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Direttiva 2020/1828

Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L1828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro minimo armonizzato per le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori in tutti gli Stati membri. Impone che sia disponibile almeno un meccanismo procedurale efficace per ottenere provvedimenti inibitori e risarcitori, lasciando però agli Stati membri ampia discrezionalità sulla forma processuale, sul modello di partecipazione dei consumatori e su diversi profili organizzativi. Il testo mira a rafforzare l’enforcement del diritto dei consumatori, soprattutto nei contesti transfrontalieri e digitali, prevenendo al contempo gli abusi del contenzioso mediante criteri di designazione degli enti legittimati, regole sul finanziamento e garanzie procedurali. La direttiva deve essere recepita entro il 25 dicembre 2022 e si applica dal 25 giugno 2023.

Disciplina armonizzata delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, con rimedi inibitori e risarcitori, e abroga la direttiva 2009/22/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alle azioni rappresentative intentate da enti legittimati contro professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato I, nella misura in cui tutelano interessi dei consumatori. Copre violazioni nazionali e transfrontaliere, anche se già cessate prima dell’avvio o della conclusione dell’azione, e riguarda solo persone fisiche che sono o possono essere danneggiate in qualità di consumatori; restano esclusi i danni subiti da persone fisiche che agiscono come professionisti. Non pregiudica i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti dal diritto UE o nazionale, né le norme di diritto internazionale privato.

Direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

La direttiva introduce un quadro armonizzato minimo per le azioni rappresentative dei consumatori, sostituendo la direttiva 2009/22/CE. Il legislatore europeo prende atto dell’aumento delle violazioni diffuse e transfrontaliere, specie in contesti digitali e finanziari, e mira a rafforzare l’enforcement senza comprimere l’autonomia procedurale degli Stati membri né i rimedi sostanziali già esistenti.

Finalità e logica della direttiva

La direttiva persegue tre obiettivi principali: assicurare in tutti gli Stati membri almeno un meccanismo efficace per azioni rappresentative, migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno. Il sistema è concepito per bilanciare tutela collettiva e garanzie contro abusi del contenzioso, evitando in particolare risarcimenti punitivi e preservando spazi di discrezionalità nazionale su struttura processuale e modalità operative.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

L’articolo 2 limita il campo di applicazione alle violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato I, nella misura in cui proteggono gli interessi dei consumatori. La tutela riguarda le violazioni nazionali e transfrontaliere, anche se cessate prima dell’avvio o della conclusione del giudizio; restano fuori dall’ambito della direttiva i soggetti che agiscono come professionisti, anche se persone fisiche.

L’allegato I è centrale per delimitare il perimetro della direttiva. Tra i settori coperti figurano, in particolare, tutela dei dati personali, servizi finanziari, commercio elettronico, trasporti, energia, telecomunicazioni, diritti dei consumatori, pratiche commerciali sleali e sicurezza dei prodotti. La direttiva non modifica il contenuto sostanziale degli atti elencati, né sostituisce eventuali meccanismi di enforcement già previsti in tali atti, incluso il regolamento (UE) 2016/679.

Definizioni chiave

L’articolo 3 chiarisce che per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale; il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. L’azione rappresentativa è l’azione promossa da un ente legittimato per conto dei consumatori e può essere finalizzata a un provvedimento inibitorio, a un provvedimento risarcitorio o ad entrambi.

Rileva inoltre la distinzione tra azione rappresentativa nazionale, proposta nello Stato membro di designazione dell’ente, e azione rappresentativa transfrontaliera, proposta in uno Stato membro diverso. Il "provvedimento risarcitorio" è definito come misura che obbliga il professionista a offrire rimedi quali indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso.

Enti legittimati: designazione, requisiti e controllo

Gli Stati membri devono designare enti legittimati abilitati ad agire. Per le azioni transfrontaliere, l’articolo 4, paragrafo 3, impone requisiti uniformi: personalità giuridica regolarmente costituita, almeno 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela dei consumatori prima della richiesta, assenza di scopo di lucro, assenza di insolvenza, indipendenza da soggetti con interesse economico all’azione e trasparenza su finanziamento, struttura e attività.

