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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20826/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto aggravato e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in punto di valutazione della gravità del fatto e del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la reale ratio decidendi, fondata sulla causa ostativa del comportamento abituale, e il secondo motivo inedito oltre che intrinsecamente generico.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio della decisione, specie quando il diniego sia fondato sulla causa ostativa del comportamento abituale.

  • art. 133 c.p.

    La deduzione sull'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena è inammissibile se nuova e formulata in modo generico, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è generico quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere invocata utilmente se il giudice ha negato il beneficio per la presenza di una causa ostativa espressa, come il comportamento abituale, e il ricorso non contesta specificamente tale passaggio.
  • Le censure relative all'art. 133 c.p. devono essere specifiche e non nuove: la denuncia di un'erronea valutazione dei criteri di gravità del reato o di commisurazione della pena, se formulata in modo astratto, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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