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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2113

Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento specifica quali informazioni le autorità competenti devono scambiarsi per applicare in modo efficace il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione tra autorità in fase di autorizzazione, vigilanza continua e contrasto delle violazioni, includendo anche dati su gestori, azionisti e terzi collegati. Lo scambio deve avvenire nel rispetto del GDPR e delle garanzie in materia di protezione dei dati.

Norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra autorità competenti per indagini, vigilanza e contrasto delle violazioni relative ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. Riguarda lo scambio di informazioni su fornitori di servizi di crowdfunding, sulle persone fisiche responsabili della loro gestione, sugli azionisti rilevanti e su terzi collegati al crowdfunding rilevanti per la prestazione dei servizi. È rilevante per attività di autorizzazione, vigilanza continua, indagine e contrasto delle violazioni; si applica nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati personali. È direttamente applicabile in ciascuno Stato membro ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Scambio di informazioni tra autorità competenti per il crowdfunding

Il regolamento delegato (UE) 2022/2113 integra il regolamento (UE) 2020/1503, fissando le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra autorità competenti. La finalità è rendere effettive le attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni nei confronti dei fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che lo scambio informativo deve consentire un monitoraggio efficace dei fornitori, anche in situazioni transfrontaliere o in presenza di profili problematici rilevanti sul piano regolamentare. Il regolamento precisa quindi quali categorie di dati debbano essere trasmesse tra autorità, includendo non solo le informazioni sul prestatore ma anche su soggetti connessi alla sua governance, struttura proprietaria e operatività.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto si applica alle autorità competenti chiamate a vigilare sui fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503. Lo scambio riguarda i dati relativi al fornitore stesso, alle persone fisiche responsabili della gestione, agli azionisti significativi e ai terzi collegati al crowdfunding che siano rilevanti per la prestazione dei servizi. È ricompresa anche ogni altra informazione necessaria alla cooperazione tra autorità per le attività di vigilanza e enforcement.

Informazioni da scambiare sui fornitori di servizi di crowdfunding

L’articolo 1 elenca in modo dettagliato le categorie informative oggetto di scambio. Le autorità si trasmettono innanzitutto informazioni generali e documenti sul fornitore, tra cui:

  • denominazione, sede principale o legale, dati di contatto, codice LEI e estratti dei registri nazionali;
  • documenti costitutivi richiesti dalla legislazione nazionale applicabile.

Sono inoltre oggetto di scambio le informazioni sulle persone fisiche responsabili della gestione, raccolte nel procedimento di autorizzazione, compresi nome, numero di identificazione personale se disponibile e posizioni ricoperte all’interno del fornitore.

Idoneità, reputazione e partecipazioni rilevanti

Il regolamento richiede lo scambio delle informazioni necessarie a valutare onorabilità e idoneità degli esponenti gestionali, inclusi esperienza professionale e reputazione. In particolare, devono essere condivisi dati su:

  • precedenti penali, sanzioni amministrative o civili e indagini penali aperte per violazioni in materia commerciale, fallimentare, servizi finanziari, antiriciclaggio, antifrode e responsabilità professionale;
  • indagini in corso o procedimenti pendenti diversi da quelli penali sopra indicati;
  • rifiuti di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, nonché ritiri, revoche, cessazioni o esclusioni da parte di organismi governativi, regolatori o professionali;
  • rimozioni da funzioni di gestione fondi o incarichi fiduciari simili, con indicazione dei motivi.

Per gli azionisti che detengono almeno il 20% del capitale sociale o dei diritti di voto, devono essere scambiate informazioni analoghe su assenza/presenza di precedenti, indagini e sanzioni rilevanti.

Struttura organizzativa, controlli interni e autorizzazione

L’articolo 1 include anche informazioni sulla struttura organizzativa e sulle condizioni operative del fornitore, come emergenti dal procedimento autorizzatorio e dall’attività di vigilanza. In tale ambito rientrano:

  • dispositivi di governance e meccanismi di controllo interno, incluse procedure di gestione del rischio e contabili;
  • programma di attività con le tipologie di servizi di crowdfunding offerti;
  • precedenti in materia di conformità in possesso delle autorità;
  • informazioni richieste ai fornitori in relazione agli obblighi degli articoli da 3 a 11 del regolamento (UE) 2020/1503;
  • dati relativi all’autorizzazione o alla revoca dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del medesimo regolamento;
  • sanzioni, anche penali, misure amministrative e azioni di enforcement adottate nei confronti del fornitore.

Terzi collegati al crowdfunding

L’articolo 2 estende lo scambio informativo ai terzi collegati al crowdfunding rilevanti per la prestazione dei servizi. Se si tratta di persone fisiche, le autorità scambiano nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale se disponibile, indirizzo e contatti.

Se si tratta di persone giuridiche, l’autorità competente può richiedere documenti attestanti:

  • ragione sociale;
  • indirizzo della sede legale o principale e, se diverso, indirizzo postale;
  • contatti e numero di identificazione nazionale o codice LEI, se disponibile;
  • forma giuridica registrata secondo la normativa nazionale;
  • elenco delle persone che dirigono effettivamente l’attività, con relativi dati identificativi, se disponibili.

Protezione dei dati e garanzie

Il regolamento richiama espressamente il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, in linea con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Lo scambio di informazioni deve inoltre essere conforme al regolamento (UE) 2016/679.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità dello scambio di informazioni

Il regolamento integra l’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503 precisando il contenuto minimo delle informazioni da scambiare tra autorità competenti per consentire attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Informazioni sui fornitori di servizi di crowdfunding

Le autorità competenti si scambiano dati generali e documentali sul fornitore, inclusi nome, sede principale o legale, contatti, codice LEI, estratti dai registri nazionali e documenti costitutivi. Sono inoltre oggetto di scambio le informazioni sulle persone responsabili della gestione, sulla loro idoneità e reputazione, sugli azionisti con partecipazione pari o superiore al 20%, sulla struttura organizzativa, sui precedenti di conformità, sull’autorizzazione o revoca dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/1503, nonché su sanzioni, misure amministrative e azioni di enforcement.

Informazioni su idoneità, reputazione e assetti proprietari

Tra i dati da scambiare rientrano esperienza professionale, precedenti penali e sanzionatori, indagini in corso, rifiuti o revoche di registrazioni, autorizzazioni o licenze, nonché rimozioni da incarichi di gestione o fiduciari, sia per le persone fisiche responsabili della gestione sia per gli azionisti rilevanti.

Informazioni su terzi collegati al crowdfunding

Per i terzi collegati al crowdfunding rilevanti per la prestazione dei servizi, le autorità scambiano i dati identificativi delle persone fisiche e, per le persone giuridiche, possono richiedere ragione sociale, indirizzi, contatti, numero di identificazione nazionale o codice LEI, forma giuridica e dati delle persone che dirigono effettivamente l’attività.

Ulteriori informazioni necessarie e cooperazione

È previsto uno scambio aperto di ogni altra informazione necessaria alla cooperazione nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

Protezione dei dati, entrata in vigore e applicazione

Lo scambio deve rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e conformarsi al regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziaricrowdfundingvigilanza prudenzialeprotezione dei dati personalicooperazione amministrativa

Testo integrale

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