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Direttiva 2020/1756

Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord

Normativa europea32020L1756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica in modo mirato la direttiva IVA 2006/112/CE per gestire le conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione, e in particolare il regime applicabile all’Irlanda del Nord dopo il periodo di transizione. Introduce il prefisso "XI" per i numeri di identificazione IVA relativi all’Irlanda del Nord, così da distinguere i soggetti che restano nel perimetro IVA UE per le operazioni in beni da quelli identificati ai fini IVA nel Regno Unito. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2020.

Modifica la direttiva 2006/112/CE per prevedere il prefisso IVA "XI" per l’Irlanda del Nord, al fine di distinguere i soggetti passivi e taluni enti soggetti alle regole IVA UE per le operazioni in beni in tale territorio dopo il periodo di transizione della Brexit.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirla entro il 31 dicembre 2020, e incide sul sistema di identificazione IVA previsto dalla direttiva 2006/112/CE. Sul piano sostanziale riguarda i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni nell’Irlanda del Nord, i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi che effettuano acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell’articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi che utilizzano regimi speciali facoltativi per le vendite a distanza di beni. L’effetto territoriale è limitato all’Irlanda del Nord, nel contesto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso con il Regno Unito.

Direttiva (UE) 2020/1756: identificazione IVA dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/112/CE per adattare il sistema comune IVA alle conseguenze del recesso del Regno Unito. La misura risponde all’esigenza di assicurare continuità applicativa alle regole IVA UE per le operazioni in beni nell’Irlanda del Nord, in conformità al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore dell’Unione prende atto che il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020 e che, dopo tale data, la disciplina IVA dell’Unione non si applica più al Regno Unito nel suo complesso. Tuttavia, in forza dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, alcune disposizioni IVA dell’Unione relative alle merci continuano ad applicarsi nell’Irlanda del Nord per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord.

Ambito materiale e soggetti interessati

La direttiva è circoscritta al sistema di identificazione IVA e, più precisamente, all’attribuzione di un prefisso distinto ai numeri di identificazione IVA riferiti all’Irlanda del Nord. Il considerando 4 evidenzia che il regime riguarda:

  • i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni nell’Irlanda del Nord;
  • i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi che effettuano acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell’articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/112/CE;
  • i soggetti passivi che utilizzano i regimi speciali facoltativi per le vendite a distanza di beni.

Il considerando 3 chiarisce che tali soggetti saranno, per le operazioni in beni nell’Irlanda del Nord, soggetti alla normativa IVA dell’Unione, mentre per le altre operazioni nel Regno Unito continuerà ad applicarsi la normativa IVA del Regno Unito.

Modifica della direttiva 2006/112/CE

La disposizione sostanziale è estremamente limitata: all’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE viene aggiunto un comma secondo cui, per l’Irlanda del Nord, è utilizzato il prefisso "XI". Si tratta del prefisso che consente di distinguere, nel sistema IVA, i soggetti connessi alle operazioni in beni soggette alla disciplina UE applicabile nell’Irlanda del Nord da coloro che restano identificati ai fini IVA nel Regno Unito.

Recepimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare, entro il 31 dicembre 2020, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:

  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e natura dell’intervento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. L’intervento non lascia un ampio margine discrezionale sul risultato: il contenuto precettivo è essenzialmente l’introduzione del prefisso "XI" per l’Irlanda del Nord, mentre agli Stati spetta solo la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Contesto Brexit e protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

I considerando chiariscono che, dopo il 31 dicembre 2020, le disposizioni UE in materia di IVA cessano di applicarsi nel Regno Unito, ma continuano ad applicarsi in Irlanda del Nord per le disposizioni relative alle merci elencate nell’allegato 3 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, parte integrante dell’accordo di recesso. Ciò serve a evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord.

Esigenza di un identificativo IVA distinto

Per il corretto funzionamento del sistema IVA dell’Unione è necessario attribuire un numero di identificazione IVA distinto ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni nell’Irlanda del Nord e ai soggetti passivi o enti non soggetti passivi che effettuano acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell’articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché ai soggetti passivi ai fini dei regimi speciali facoltativi per le vendite a distanza di beni.

Modifica dell’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE

All’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE è aggiunto un comma che stabilisce che per l’Irlanda del Nord è utilizzato il prefisso "XI" nei numeri di identificazione IVA.

Recepimento e obblighi procedurali per gli Stati membri

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 dicembre 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàimposta sul valore aggiuntobrexitdiritto doganale e territoriale

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