Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37299/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione proposto da Li Huijing avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che l'aveva ritenuta penalmente responsabile per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali riferite agli anni 2010-2013 (violazioni relative a IRPEF e IVA per rilevanti importi). La ricorrente ha articolato due motivi: 1) omissione della valutazione del suo ruolo di mera prestanome e dell'estraneità alla gestione effettiva della societa', nonché diniego di rinnovazione dell'istruttoria con l'audizione della figlia come testimone; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il comportamento processuale e lo stato di incensuratezza sarebbero giustificativi delle attenuanti (mancata partecipazione in primo grado per il decesso del difensore e viaggi in Cina; presenza in appello e dichiarazioni spontanee).

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le argomentazioni di diritto della sentenza impugnata: il legale rappresentante e chi sottoscrive le dichiarazioni fiscali e' direttamente obbligato ex lege a presentarle, per cui la qualifica di prestanome non esclude la responsabilita' penale quando la persona risulta legale rappresentante e sottoscrittore delle dichiarazioni (anche se l'effettiva gestione fosse tenuta da terzi). Inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e' giustificato dalla gravita', dall'intensita' del dolo e dalla sistematicita' delle omissioni, nonche' dall'entita' delle evasioni (incluso l'anno 2010, sebbene poi dichiarato estinto per prescrizione). A seguito dell'inammissibilita' del ricorso la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 5)

    Norma che disciplina l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte ha confermato la responsabilita' per le dichiarazioni relative agli anni indicati in relazione a questa fattispecie

  • codice di procedura penale

    artt. 533, 535, 603, 606 (comma 1, lett. b) ed e))

    Richiamati come norme processuali di riferimento: regole di motivazione e impugnazione; il ricorso e' stato valutato alla luce dei criteri di ammissibilita' e di vizio di motivazione indicati negli artt. citati; il diniego della rinnovazione istruttoria ex art. 603 e le censure in base all'art. 606 sono state ritenute manifestamente infondate

  • art. 62-bis c.p. e riforma

    riforma disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    Dopo la riforma non e' piu' sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le circostanze attenuanti generiche; occorrono elementi positivi di segno favorevole e il giudice puo' negare le attenuanti per gravita' della condotta e intensita' del dolo

  • D.P.R. n. 322 del 1988

    art. 1, comma 4; art. 8, comma 6

    Stabiliscono che le dichiarazioni fiscali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e, in sua assenza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto; tale previsione e' stata ritenuta fondamentale per affermare la responsabilita' penale del legale rappresentante anche se mero prestanome

  • codice penale

    Richiamato per distinguere la responsabilita' diretta del legale rappresentante (non come concorso ex art. 40 comma 2) rispetto all'eventuale gestione di fatto da parte di altri; il margine di esonero per mera figura apparente non viene riconosciuto quando la legge impone la sottoscrizione delle dichiarazioni al rappresentante

Massime di principio

  • La qualifica formale di legale rappresentante e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali comportano un obbligo diretto di legge: essere 'prestanome' non esclude automaticamente la responsabilita' penale per omessa dichiarazione
  • Il giudice puo' legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche anche se l'imputato e' incensurato: sono necessari elementi positivi e il giudice puo' valutare la gravita' e l'intensita' del dolo e la sistematicita' del comportamento
  • Reati successivamente estinti per prescrizione possono comunque essere considerati, ai fini della valutazione della gravita' e dell'entita' della condotta, purche' il fatto storico sia accertato
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (es. audizione di testimoni) deve essere adeguatamente motivata e l'eventuale diniego e' sindacabile in Cassazione solo se viziato da manifesta illogicita' o violazione di norme
  • In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente puo' essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie per colpa nella determinazione dell'inammissibilita'; pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.