Gli Stati membri possono estendere questi criteri anche alle azioni nazionali, designare enti pubblici e, per le azioni nazionali, designare enti ad hoc per una specifica controversia. L’articolo 5 impone il monitoraggio periodico, almeno ogni cinque anni, della permanenza dei requisiti; la perdita di uno o più criteri comporta la revoca dello status. Se la Commissione o uno Stato membro solleva riserve, lo Stato designante deve indagare; il professionista convenuto può a sua volta sollevare preoccupazioni motivate sulla legittimazione dell’ente.

Azioni rappresentative transfrontaliere

L’articolo 6 garantisce il reciproco riconoscimento della legittimazione degli enti designati negli altri Stati membri per le azioni transfrontaliere. Quando la presunta violazione incide su consumatori di più Stati membri, più enti possono unire le forze in un’unica azione dinanzi allo stesso foro, nel rispetto delle regole di competenza.

L’elenco degli enti trasmesso alla Commissione ha valore probatorio della loro legittimazione nelle azioni transfrontaliere. La Commissione è tenuta a redigere e pubblicare un elenco aggiornato degli enti designati.

Azione rappresentativa: struttura processuale e ruolo delle parti

L’articolo 7 afferma che gli enti legittimati agiscono come parte ricorrente per conto dei consumatori interessati. I consumatori non sono parti processuali, ma hanno diritto a beneficiare dell’esito dell’azione. Gli organi giurisdizionali o amministrativi devono poter respingere rapidamente i casi manifestamente infondati, secondo il diritto nazionale.

La direttiva lascia agli Stati membri ampia libertà nel disegno procedurale, purché sia garantito almeno un meccanismo che consenta di ottenere sia provvedimenti inibitori sia risarcitori. Gli enti legittimati possono scegliere il mezzo procedurale disponibile ai sensi del diritto UE o nazionale che meglio tuteli gli interessi collettivi dei consumatori.

Provvedimenti inibitori

L’articolo 8 disciplina i provvedimenti inibitori in forma provvisoria e definitiva. Quelli provvisori servono a far cessare o vietare una pratica quando sia stata ritenuta una violazione; quelli definitivi operano quando la violazione sia stata accertata. Se previsto dal diritto nazionale, il provvedimento definitivo può includere un accertamento formale della violazione e l’obbligo di pubblicare la decisione o una dichiarazione rettificativa.

Per ottenere un provvedimento inibitorio non occorre dimostrare il danno effettivo dei singoli consumatori, né la colpa del professionista. Gli Stati membri possono però prevedere una fase di consultazione preliminare con il professionista; in tal caso, se la violazione non cessa entro due settimane dalla richiesta, l’ente può agire immediatamente.

Provvedimenti risarcitori e meccanismi di partecipazione

L’articolo 9 consente di ottenere rimedi di tipo restitutorio o compensativo, solo nei limiti in cui il diritto dell’Unione o nazionale li preveda come diritti sostanziali. La direttiva non introduce risarcimenti punitivi. Gli Stati membri devono disciplinare le modalità di adesione o di esclusione dei consumatori, potendo scegliere tra meccanismo di partecipazione, di non partecipazione o combinazione dei due.

Per i consumatori non residenti abitualmente nello Stato del foro è obbligatoria l’adesione esplicita, per evitare effetti incompatibili e garantire una migliore amministrazione della giustizia. Chi ha aderito o non si è escluso non può essere rappresentato in altre azioni con la stessa causa petendi contro lo stesso professionista, né agire individualmente con la stessa causa, salvo successiva rinuncia conformemente al diritto nazionale.

I provvedimenti risarcitori devono consentire il beneficio diretto ai consumatori senza bisogno di un’ulteriore azione individuale. Se il provvedimento non identifica i singoli beneficiari, deve almeno descrivere il gruppo avente diritto e, se del caso, indicare il metodo di quantificazione del danno.

