reclami, con rinvio al regolamento delegato (UE) 2022/2117;
  • servizi di pagamento prestati dal richiedente, da terzi o tramite il meccanismo previsto dall’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503;
  • procedure per verificare la completezza, correttezza e chiarezza della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;
  • procedure relative ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati, incluse valutazione di appropriatezza, simulazione della capacità di sostenere perdite, informativa di rischio e ottenimento del consenso esplicito.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 6).

Disposizioni principali

Punto di contatto dell’autorità competente

Le autorità competenti devono designare un punto di contatto per ricevere le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e mantenere aggiornati e pubblici, sui propri siti web, i relativi recapiti (art. 1).

Formulario standard di domanda

I candidati fornitori di servizi di crowdfunding devono presentare la domanda utilizzando il formulario standard contenuto nell’allegato (art. 2).

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente trasmette un avviso di ricevimento in formato elettronico, cartaceo o entrambi; l’avviso deve indicare anche i recapiti delle persone incaricate del trattamento della domanda (art. 3).

Sospensione del termine per informazioni mancanti

Se l’autorità competente richiede integrazioni documentali o informative ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda è sospeso dalla data della richiesta fino alla data di ricezione delle informazioni mancanti (art. 4).

Comunicazione delle modifiche alla domanda

Il candidato deve comunicare senza indebito ritardo ogni modifica delle informazioni fornite nella domanda e trasmettere le informazioni aggiornate mediante il formulario standard; il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data di ricezione delle informazioni aggiornate da parte dell’autorità competente (art. 5).

Contenuto dell’allegato: informazioni sulla domanda

L’allegato elenca in modo dettagliato le informazioni da fornire all’autorità competente: dati identificativi del richiedente e del referente, forma giuridica, statuto, programma di attività, descrizione della piattaforma e della strategia di marketing, governance e controlli interni, gestione dei rischi operativi, presidi prudenziali e relativa prova, continuità operativa, assetto proprietario e requisiti di onorabilità di azionisti e amministratori, norme sui conflitti d’interesse, esternalizzazioni, reclami, servizi di pagamento, scheda informativa sull’investimento e procedure relative agli investitori non sofisticati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 6).

Come è indicizzato

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