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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20043/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Più medici specializzandi, in due gruppi distinti, avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo, dopo aver frequentato scuole di specializzazione post-laurea in medicina e aver percepito un trattamento economico ritenuto insufficiente, l'accertamento della violazione del diritto comunitario e la condanna al pagamento del trattamento economico previsto dai DPCM del 7 marzo 2007 e del 6 luglio 2007, applicato dall'anno accademico 2006/2007 ma non a loro. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che la retribuzione corrisposta fosse adeguata. In cassazione i ricorrenti deducevano: per un primo gruppo, la violazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che l'inadempimento dello Stato perdurasse dal 1993 e che il parametro di adeguatezza dovesse essere il trattamento economico del d.lgs. n. 368 del 1999; inoltre chiedevano rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; per il secondo motivo del primo ricorso contestavano il blocco dell'adeguamento al costo della vita e della rideterminazione triennale della borsa di studio, invocando la sentenza costituzionale n. 432 del 1997 e la disciplina successiva; il secondo gruppo censurava la mancata applicazione del trattamento del d.lgs. n. 368 del 1999, denunciava disparità di trattamento tra specializzandi prima e dopo il 2006/2007 e, in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno ex artt. 1176 e 2043 c.c. per la pretesa violazione della direttiva comunitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: il recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione adeguata degli specializzandi sarebbe avvenuto compiutamente con la L. n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 non avrebbe efficacia retroattiva e rappresenterebbe una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non il primo effettivo recepimento. Quanto all'adeguamento periodico della borsa di studio, la Corte ha ribadito che per gli iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non spettava né l'aggiornamento al costo della vita né la rideterminazione triennale, poiché una serie di interventi legislativi aveva congelato la quota di finanziamento e quindi escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. È stato anche escluso un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché il diritto UE non fornisce criteri per determinare la "retribuzione adeguata" e tale valutazione spetta al legislatore nazionale. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    La Corte lo utilizza come base dell'inammissibilità quando la censura non si confronta con un orientamento consolidato e il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 332 c.p.c.

    Consente di non ordinare la notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non intimati, poiché per essi l'impugnazione è ormai preclusa.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso in cassazione per violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata dai ricorrenti come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata dai ricorrenti come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Richiamata dai ricorrenti come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata dai ricorrenti come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dai ricorrenti come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di conformazione dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    Richiamati dai ricorrenti nell'argomentazione interpretativa e di coordinamento con il diritto UE.

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    La Corte ribadisce che ha disciplinato il trattamento economico degli specializzandi e che il suo meccanismo di adeguamento non si applica agli anni 1998-2005 per effetto di successive norme di blocco.

  • L. 29 dicembre 1990, n. 428

    Individuata come atto del compiuto recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione.

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 300 e 212

    La Corte richiama il comma 300 per escludere la retroattività del d.lgs. n. 368/1999 e il comma 212 per la proroga del blocco degli aggiornamenti per il triennio 2006-2008.

  • D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46

    Sono richiamati dai ricorrenti, ma la Corte afferma che il relativo regime non ha portata retroattiva e non costituisce il primo recepimento effettivo degli obblighi comunitari.

  • D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme rilevanti per il trattamento economico degli specializzandi.

  • L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22

    Richiamata nel quadro dei blocchi legislativi dell'adeguamento economico.

  • L. 23 dicembre 2002, n. 289, art. 36

    La Corte lo interpreta come disposizione che ha consolidato il finanziamento e escluso gli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 per il triennio interessato.

  • D.L. 1 ottobre 1992, n. 384, art. 7, comma 5

    Richiamato tra le disposizioni che hanno disposto il blocco degli aggiornamenti economici.

  • L. 24 dicembre 1992, n. 438

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 384/1992.

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 36

    Richiamata tra le disposizioni che hanno prorogato il blocco degli aggiornamenti.

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33

    Richiamata tra le disposizioni che hanno prorogato il blocco degli aggiornamenti.

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 66

    Richiamata tra le disposizioni che hanno prorogato il blocco degli aggiornamenti.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12

    È interpretata come norma che ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 per il triennio 1998-2000.

  • L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22

    Richiamata nel novero delle proroghe del blocco degli aggiornamenti.

  • L. 24 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 17

    È la norma che aggiunge il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria per inadempimento dello Stato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale base della domanda risarcitoria per la presunta violazione della direttiva e della disparità di trattamento.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'obbligazione risarcitoria di valore legislativamente quantificata è suscettibile di interessi legali e maggior danno alle condizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di compensi dei medici specializzandi, il giudizio di legittimità è inammissibile quando i motivi reiterano questioni già decise in modo conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
  • Il recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione adeguata degli specializzandi deve essere individuato negli atti normativi che per primi hanno dato attuazione effettiva agli obblighi europei; una successiva riforma dell'ordinamento delle scuole di specializzazione non ha efficacia retroattiva né integra, di per sé, il primo recepimento.
  • Il diritto dell'Unione, in assenza di criteri puntuali sulla misura della "retribuzione adeguata", non impone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia risolvibile sulla base della giurisprudenza interna consolidata e della discrezionalità del legislatore nazionale.
  • Le norme nazionali che per finalità di contenimento della spesa hanno congelato il finanziamento delle borse di studio e sospeso gli aggiornamenti previsti per gli specializzandi escludono, per i periodi da esse coperti, sia l'indicizzazione al costo della vita sia la rideterminazione triennale prevista dalla disciplina originaria.
  • Quando il legislatore, nell'attuare o nel modificare la disciplina degli specializzandi, sostituisce alla precedente obbligazione di adeguamento una quantificazione legislativa del trattamento, il relativo credito è trattato come debito di valuta, con applicazione delle regole sugli interessi e sul maggior danno nei limiti dell'art. 1224 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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