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Direttiva 2020/2184

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L2184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde la disciplina UE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, aggiornando i parametri di qualità, rafforzando l’approccio basato sul rischio e introducendo nuove regole su accesso all’acqua, trasparenza verso i consumatori, monitoraggio e gestione delle perdite. Una parte rilevante del testo armonizza a livello europeo i requisiti igienico-sanitari dei materiali a contatto con l’acqua e disciplina il ruolo della Commissione, dell’ECHA e della normalizzazione tecnica. Il termine ordinario di recepimento è fissato al 12 gennaio 2023; sono previsti periodi transitori specifici per alcuni parametri e per l’attuazione delle nuove regole sui materiali.

Qualità delle acque destinate al consumo umano, tutela della salute e miglioramento dell’accesso all’acqua potabile, con armonizzazione dei materiali e dei controlli lungo la filiera idrica.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano nell’Unione, trattate o non trattate, fornite tramite rete, cisterne o in bottiglie/contenitori, comprese le acque di sorgente; si applica anche alle acque usate nelle imprese alimentari per fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano. Rileva per gli Stati membri, per i fornitori di acqua, per i gestori di sistemi di distribuzione domestici in quanto incidenti sul punto di erogazione, e per gli operatori economici che immettono sul mercato materiali, prodotti chimici per il trattamento e materiale filtrante a contatto con l’acqua. Sono escluse le acque minerali naturali e le acque medicinali; le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare, trasportare passeggeri e operare come fornitori di acqua sono soggette solo ad alcune disposizioni; gli Stati membri possono prevedere esenzioni per piccole forniture o per usi in cui la qualità dell’acqua non incide sulla salute, nonché per taluni operatori del settore alimentare alle condizioni previste.

Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

La direttiva rifonde e aggiorna la disciplina UE sulla qualità dell’acqua potabile, sostituendo la direttiva 98/83/CE. L’intervento si fonda sulla tutela della salute umana, sul principio di precauzione, sull’approccio basato sul rischio e sull’esigenza di migliorare l’accesso universale all’acqua, anche alla luce dell’iniziativa Right2Water e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Obiettivi e impostazione generale

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell’Unione e persegue due obiettivi centrali: proteggere la salute umana dagli effetti negativi della contaminazione e migliorare l’accesso all’acqua destinata al consumo umano.

L’articolo 4 richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque siano salubri e pulite. Ai fini del rispetto della direttiva, l’acqua deve:

  • non contenere microrganismi, parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni pericolose;
  • rispettare i requisiti minimi dell’allegato I, parti A, B e D;
  • essere accompagnata da ogni altra misura necessaria per adempiere agli articoli da 5 a 14.

La direttiva impone inoltre che l’attuazione sia improntata al principio di precauzione e non consenta un deterioramento della qualità esistente né un aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 definisce in modo ampio le “acque destinate al consumo umano”, includendo:

  • acque trattate o non trattate destinate a uso potabile, culinario o domestico, fornite tramite rete, cisterne, bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
  • acque usate nelle imprese alimentari per fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano.

Sono definiti anche, tra gli altri, il sistema di distribuzione domestico, il fornitore di acqua, i locali prioritari, il pericolo, l’evento pericoloso e il rischio.

L’articolo 3 esclude le acque minerali naturali riconosciute e le acque medicinali. Prevede inoltre una disciplina speciale per le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare acqua, trasportare passeggeri e operare come fornitori di acqua, nonché esenzioni nazionali per:

  • acque destinate esclusivamente a usi in cui la qualità non incide sulla salute;
  • piccole forniture sotto i 10 m3/giorno o serventi meno di 50 persone, salvo attività commerciale o pubblica;
  • taluni operatori del settore alimentare, a condizioni specifiche.

Standard qualitativi e punti di conformità

L’articolo 5 impone agli Stati membri di fissare valori di parametro per i parametri elencati nell’allegato I. Tali valori non possono essere meno rigorosi dei minimi UE. Per i parametri dell’allegato I, parte C, i valori hanno funzione di monitoraggio e di supporto agli obblighi dell’articolo 14.

