Cassazione Civile, Ordinanza n. 25699/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia del Territorio aveva attribuito agli immobili del nuovo polo fieristico di Roma la categoria D/8 e una rendita superiore rispetto a quella dichiarata in categoria E/9. In primo grado l'atto era stato annullato per carenza di motivazione e per ritenuta erronea classificazione catastale; in appello la decisione era stata parzialmente riformata. In una precedente fase di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza di merito perché il giudice aveva presunto la validità della delega di firma del funzionario sottoscrittore, in contrasto con il principio secondo cui l'avviso è nullo se non firmato dal capo ufficio o da soggetto validamente delegato. Nel giudizio di rinvio la CTR ha tuttavia ritenuto legittimo e motivato l'atto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme sul giudizio di rinvio per mancata osservanza del principio di diritto sulla sottoscrizione; violazione delle norme sulla validità della sottoscrizione per assenza di delega; difetto di motivazione dell'avviso quanto ai presupposti della rettifica da E/9 a D/8; ultrapetizione per avere il giudice fondato la conferma su ragioni giuridiche diverse da quelle poste dall'Ufficio; erronea applicazione della disciplina catastale; omessa pronuncia sulla contestazione relativa all'aumento della rendita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il giudice di rinvio non si era conformato al principio di diritto fissato nella precedente sentenza di cassazione, perché aveva sostanzialmente riesaminato e superato il tema della validità della sottoscrizione dell'avviso in modo non consentito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può eluderlo o riesaminare questioni coperte dalla pronuncia rescissoria.
art. 63, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione ai poteri e ai limiti del giudizio di rinvio nel processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in combinato con le norme sul rinvio nel processo tributario.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato
la sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal capo ufficio è valida solo se vi è delega effettiva e provata; in mancanza, l'atto è nullo.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto privo di valida sottoscrizione.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
richiamato quale base normativa della delega di firma del funzionario.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
invocato per il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare una decisione fondata su ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto impugnato.
art. 2, commi 40 ss., d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
norma richiamata nei motivi relativi alla qualificazione catastale e all'applicabilità al caso concreto.
artt. 6, 8 e 61 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamati per sostenere l'irrilevanza dell'attività svolta e l'erroneità dell'inquadramento dei complessi fieristici in categoria D/8.
Massime di principio
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto espressa nella sentenza rescissoria, ma anche alle premesse logico-giuridiche e ai presupposti di fatto che ne costituiscono il fondamento.
- Se l'avviso di accertamento è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, l'Amministrazione, in caso di contestazione, deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega di firma; la mera qualifica del sottoscrittore non basta.
- Il giudice di rinvio non può eludere il giudicato interno o implicito formatosi sulla questione decisa in cassazione, né riesaminare profili che integrano il presupposto stesso della decisione di legittimità.
- La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione può essere fatta valere quando manchi la prova della legittimazione del sottoscrittore; il problema non può essere superato mediante una generica presunzione di legittimità dell'atto amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25659/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25664/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25668/2023 del 04/09/2023
- ordinanza_civile · 4 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25669/2023 del 04/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →