Regolamento (UE) 2022/2111
Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2020/1503 definendo in modo più preciso come i fornitori di servizi di crowdfunding debbano prevenire, individuare e gestire i conflitti di interesse. Richiede norme interne scritte, adeguate a dimensioni, organizzazione e complessità dell’attività, con particolare attenzione ai casi in cui il fornitore appartenga a un gruppo. Stabilisce inoltre criteri minimi per l’individuazione dei conflitti e modalità di comunicazione delle informazioni ai clienti, con contenuti aggiornati, chiari e accessibili. Il testo è direttamente applicabile e si inserisce nel quadro degli obblighi già previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/1503.
Norme tecniche di regolamentazione sui conflitti di interesse dei fornitori europei di servizi di crowdfunding, che specificano obblighi di prevenzione, gestione e comunicazione ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503, con riguardo alla loro organizzazione interna, alle persone che operano per loro conto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ai rapporti con titolari di progetti, investitori e potenziali investitori. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce deroghe settoriali ulteriori, ma richiede di tenere conto, ove il fornitore appartenga a un gruppo, delle circostanze derivanti dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
Norme tecniche sui conflitti di interesse dei fornitori di servizi di crowdfunding
Il regolamento delegato (UE) 2022/2111 integra il regolamento (UE) 2020/1503 specificando le norme tecniche di regolamentazione in materia di conflitti di interesse. La finalità è rafforzare la prevenzione, l’individuazione e la gestione dei conflitti, evitando che il mero ricorso agli obblighi di comunicazione sia sufficiente a presidiare il rischio di pregiudizio per i clienti.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la Commissione intende assicurare che i fornitori di servizi di crowdfunding dispongano di norme interne efficaci, riesaminate periodicamente, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività. Le misure devono essere tarate anche sull’eventuale appartenenza del fornitore a un gruppo e devono consentire, ove il conflitto non possa essere evitato, almeno la sua corretta comunicazione e attenuazione.
Ambito soggettivo e logica regolatoria
Le disposizioni si applicano ai fornitori europei di servizi di crowdfunding disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503. Il regolamento incide sull’assetto organizzativo interno, sulle persone che partecipano alla prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e sul rapporto con titolari di progetti, investitori e potenziali investitori. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri ed ha natura integrativa rispetto agli obblighi generali già previsti dal regolamento di base.
Norme interne per evitare conflitti di interesse
L’articolo 1 impone ai fornitori di stabilire in forma scritta, applicare e mantenere norme interne per evitare conflitti di interesse. Tali norme devono essere proporzionate alle dimensioni e all’organizzazione del fornitore, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività svolta.
Se il fornitore appartiene a un gruppo, le norme devono prendere in considerazione ogni circostanza che costituisca o possa determinare un conflitto derivante dalla struttura e dalle attività commerciali degli altri membri del gruppo. La disciplina mira quindi a evitare che la rete di rapporti infragruppo comprometta l’indipendenza delle decisioni o l’imparzialità della prestazione.
Obblighi specifici di organizzazione interna
Le norme interne devono imporre al fornitore almeno quattro ordini di presidi:
- impedire che le persone indicate dall’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 siano accettate come titolari di progetti sulla piattaforma;
- verificare se tali persone siano state accettate come investitori;
- individuare altre circostanze suscettibili di generare conflitti di interesse effettivi o potenziali;
- definire, ove pertinente, procedure, misure e responsabilità interne per adempiere agli obblighi dell’articolo 8, paragrafo 2.
Il regolamento insiste quindi su un approccio di compliance preventiva, non limitato alla disclosure ma fondato su un presidio organizzativo ex ante.
Indipendenza, separazione funzionale e remunerazione
Per le persone impegnate in più attività commerciali che possono dar luogo a conflitti, il regolamento richiede un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni del fornitore, all’eventuale gruppo di appartenenza e al rischio di lesione degli interessi dei clienti. In questa prospettiva, le norme interne devono prevedere:
- procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra persone impegnate in attività in conflitto, quando ciò possa nuocere ai clienti;
- vigilanza separata per chi svolge funzioni principali per clienti con interessi potenzialmente confliggenti;
- eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione di alcune persone e la retribuzione o i redditi di altre persone, quando possa sorgere un conflitto;
- misure contro influenze indebite sull’esercizio dei servizi;
- misure per controllare la partecipazione simultanea o successiva a diverse attività di crowdfunding, se tale partecipazione può compromettere la corretta gestione dei conflitti.
Individuazione dei conflitti rilevanti
L’articolo 2 specifica che le misure devono garantire, con ragionevole certezza, che i rischi per gli interessi dei clienti siano evitati e, se ciò non è possibile, attenuati. Ai fini dell’individuazione dei conflitti, i fornitori devono considerare almeno se una persona coinvolta:
- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a danno del cliente;
- abbia un interesse nel risultato del servizio diverso da quello del cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto a quelli di un altro cliente.
La norma amplia quindi il perimetro valutativo oltre le ipotesi esplicitamente contemplate dal regolamento di base, orientando la compliance verso una mappatura sostanziale dei conflitti.
Comunicazione ai clienti e trasparenza informativa
L’articolo 3 disciplina la comunicazione delle informazioni sui conflitti di interesse. I fornitori devono pubblicare e aggiornare tali informazioni sul proprio sito web, in una sezione facilmente accessibile ai clienti. Le stesse informazioni devono essere comunicate ai clienti su supporto durevole, salvo che sia stato individuato un conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503; in ogni caso, quando opportuno, devono essere aggiornate.
La comunicazione deve contenere una descrizione specifica e chiara dei conflitti e dei relativi rischi, riferita a un determinato servizio e calibrata sulla natura dei destinatari, con particolare attenzione alla distinzione tra investitori potenziali sofisticati e non sofisticati.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Norme interne scritte e adeguate
I fornitori di servizi di crowdfunding devono stabilire, applicare e mantenere norme interne per evitare conflitti di interesse in forma scritta. Le norme devono essere proporzionate alle dimensioni e all’organizzazione del fornitore, nonché alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività. Se il fornitore appartiene a un gruppo, occorre considerare anche le circostanze che possono generare conflitti derivanti dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
Obblighi minimi di prevenzione e organizzazione interna
Le norme interne devono: vietare che determinate persone indicate dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 siano accettate come titolari di progetti sulla piattaforma; verificare se tali persone siano state accettate come investitori; individuare altre circostanze che possono generare conflitti effettivi o potenziali; specificare procedure, misure e responsabilità interne necessarie per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Indipendenza nelle attività confliggenti
Le persone che svolgono più attività commerciali in presenza di conflitti di interesse devono operare con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alle attività del fornitore, all’eventuale gruppo di appartenenza e al rischio di lesione degli interessi dei clienti.
Misure organizzative per evitare e gestire i conflitti
Le norme interne devono includere procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra persone impegnate in attività che comportano rischio di conflitto; vigilanza separata per le persone che svolgono funzioni principali per clienti con interessi potenzialmente confliggenti; eliminazione di legami diretti tra la retribuzione di alcune persone e la retribuzione o i redditi di altre persone quando possa sorgere un conflitto; misure contro influenze indebite; misure per impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva a diverse attività di crowdfunding quando ciò possa compromettere la gestione dei conflitti.
Revisione almeno annuale
I fornitori devono valutare e riesaminare le norme interne almeno una volta l’anno e adottare le misure opportune per rimediare a eventuali carenze riscontrate.
Criteri per individuare i conflitti di interesse
Nell’individuare i conflitti di interesse rilevanti, i fornitori devono considerare almeno se una persona coinvolta possa: realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a danno del cliente; avere un interesse nel risultato del servizio diverso da quello del cliente; avere un incentivo a privilegiare gli interessi di un cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli di un altro cliente.
Comunicazione delle informazioni ai clienti
Le informazioni su natura generale, fonti dei conflitti e misure di attenuazione devono essere pubblicate e aggiornate sul sito web del fornitore in una posizione facilmente accessibile ai clienti. Devono inoltre essere comunicate su supporto durevole, salvo che sia stato individuato un conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, e devono essere aggiornate quando opportuno.
Contenuto della comunicazione
Le informazioni devono contenere una descrizione specifica e chiara dei conflitti individuati e dei rischi associati nel contesto del singolo servizio, tenendo conto della natura dei clienti destinatari, in particolare se si tratta di investitori potenziali sofisticati o non sofisticati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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