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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2114

Regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato specifica le regole tecniche che i fornitori europei di servizi di crowdfunding devono seguire per valutare se i propri servizi siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati e per consentire a questi ultimi di simulare la propria capacità di sostenere perdite. Vengono disciplinati i contenuti minimi delle informazioni da raccogliere, i criteri di affidabilità delle stesse, la formulazione uniforme della segnalazione di rischio e le caratteristiche dello strumento di calcolo online. Il testo definisce inoltre la formula di calcolo del patrimonio netto e i criteri per determinare reddito, attività liquide, impegni finanziari e data di valutazione. Il regolamento è direttamente applicabile e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Norme tecniche di regolamentazione per il test di appropriatezza e la simulazione della capacità di sostenere perdite dei potenziali investitori non sofisticati nei servizi europei di crowdfunding.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503, con particolare riguardo alla valutazione dell’appropriatezza dei servizi offerti ai potenziali investitori non sofisticati e alla simulazione della loro capacità di sostenere perdite. Riguarda le modalità con cui tali fornitori devono raccogliere e verificare le informazioni sugli investitori, formulare la segnalazione di rischio, mettere a disposizione lo strumento di calcolo online e gestire il risultato della simulazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Norme tecniche per il test di appropriatezza e la simulazione della capacità di sostenere perdite nei servizi di crowdfunding

Il regolamento delegato specifica le norme tecniche di regolamentazione previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503, con l’obiettivo di armonizzare la tutela dei potenziali investitori non sofisticati nei progetti di crowdfunding. La Commissione lo adotta sulla base del progetto di norme elaborato da ESMA in stretta cooperazione con EBA, dopo consultazioni pubbliche e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Ambito e finalità della disciplina

Il testo disciplina due profili complementari: la verifica dell’appropriatezza dei servizi di crowdfunding per il singolo investitore non sofisticato e la simulazione della sua capacità di sostenere perdite. La logica sottostante è quella di assicurare che l’investitore comprenda rischi, caratteristiche e adeguatezza dell’investimento prima di procedere, attraverso procedure uniformi e informazioni standardizzate.

Valutazione dell'appropriatezza

Nel valutare se i servizi offerti siano appropriati, il fornitore deve considerare se il potenziale investitore possiede l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere sia i rischi generali dell’investimento sia quelli specifici dei servizi e delle tipologie di investimento presenti sulla piattaforma. L’analisi deve quindi includere la comprensione di ciò che costituisce un servizio di crowdfunding e dei rischi connessi.

Informazioni da raccogliere dal potenziale investitore

L’articolo 2 dettaglia le informazioni che il fornitore deve chiedere, calibrandole in funzione della natura, della portata e della complessità del servizio offerto e della tipologia di investimento previsto. In particolare, devono essere raccolti elementi su:

  • familiarità con tipologie di servizi di investimento e investimenti finanziari;
  • natura, volume, frequenza e periodo delle operazioni pregresse in valori mobiliari, strumenti ammessi ai fini di crowdfunding o prestiti, incluse operazioni in fase iniziale o di espansione di impresa;
  • livello di istruzione e professione, anche pregressa, con eventuale esperienza professionale in investimenti di crowdfunding.

Per gli obiettivi di investimento, ove pertinenti, devono essere acquisiti dati sul periodo di detenzione previsto, sul profilo di rischio e sulle preferenze di sostenibilità, nonché sugli obiettivi di investimento. La situazione finanziaria deve essere valutata tenendo conto dei risultati della simulazione della capacità di sostenere perdite.

Affidabilità delle informazioni e qualità del questionario

Il fornitore deve adottare misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte siano affidabili e rappresentino correttamente conoscenze, competenze, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e comprensione dei rischi. A tal fine deve informare l’investitore dell’importanza di dati accurati e aggiornati, predisporre strumenti di raccolta adeguati e facili da usare e formulare domande comprensibili e sufficientemente precise.

Segnalazione di rischio standardizzata

Se il test dà esito negativo, il fornitore non deve incoraggiare l’investimento e deve esporre una segnalazione di rischio armonizzata con il seguente testo: «Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito». La segnalazione deve essere facilmente leggibile e ben visibile sul sito web del fornitore e rimanere esposta finché l’investitore non confermi di averla ricevuta e compresa.