L’articolo 6 stabilisce il punto in cui i valori devono essere rispettati:

  • al rubinetto normalmente utilizzato, per l’acqua fornita tramite rete;
  • al punto di uscita dalla cisterna, per l’acqua fornita mediante cisterna;
  • al punto di confezionamento, per l’acqua imbottigliata o in contenitori;
  • al punto di utilizzo, per l’acqua impiegata nelle imprese alimentari.

Quando la non conformità dipende dal sistema di distribuzione domestico o dalla sua manutenzione, gli Stati membri possono considerare adempiuti alcuni obblighi, ma devono comunque adottare misure correttive e informare i consumatori. Restano salvo il regime rafforzato per i locali prioritari e l’obbligo di intervenire se esiste un rischio per la salute.

Approccio basato sul rischio lungo l’intera filiera

L’articolo 7 introduce un modello di sicurezza dell’acqua basato sul rischio che copre l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico al punto di erogazione. Esso comprende tre livelli:

  • valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione;
  • valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura;
  • valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici.

Gli Stati membri possono adattare l’attuazione in caso di vincoli geografici particolari, purché non sia compromesso l’obiettivo della direttiva. Devono inoltre assicurare una ripartizione chiara delle responsabilità tra i soggetti interessati. Le valutazioni devono essere riesaminate almeno ogni sei anni.

Bacini idrografici per i punti di estrazione

L’articolo 8 disciplina la valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione. La valutazione deve includere:

  • caratterizzazione e mappatura dei bacini;
  • mappatura delle zone di salvaguardia, se definite ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
  • coordinate georeferenziate dei punti di estrazione, da proteggere e comunicare solo alle autorità competenti e ai fornitori di acqua;
  • descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e del ravvenamento.

Devono inoltre essere individuati pericoli ed eventi pericolosi e svolto un monitoraggio mirato di parametri, sostanze o inquinanti rilevanti, tra cui quelli delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE, le sostanze naturali potenzialmente pericolose e quelle incluse nell’elenco di controllo dell’articolo 13, paragrafo 8.

Sulla base dei risultati, gli Stati membri devono adottare misure di prevenzione e attenuazione, eventualmente integrandole nei programmi della direttiva 2000/60/CE, nonché valutare la necessità di zone di salvaguardia. In presenza di determinate condizioni, il fornitore può ottenere una riduzione della frequenza di monitoraggio o la rimozione di un parametro dall’elenco, purché non vi siano elementi ragionevolmente prevedibili di deterioramento della qualità.

Sistema di fornitura

L’articolo 9 impone al fornitore di acqua la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, tenendo conto della valutazione dei bacini. La valutazione deve descrivere il sistema dal punto di estrazione al punto di erogazione e individuare i pericoli e i rischi, considerando anche cambiamenti climatici, perdite e condotte deteriorate.

In base alla valutazione, gli Stati membri devono predisporre misure di controllo, un programma di monitoraggio operativo e la verifica della conformità di materiali, prodotti chimici e materiale filtrante. Possono inoltre consentire riduzioni o rimozioni di parametri dal monitoraggio, o l’incremento del controllo, in base ai risultati della valutazione e alle specifiche dell’allegato II.

È prevista un’esenzione facoltativa per i fornitori che distribuiscono tra 10 e 100 m3/giorno o servono tra 50 e 500 persone, se l’autorità competente accerta che l’esenzione non compromette la qualità dell’acqua; in tal caso resta comunque richiesto il monitoraggio periodico.

Sistemi di distribuzione domestici e locali prioritari

L’articolo 10 impone agli Stati membri di effettuare una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. La valutazione comprende:

  • un’analisi generale dei rischi potenziali associati agli impianti e ai relativi prodotti e materiali;
  • il controllo dei parametri dell’allegato I, parte D, nei locali in cui siano stati individuati rischi specifici.