Finanziamento da terzi

L’articolo 10 disciplina il third party funding nelle azioni risarcitorie. Il finanziamento è ammesso solo se consentito dal diritto nazionale e se non genera conflitti di interesse né altera la finalità dell’azione, che deve restare la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. È vietato, in particolare, che il finanziatore influenzi indebitamente le decisioni dell’ente, comprese quelle sulle transazioni, o che l’azione sia proposta contro un concorrente del finanziatore o contro un soggetto da cui il finanziatore dipende.

Gli organi giurisdizionali o amministrativi possono chiedere un resoconto finanziario e adottare misure appropriate, come imporre la modifica o il rifiuto del finanziamento o contestare la legittimazione nell’azione specifica. Tale contestazione non incide sui diritti dei consumatori coinvolti.

Transazioni collettive

L’articolo 11 favorisce le transazioni collettive in materia risarcitoria. L’ente e il professionista possono sottoporre congiuntamente un accordo al giudice o all’autorità, oppure il giudice o l’autorità possono invitare le parti a negoziarlo entro un termine ragionevole. La transazione è soggetta a controllo e può essere respinta se contraria a norme imperative o se contiene condizioni inadempibili; gli Stati membri possono anche prevedere il rifiuto se la transazione è iniqua.

La transazione approvata vincola ente, professionista e consumatori interessati, ma gli Stati membri possono consentire ai consumatori di accettarla o rifiutarne gli effetti. I rimedi ottenuti tramite transazione non pregiudicano eventuali ulteriori rimedi disponibili ai sensi del diritto UE o nazionale non oggetto dell’accordo.

Spese processuali, informazioni ai consumatori e strumenti di trasparenza

L’articolo 12 stabilisce che la parte soccombente sopporta le spese della parte vittoriosa secondo il diritto nazionale; i consumatori interessati non pagano le spese, salvo circostanze eccezionali dovute alla loro condotta intenzionale o negligente. Le spese comprendono anche quelle di rappresentanza legale, notifica e traduzione.

L’articolo 13 impone agli enti legittimati di informare, anche tramite sito web, sulle azioni programmate, sullo stato di avanzamento e sui risultati. I consumatori interessati da un’azione risarcitoria in corso devono ricevere informazioni tempestive per decidere se aderire o meno. Il professionista deve inoltre informare, a proprie spese, sui provvedimenti definitivi e sulle transazioni approvate, salvo che l’informazione sia fornita altrimenti; lo stesso vale, mutatis mutandis, per gli enti legittimati nei casi di rigetto delle azioni risarcitorie.

L’articolo 14 consente agli Stati membri di creare banche dati elettroniche pubbliche sulle azioni e sugli enti designati. La Commissione gestisce una banca dati elettronica per le comunicazioni istituzionali e per la cooperazione tra enti legittimati.

Efficacia probatoria e prescrizione

L’articolo 15 attribuisce alle decisioni definitive di qualsiasi Stato membro, che accertino una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori, valore probatorio nelle ulteriori azioni contro lo stesso professionista per la stessa pratica, secondo le regole nazionali di valutazione della prova.

L’articolo 16 impone che un’azione rappresentativa in corso per provvedimenti inibitori sospenda o interrompa i termini di prescrizione delle pretese risarcitorie dei consumatori interessati, così da non precludere azioni successive. La stessa regola vale per le azioni rappresentative risarcitorie in corso. L’articolo 22, paragrafo 3, precisa che questa disciplina si applica solo alle violazioni verificatesi dal 25 giugno 2023 in poi.

Celerità procedurale, prove e sanzioni

L’articolo 17 richiede che le azioni inibitorie siano trattate con la dovuta sollecitudine e, quando provvisorie, mediante procedura sommaria se opportuno. L’articolo 18 consente al giudice o all’autorità di ordinare l’esibizione delle prove detenute dal professionista o da terzi, e anche, su richiesta del convenuto, dell’ente legittimato o di terzi, nel rispetto di riservatezza e proporzionalità.