Simulazione della capacità di sostenere perdite tramite strumento online

Il regolamento impone ai fornitori di mettere a disposizione sul sito web uno strumento di calcolo online che consenta all’investitore non sofisticato di simulare la propria capacità di sostenere perdite. Lo strumento deve basarsi sulle informazioni fornite dall’investitore ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503, deve essere di semplice utilizzo e restituire il risultato in modo chiaro e comprensibile.

Lo strumento deve inoltre essere strutturato in modo da impedire al fornitore di:

  • accedere alle informazioni inserite;
  • registrarle;
  • modificare o influenzare il risultato della simulazione.

È tuttavia possibile prevedere una funzione che consenta all’investitore di trasmettere volontariamente il risultato al fornitore.

Metodo alternativo di simulazione

Accanto allo strumento online, il fornitore può offrire un metodo alternativo per effettuare la simulazione della capacità di sostenere perdite, purché informi adeguatamente l’investitore sul metodo impiegato. La previsione è facoltativa e si aggiunge all’obbligo di rendere disponibile lo strumento online sul sito web.

Formula di calcolo del patrimonio netto

Ai fini della simulazione, il patrimonio netto del potenziale investitore non sofisticato è calcolato secondo la formula:

  • patrimonio netto = reddito annuo netto + totale delle attività liquide - impegni finanziari annui.

Il regolamento definisce poi in modo analitico i tre componenti della formula, per evitare approcci divergenti tra i fornitori.

Reddito annuo netto

Il reddito annuo netto corrisponde al reddito annuo totale percepito, al netto di costi, oneri, contributi sociali e imposte. Il reddito annuo totale comprende:

  • redditi da lavoro, inclusi salari, indennità di disoccupazione e pensioni, esclusi i pagamenti eccezionali;
  • interessi su depositi bancari o altri strumenti di debito, percepiti nell’anno civile precedente, esclusi i pagamenti eccezionali;
  • dividendi o pagamenti ricevuti per la detenzione di azioni, quote di organismi di investimento collettivo o altri strumenti di capitale, esclusi i capital gain da vendita;
  • redditi da beni immobili, inclusi i canoni di locazione, esclusi i capital gain da cessione.

Attività liquide

Le attività liquide totali comprendono il contante sui conti di deposito e sui conti correnti e il valore delle attività facilmente e rapidamente convertibili in contanti. Il regolamento include espressamente:

  • prodotti di risparmio convertibili in contanti entro un massimo di 30 giorni di calendario;
  • strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
  • azioni e quote di organismi di investimento collettivo con diritto di rimborso almeno settimanale.

Restano escluse:

  • beni immobili;
  • somme versate in schemi pensionistici aziendali o professionali;
  • azioni di società non liberamente rimborsabili o trasferibili, inclusi investimenti di crowdfunding precedenti.

Impegni finanziari annui

Gli impegni finanziari annui comprendono tutte le spese cui l’investitore si è impegnato per un determinato anno civile, tra cui:

  • alimenti e sostegno ai figli;
  • affitti e mutui;
  • rimborsi di prestiti;
  • premi assicurativi;
  • utenze, comprese elettricità, riscaldamento e acqua;
  • abbonamenti a servizi;
  • imposte sul reddito e sulla proprietà.

Data di valutazione e coerenza temporale

Il totale delle attività liquide e gli impegni finanziari annui devono essere valutati, di regola, al 31 dicembre dell’anno civile precedente quello della simulazione. Se tale data non riflette accuratamente la situazione attuale, è possibile utilizzare una data più recente, compresa tra il 31 dicembre e la data della simulazione, purché sia la stessa per entrambi gli elementi.

Il reddito annuo netto è normalmente quello dell’anno civile precedente; se però si usa una data più recente per attività liquide e impegni finanziari, il reddito rilevante è quello percepito nei 12 mesi precedenti tale data.

Trasmissione del risultato e applicazione temporale

Il fornitore deve chiedere all’investitore non sofisticato di comunicare il risultato della simulazione eseguita ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Valutazione dell'appropriatezza

Ai sensi dell'articolo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding devono valutare se i servizi offerti siano appropriati per il potenziale investitore non sofisticato considerando, da un lato, l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi dell’investimento in generale e, dall’altro, la comprensione dei rischi specifici dei servizi e delle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma, compresa la nozione di servizio di crowdfunding e i rischi che esso implica.