Per Legionella e piombo, il controllo può essere concentrato sui locali prioritari. Se emerge un rischio o una non conformità, gli Stati membri devono adottare misure appropriate per eliminarlo o ridurlo. Per Legionella, le misure devono riguardare almeno i locali prioritari.

Gli Stati membri devono inoltre considerare misure quali:

  • incentivare la valutazione del rischio da parte dei proprietari;
  • informare consumatori e proprietari;
  • avvertire sulle condizioni di consumo e uso dell’acqua;
  • promuovere la formazione dei professionisti;
  • attuare efficaci misure di controllo e gestione per Legionella;
  • sostituire, ove fattibile, le componenti in piombo.

Requisiti minimi per i materiali a contatto con l’acqua

L’articolo 11 introduce requisiti minimi di igiene per i materiali destinati a entrare in contatto con l’acqua in nuovi impianti o in caso di riparazione/ristrutturazione. Tali materiali non devono:

  • compromettere la salute umana;
  • alterare colore, odore o sapore;
  • favorire la crescita microbica;
  • rilasciare contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo.

La Commissione deve adottare atti di esecuzione per:

  • metodologie di prova e accettazione di sostanze di partenza, composizioni e componenti entro il 12 gennaio 2024;
  • primi elenchi positivi europei per gruppi di materiali entro il 12 gennaio 2025;
  • procedure e metodi per testare i materiali finali entro il 12 gennaio 2024.

Gli Stati membri devono comunicare all’ECHA, entro il 12 luglio 2021, gli elenchi nazionali esistenti e le valutazioni di rischio sottostanti. Gli elenchi positivi europei contengono le sole sostanze/componenti autorizzati e possono includere date di scadenza e disposizioni transitorie. Sono inoltre previsti:

  • una procedura di domanda all’ECHA per inclusione/rimozione;
  • pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA;
  • la facoltà di imporre misure nazionali più rigorose in casi giustificati, con notifica alla Commissione;
  • l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 ai prodotti interessati;
  • una marcatura armonizzata da definire mediante atto delegato.

L’articolo 12 disciplina i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante, imponendo purezza, sicurezza, non alterazione delle caratteristiche organolettiche e assenza di rilascio di contaminanti oltre il necessario. Gli Stati membri devono usare norme europee pertinenti e garantire la qualità di tali prodotti, fatto salvo il regolamento (UE) n. 528/2012.

Parametri, valori e periodo transitorio

L’allegato I elenca i parametri microbiologici, chimici, indicatori e quelli pertinenti per i sistemi domestici. Tra i principali valori si segnalano, a titolo esemplificativo:

  • E. coli ed enterococchi intestinali: 0;
  • piombo: 5 μg/l come valore finale, con periodo transitorio fino al 12 gennaio 2036;
  • cromo: 25 μg/l, da rispettare al più tardi il 12 gennaio 2036;
  • PFAS totale: 0,50 μg/l;
  • somma di PFAS: 0,10 μg/l;
  • bisfenolo A: 2,5 μg/l;
  • Legionella: < 1 000 CFU/l ai fini degli articoli 10 e 14.

L’articolo 25 stabilisce un periodo transitorio fino al 12 gennaio 2026 per l’adeguamento ai valori di parametro di bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS totale, somma di PFAS e uranio; fino a tale data i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare tali parametri ai sensi dell’articolo 13.

Monitoraggio e elenco di controllo

L’articolo 13 richiede programmi di monitoraggio regolari, rappresentativi dell’intero anno, con possibilità di campionamento discreto o continuo e con monitoraggio operativo. I parametri si distinguono in gruppo A e gruppo B; E. coli ed enterococchi intestinali sono parametri fondamentali e non possono essere esclusi o ridotti nelle frequenze. Il monitoraggio può essere adattato sulla base delle valutazioni del rischio.

La Commissione deve adottare, entro il 12 gennaio 2024, una metodologia per misurare le microplastiche. Inoltre, entro il 12 gennaio 2024, deve emanare linee guida tecniche sui metodi analitici per le PFAS. L’elenco di controllo per sostanze emergenti è predisposto e aggiornato mediante atti di esecuzione; il primo elenco deve essere redatto entro il 12 gennaio 2022 e include betaestradiolo e nonilfenolo.