L’articolo 19 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto dei provvedimenti inibitori, degli obblighi informativi e degli ordini di esibizione delle prove; le sanzioni possono includere ammende.

Assistenza agli enti legittimati e cooperazione

L’articolo 20 impone agli Stati membri di adottare misure affinché i costi non impediscano agli enti legittimati di agire. Sono espressamente menzionati finanziamento pubblico, sostegno strutturale, diritti amministrativi e giudiziari contenuti e patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri possono inoltre consentire agli enti di chiedere contributi modesti ai consumatori che abbiano aderito a un’azione risarcitoria.

È inoltre prevista la cooperazione tra enti legittimati e con la Commissione per lo scambio di buone pratiche ed esperienze, anche in relazione alle violazioni transfrontaliere.

Abrogazione, regime transitorio e recepimento

L’articolo 21 abroga la direttiva 2009/22/CE con effetto dal 25 giugno 2023. L’articolo 22 disciplina il regime transitorio: le nuove norme si applicano alle azioni proposte dal 25 giugno 2023, mentre alle azioni proposte prima di tale data continua ad applicarsi la vecchia direttiva. La disciplina sulla sospensione o interruzione della prescrizione si applica solo alle violazioni verificatesi dal 25 giugno 2023.

Ai sensi dell’articolo 24, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 25 dicembre 2022 e applicarle dal 25 giugno 2023. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto, scopo e standard minimo di tutela

L’articolo 1 stabilisce che gli Stati membri devono garantire la disponibilità di una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, con adeguate garanzie contro l’abuso del contenzioso. Deve esistere almeno un meccanismo procedurale conforme alla direttiva per ottenere sia provvedimenti inibitori sia provvedimenti risarcitori. L’attuazione non può comportare una riduzione del livello di protezione già assicurato nei settori compresi nell’allegato I.

Ambito materiale e rapporto con altri rimedi

L’articolo 2 limita l’applicazione alle violazioni delle disposizioni dell’allegato I, comprese quelle recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. La direttiva si applica anche alle violazioni transfrontaliere e a quelle già cessate; resta però impregiudicata la disciplina sui rimedi contrattuali ed extracontrattuali e sul diritto internazionale privato. L’articolo 3 definisce consumatore, professionista, interessi collettivi dei consumatori, ente legittimato, azione rappresentativa, azione nazionale/transfrontaliera, pratica, decisione definitiva e provvedimento risarcitorio.

Enti legittimati: designazione, requisiti e controllo

L’articolo 4 prevede che le azioni siano promosse solo da enti legittimati designati dagli Stati membri. Per le azioni transfrontaliere, l’ente deve essere persona giuridica regolarmente costituita, dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela dei consumatori prima della richiesta, non avere scopo di lucro, non essere insolvente, essere indipendente e trasparente su finanziamenti, struttura e attività. Gli Stati membri possono applicare gli stessi criteri anche alle azioni nazionali, designare enti ad hoc per una singola azione nazionale e designare enti pubblici come enti legittimati. L’articolo 5 impone il riesame almeno quinquennale dei requisiti e la revoca della designazione in caso di perdita dei criteri; il professionista convenuto può sollevare preoccupazioni motivate sulla legittimazione.

Azioni transfrontaliere e riconoscimento reciproco

L’articolo 6 assicura che gli enti designati in uno Stato membro possano proporre azioni rappresentative transfrontaliere in un altro Stato membro. Se la presunta violazione lede consumatori in più Stati membri, più enti legittimati di diversi Stati possono agire insieme nello stesso foro, nel rispetto delle norme sulla competenza. L’elenco degli enti legittimati trasmesso alla Commissione vale come prova della loro legittimazione nelle azioni transfrontaliere.