Informazioni da richiedere agli investitori

L'articolo 2 specifica le informazioni che devono essere richieste circa esperienza e comprensione dei rischi: tipologie di servizi di investimento e investimenti finanziari conosciuti; natura, volume, frequenza e periodo delle operazioni pregresse in valori mobiliari, strumenti ammessi ai fini di crowdfunding o prestiti; livello di istruzione e professione, compresa eventuale esperienza professionale in investimenti di crowdfunding. Quanto agli obiettivi di investimento, devono essere raccolte informazioni sul periodo di detenzione previsto, sul profilo di rischio e sulle preferenze di sostenibilità, nonché sugli obiettivi di investimento. Nella valutazione della situazione finanziaria devono essere considerati i risultati della simulazione della capacità di sostenere perdite.

Affidabilità delle informazioni raccolte

L'articolo 3 impone ai fornitori di adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte siano affidabili e riflettano accuratamente conoscenze, competenze, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e comprensione di base dei rischi. Devono inoltre informare gli investitori dell’importanza di fornire dati accurati e aggiornati, usare mezzi di raccolta adeguati e facili da utilizzare, e formulare domande comprensibili e sufficientemente precise.

Segnalazione di rischio armonizzata

L'articolo 4 prevede che, quando il test non è superato, il fornitore non debba incoraggiare l’investimento e debba mostrare una segnalazione con la dicitura: «Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito». La segnalazione deve essere facilmente leggibile, ben visibile sul sito web e restare esposta fino a conferma da parte dell’investitore di averla ricevuta e compresa.

Strumento di calcolo online per la simulazione

L'articolo 5 impone ai fornitori di mettere a disposizione sul sito web uno strumento di calcolo online per simulare la capacità di sostenere perdite. Lo strumento calcola il risultato sulla base delle informazioni fornite dall’investitore ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503, deve essere semplice da usare e mostrare il risultato in modo chiaro e comprensibile. Deve inoltre impedire al fornitore di accedere o registrare i dati inseriti e di modificare o influenzare il risultato, pur potendo prevedere una funzione di trasmissione volontaria del risultato al fornitore.

Metodo alternativo di simulazione

Ai sensi dell'articolo 6, oltre allo strumento online i fornitori possono offrire un metodo diverso di simulazione della capacità di sostenere perdite, a condizione di fornire agli investitori informazioni adeguate sul metodo utilizzato.

Formula di calcolo del patrimonio netto

L'articolo 7 stabilisce che il patrimonio netto del potenziale investitore non sofisticato è pari a reddito annuo netto + totale delle attività liquide - impegni finanziari annui.

Determinazione del reddito annuo netto

L'articolo 8 definisce il reddito annuo netto come il reddito annuo totale percepito, al netto di costi, oneri, contributi sociali e imposte. Il reddito annuo totale comprende redditi da lavoro, interessi su depositi bancari o altri strumenti di debito, dividendi o redditi da beni immobili, con esclusione dei pagamenti eccezionali e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni o immobili.

Totale delle attività liquide

L'articolo 9 ricomprende nel totale delle attività liquide il contante detenuto su conti di deposito e conti correnti e il valore di attività facilmente e rapidamente convertibili in denaro, tra cui prodotti di risparmio convertibili entro 30 giorni, strumenti finanziari negoziati su mercato regolamentato e azioni/quote di organismi di investimento collettivo rimborsabili almeno settimanalmente. Restano escluse, tra le altre, gli immobili, gli importi versati a schemi pensionistici aziendali o professionali e le azioni di società non liberamente rimborsabili o trasferibili, inclusi investimenti di crowdfunding precedenti.

Impegni finanziari annui

L'articolo 10 include tra gli impegni finanziari annui tutte le spese assunte per l’anno civile, comprese obbligazioni di mantenimento, affitti e mutui, rimborsi di prestiti, premi assicurativi, utenze, abbonamenti a servizi e imposte sul reddito e sulla proprietà.

Data di valutazione

L'articolo 11 prevede che attività liquide e impegni finanziari siano valutati al 31 dicembre dell’anno civile precedente la simulazione, salvo che ciò non rispecchi accuratamente la situazione attuale: in tal caso si può usare una data più recente, comune per entrambi gli elementi, compresa tra il 31 dicembre e la data della simulazione. Il reddito annuo netto è quello dell’anno precedente, oppure, se si usa una data più recente, quello percepito nei 12 mesi precedenti tale data.

Trasmissione del risultato della simulazione

L'articolo 12 dispone che i fornitori chiedano ai potenziali investitori non sofisticati di fornire il risultato della simulazione effettuata ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.

Entrata in vigore

L'articolo 13 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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