Se le sostanze o i composti dell’elenco di controllo superano i valori indicativi, gli Stati membri devono prendere in considerazione misure di prevenzione, attenuazione, monitoraggio aggiuntivo, verifica/ottimizzazione del trattamento e, se necessario, provvedimenti correttivi.

Provvedimenti correttivi, limitazioni d’uso e deroghe

L’articolo 14 impone di esaminare immediatamente ogni non conformità e di adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari. Se l’acqua rappresenta un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura deve essere vietata o limitata. La non conformità ai requisiti minimi delle parti A e B dell’allegato I è considerata, salvo trascurabilità, un potenziale pericolo per la salute.

L’articolo 15 disciplina le deroghe: sono ammesse solo in casi debitamente giustificati, per un massimo di tre anni, rinnovabili eccezionalmente una sola volta in casi specifici. Le deroghe devono riguardare nuovi bacini, nuove fonti di inquinamento o situazioni impreviste ed eccezionali. Devono indicare motivi, parametro, area interessata, monitoraggio, piano correttivo e durata, salvo i casi di inosservanza trascurabile risolvibili entro 30 giorni. Non si applicano alle acque confezionate in bottiglie o contenitori.

Accesso all’acqua e gruppi vulnerabili

L’articolo 16 traduce in obblighi concreti il miglioramento dell’accesso all’acqua per tutti, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili o emarginati, definiti dagli Stati membri. Le misure comprendono:

  • individuazione delle persone senza accesso o con accesso limitato;
  • valutazione delle possibilità di miglioramento;
  • informazione sulle possibilità di allacciamento o di accesso alternativo;
  • adozione delle misure necessarie e adeguate.

Per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto, gli Stati membri devono creare, ove tecnicamente fattibile, dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici e possono attuare campagne di informazione, promuovere la disponibilità di acqua nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici e incoraggiare la fornitura gratuita o a prezzi modici nei ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

Informazioni al pubblico e trasparenza

L’articolo 17 e l’allegato IV impongono la pubblicazione online di informazioni aggiornate, accessibili e personalizzate. Ogni utente deve ricevere almeno annualmente, senza richiesta, informazioni su:

  • qualità dell’acqua e parametri indicatori;
  • prezzo per litro e metro cubo;
  • volume consumato dal nucleo familiare e tendenze di consumo;
  • confronto con il consumo medio, se disponibile;
  • collegamento al sito web con le informazioni dell’allegato IV.

Per i fornitori che distribuiscono almeno 10 000 m3/giorno o servono almeno 50 000 persone, devono essere pubblicate anche informazioni annuali su efficienza, perdite, assetto proprietario, struttura tariffaria e, se disponibili, sintesi dei reclami. Su richiesta giustificata, i consumatori possono accedere a dati storici fino a 10 anni precedenti, se disponibili e non prima del 13 gennaio 2023.

Informazioni di attuazione, reporting e valutazione

L’articolo 18 prevede serie di dati nazionali e accesso per Commissione, AEA ed ECDC. In particolare, gli Stati membri devono istituire e aggiornare:

  • entro il 12 gennaio 2029, dati su misure per migliorare l’accesso e la percentuale di popolazione servita;
  • entro il 12 luglio 2027, dati sulla valutazione del rischio dei bacini;
  • entro il 12 gennaio 2029, dati sulla valutazione del rischio dei sistemi domestici;
  • annualmente, dati sui superamenti dei valori di parametro, sugli incidenti con rischio per la salute e sulle deroghe.

L’AEA pubblica un quadro generale a livello di Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione sul formato delle informazioni.

L’articolo 19 prevede una valutazione della direttiva entro il 12 gennaio 2035, con attenzione particolare all’approccio basato sul rischio, all’accesso all’acqua e alle informazioni al pubblico. Entro il 12 gennaio 2029 e successivamente, la Commissione deve trasmettere una relazione sulle potenziali minacce per le fonti idriche dovute a microplastiche, prodotti farmaceutici e altri inquinanti emergenti.

