Sentenza del 09/06/2017 n. 14396 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza e su movimentazioni bancarie emerse anche nell'ambito di indagini penali. Ha contestato, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, l'illegittima acquisizione dei dati bancari per mancanza dell'autorizzazione del comandante di zona, l'assenza di prova dello svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale, l'illegittimo ricorso all'accertamento induttivo e l'errata inclusione nella base imponibile anche dei prelievi bancari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la violazione del termine dilatorio era stata dedotta per la prima volta in cassazione e non è rilevabile d'ufficio. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo sufficiente l'autorizzazione del Pubblico Ministero quando i dati fiscali emergono da indagini penali. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, confermando l'utilizzabilità delle movimentazioni bancarie e l'accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione dei redditi. Ha invece accolto il quinto motivo: per un lavoratore autonomo la presunzione legale riguarda i versamenti bancari, mentre, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, non può estendersi automaticamente ai prelievi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, l'accertamento è stato dichiarato legittimo soltanto per i singoli versamenti sui conti correnti. Le spese dei vari gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
La violazione del termine posto a tutela del contraddittorio deve essere eccepita tempestivamente dal contribuente nell'impugnazione dell'atto; non può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
I dati dei conti correnti possono fondare presunzioni di maggiori ricavi o redditi. Per il lavoratore autonomo, la presunzione legale opera sui versamenti, che il contribuente deve giustificare analiticamente se estranei all'attività imponibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 6-bis
La censura relativa all'autorizzazione alle indagini finanziarie è stata respinta: quando i dati emergono da indagini penali, l'autorizzazione del Pubblico Ministero è idonea a legittimare l'utilizzo fiscale degli elementi acquisiti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla ricostruzione induttiva del reddito sulla base degli elementi disponibili.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 6 e 8 (TUIR)
Le norme disciplinano il presupposto e la determinazione del reddito imponibile; nel caso concreto la loro applicazione è stata corretta quanto ai versamenti, ma non quanto all'estensione della presunzione anche ai prelievi.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55
Le disposizioni consentono l'utilizzo delle movimentazioni bancarie e l'accertamento induttivo anche in materia IVA, secondo presunzioni legali analoghe a quelle previste per le imposte sui redditi.
Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014
È stata esclusa, per i lavoratori autonomi e professionisti, l'equiparazione tra versamenti e prelievi bancari: la presunzione legale sui prelievi non è applicabile automaticamente, mentre resta ferma quella relativa ai versamenti.
Massime di principio
- Le eccezioni relative a vizi dell'accertamento, come la violazione del termine dilatorio, devono essere sollevate tempestivamente davanti ai giudici di merito; non è normalmente possibile introdurle per la prima volta in cassazione.
- I dati bancari legittimamente acquisiti possono essere utilizzati anche per dimostrare l'esistenza di un'attività professionale o imprenditoriale non dichiarata, senza che l'Amministrazione debba prima fornire una prova autonoma completa dell'attività.
- In presenza di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo e utilizzare le movimentazioni bancarie come elementi presuntivi.
- Per professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti bancari non giustificati sono presumibilmente imponibili e il contribuente deve fornire una giustificazione analitica per ciascuna operazione.
- I prelievi bancari di un lavoratore autonomo non possono essere considerati automaticamente ricavi o compensi imponibili sulla sola base della presunzione bancaria; occorrono ulteriori elementi probatori.
- Quando l'accertamento comprende indistintamente versamenti e prelievi, il giudice deve separare le due categorie e limitare la presunzione legale applicabile al lavoratore autonomo ai soli versamenti, salvo prova ulteriore sui prelievi.
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