Revisione degli allegati, deleghe e comitologia

L’articolo 20 impone una revisione almeno quinquennale degli allegati I e II e attribuisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato III e, se necessario, il valore di parametro del bisfenolo A. L’articolo 21 disciplina la delega di poteri, conferita per cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2021, con proroga tacita salvo opposizione. L’articolo 22 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sanzioni, recepimento e abrogazione

L’articolo 23 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 12 gennaio 2023.

L’articolo 24 fissa il termine di recepimento al 12 gennaio 2023 per gli articoli da 1 a 18 e per l’articolo 23, nonché per gli allegati da I a V. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle principali disposizioni interne adottate.

L’articolo 26 abroga la direttiva 98/83/CE con effetto dal 13 gennaio 2023, mantenendo fermi gli effetti delle deroghe già concesse fino alla loro scadenza e disciplinando il regime transitorio delle deroghe ancora pendenti.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese, gestori idrici, operatori alimentari o produttori di materiali a contatto con l’acqua, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • l’adeguamento dei modelli di compliance e dei programmi di monitoraggio;
  • la gestione delle responsabilità su reti, sistemi domestici e locali prioritari;
  • la verifica dei requisiti dei materiali e dei prodotti immessi sul mercato;
  • la gestione delle deroghe, degli obblighi informativi e delle misure correttive;
  • l’impatto economico delle regole su perdite, investimenti infrastrutturali, sostituzione del piombo e trasparenza tariffaria.

Il recepimento nazionale, salvo le modifiche già direttamente previste nei periodi transitori e nelle deleghe alla Commissione, richiede quindi un rilevante adattamento organizzativo e documentale da parte degli operatori del settore idrico e dei soggetti che operano a monte nella filiera dei materiali e dei prodotti a contatto con l’acqua.

Disposizioni principali

Obiettivi e principi generali

L’articolo 1 indica come obiettivi la protezione della salute umana dagli effetti negativi della contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone salubrità e pulizia, e il miglioramento dell’accesso a tali acque. L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque siano salubri e pulite, rispettino i requisiti minimi dell’allegato I e non determinino un deterioramento della qualità esistente, applicando il principio di precauzione.

Definizioni ed esclusioni

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, acque destinate al consumo umano, sistema di distribuzione domestico, fornitore di acqua, locali prioritari, pericolo, evento pericoloso e rischio. L’articolo 3 esclude le acque minerali naturali riconosciute e le acque medicinali; disciplina inoltre l’ambito ridotto per le imbarcazioni marittime e consente esenzioni per piccole forniture, per taluni usi non rilevanti per la salute e, a condizioni specifiche, per operatori del settore alimentare.

Standard qualitativi e punti di conformità

Gli articoli 5 e 6 impongono agli Stati membri di fissare valori di parametro per i parametri dell’allegato I, non meno rigorosi di quelli minimi UE, e di rispettarli al punto di erogazione o, per acqua confezionata, al confezionamento, o nel punto di utilizzo nell’impresa alimentare. Per i sistemi di distribuzione domestici, gli Stati membri possono considerare adempiuti gli obblighi quando la non conformità dipenda dal sistema domestico, ma devono comunque adottare misure correttive e informare i consumatori.

Approccio basato sul rischio lungo l’intera catena di approvvigionamento

L’articolo 7 introduce un approccio generale alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, articolato in tre livelli: valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione (art. 8), del sistema di fornitura (art. 9) e dei sistemi di distribuzione domestici (art. 10). Gli Stati membri devono definire chiaramente le responsabilità, possono adattare l’attuazione a vincoli geografici e devono riesaminare periodicamente le valutazioni ogni sei anni.

Bacini idrografici per i punti di estrazione

L’articolo 8 richiede caratterizzazione, mappatura, individuazione dei pericoli e monitoraggio mirato delle fonti di approvvigionamento, utilizzando anche dati già disponibili da altre normative UE, in particolare la direttiva 2000/60/CE. Sulla base della valutazione del rischio devono essere adottate misure di prevenzione, attenuazione, monitoraggio aggiuntivo e, se del caso, definizione o adattamento delle zone di salvaguardia; gli Stati membri possono ridurre la frequenza di monitoraggio o rimuovere parametri non pertinenti, nel rispetto delle condizioni stabilite.

Sistema di fornitura e monitoraggio operativo

L’articolo 9 impone ai fornitori di acqua una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, comprensiva dei rischi da cambiamenti climatici, perdite e condotte deteriorate. Sulla base della valutazione, possono essere ridotte o aumentate frequenze di monitoraggio, salvo i parametri fondamentali; sono previste misure di controllo, monitoraggio operativo e verifica della conformità di materiali, prodotti chimici e materiale filtrante. L’articolo 13 disciplina i programmi di monitoraggio e consente l’introduzione di un elenco di controllo per sostanze emergenti.

Sistemi di distribuzione domestici e locali prioritari

L’articolo 10 prevede una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, con particolare attenzione a Legionella e piombo, e ai prodotti e materiali che incidono sulla qualità dell’acqua al rubinetto. Gli Stati membri devono individuare i locali prioritari, monitorarvi i parametri rilevanti e adottare misure per eliminare o ridurre i rischi, incluse misure di gestione, formazione e sostituzione delle componenti in piombo, se tecnicamente ed economicamente fattibile.

Materiali, prodotti chimici per il trattamento e materiale filtrante

L’articolo 11 stabilisce requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l’acqua e affida alla Commissione l’adozione di atti di esecuzione per metodologie di prova, elenchi positivi europei e procedure di accettazione dei materiali finali. Sono previsti atti delegati su procedura di domanda all’ECHA, procedura di valutazione della conformità e marcatura armonizzata. L’articolo 12 disciplina i requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante, richiedendo purezza, sicurezza e garanzia di qualità.

Accesso all’acqua e promozione dell’acqua di rubinetto

L’articolo 16 obbliga gli Stati membri ad adottare misure per migliorare o mantenere l’accesso all’acqua per tutti, con attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati, mediante individuazione delle persone prive di accesso, valutazione delle possibilità di miglioramento, informazione e misure adeguate. Sono inoltre richiesti dispositivi di accesso in spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, e misure di promozione dell’uso dell’acqua di rubinetto.

Informazioni al pubblico e trasparenza

L’articolo 17 e l’allegato IV impongono la messa a disposizione online, in forma facilmente accessibile e personalizzata, di informazioni aggiornate su qualità dell’acqua, parametri monitorati, prezzo per litro e metro cubo, volumi consumati, tendenze di consumo, gestione del rischio e consigli ai consumatori. Per i grandi fornitori sono previste ulteriori informazioni annuali su efficienza, perdite, assetto proprietario, struttura tariffaria e, se disponibili, reclami.

Dati di attuazione, valutazione e reporting

L’articolo 18 istituisce serie di dati nazionali su accesso all’acqua, valutazioni del rischio, superamenti dei valori di parametro, incidenti e deroghe, con accesso per Commissione, AEA ed ECDC. L’articolo 19 prevede una valutazione della direttiva entro il 12 gennaio 2035 e una relazione sulle minacce emergenti da microplastiche, prodotti farmaceutici e altri inquinanti. L’articolo 20 impone la revisione quinquennale degli allegati I e II e conferisce poteri delegati per modifiche tecniche.

Termini di recepimento, periodo transitorio e abrogazione

L’articolo 24 fissa il termine di recepimento al 12 gennaio 2023 per gli articoli da 1 a 18 e l’articolo 23, nonché per gli allegati da I a V. L’articolo 25 introduce un periodo transitorio fino al 12 gennaio 2026 per alcuni nuovi parametri chimici, durante il quale non è richiesto il monitoraggio di tali parametri. L’articolo 26 abroga la direttiva 98/83/CE con effetto dal 13 gennaio 2023, fatti salvi gli obblighi di recepimento di atti previgenti e la continuità di alcune deroghe.

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