Tipi di provvedimenti e struttura del processo

L’articolo 7 garantisce agli enti legittimati il diritto di chiedere provvedimenti inibitori e risarcitori; gli Stati membri possono concentrare entrambi in un’unica azione e in un’unica decisione. L’ente agisce come parte ricorrente per conto dei consumatori, che non sono parti del processo ma hanno diritto a beneficiare del risultato. Le cause manifestamente infondate devono poter essere respinte nelle fasi iniziali.

Provvedimenti inibitori

L’articolo 8 prevede provvedimenti provvisori e definitivi per far cessare o vietare una pratica, e, se previsto dal diritto nazionale, misure dichiarative e obblighi di pubblicazione della decisione o di una dichiarazione rettificativa. Per ottenere il provvedimento non serve dimostrare il danno effettivo dei singoli consumatori né la colpa del professionista. Gli Stati membri possono prevedere una consultazione preliminare di due settimane con il professionista prima dell’azione inibitoria.

Provvedimenti risarcitori e partecipazione dei consumatori

L’articolo 9 disciplina i rimedi risarcitori, che possono consistere in indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso. Gli Stati membri devono disciplinare il momento e le modalità con cui i consumatori esprimono il consenso a essere rappresentati e vincolati dall’esito; per i consumatori non residenti abitualmente nello Stato del foro è richiesta l’esplicita adesione. È vietato il cumulo di benefici e la rappresentanza in altre azioni con la stessa causa petendi contro lo stesso professionista.

Finanziamento da terzi e prevenzione dei conflitti di interesse

L’articolo 10 impone di evitare conflitti di interesse quando un’azione risarcitoria è finanziata da terzi. Il finanziamento non deve orientare indebitamente le decisioni dell’ente, comprese le transazioni, e non deve riguardare azioni contro un concorrente del finanziatore o un soggetto da cui il finanziatore dipende. In caso di dubbi, l’organo giurisdizionale o amministrativo può richiedere il resoconto finanziario e adottare misure correttive, fino a contestare la legittimazione nell’azione specifica.

Transazioni collettive

L’articolo 11 consente al giudice o all’autorità di approvare una transazione proposta congiuntamente o di invitare le parti a negoziarla. La transazione è sottoposta a controllo di legalità e può essere rifiutata se contraria a norme imperative o iniqua; se non approvata, il giudizio prosegue. Una transazione approvata vincola ente, professionista e consumatori interessati, salvo diversa disciplina nazionale sull’adesione o sul recesso dei consumatori.

Spese, informazioni ai consumatori e banche dati

Gli articoli 12, 13 e 14 stabiliscono che la parte soccombente sopporta le spese secondo il diritto nazionale, mentre i singoli consumatori non pagano le spese salvo circostanze eccezionali. Gli enti legittimati devono informare via sito web sulle azioni avviate, sul loro stato e sugli esiti; il professionista deve informare i consumatori delle decisioni definitive e delle transazioni approvate, a proprie spese, salvo che l’informazione sia fornita altrimenti. Gli Stati membri possono creare banche dati elettroniche nazionali, mentre la Commissione gestisce una banca dati per le comunicazioni e la cooperazione tra enti legittimati.

Efficacia delle decisioni, prescrizione e prova

L’articolo 15 prevede che una decisione definitiva di qualsiasi Stato membro sull’esistenza di una violazione possa essere usata come prova in altre azioni contro lo stesso professionista per la stessa pratica. L’articolo 16 impone la sospensione o interruzione dei termini di prescrizione per le azioni risarcitorie quando è pendente un’azione rappresentativa inibitoria o risarcitoria. L’articolo 18 consente l’ordine di esibizione delle prove in possesso del convenuto o di terzi, nel rispetto di riservatezza e proporzionalità.

Sanzioni e assistenza agli enti legittimati

L’articolo 19 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto dei provvedimenti inibitori, degli obblighi informativi e dell’ordine di esibizione delle prove, comprese le ammende. L’articolo 20 impone misure per evitare che i costi impediscano l’azione rappresentativa, come finanziamento pubblico, diritti contenuti e patrocinio a spese dello Stato; gli Stati membri possono anche consentire contributi di modesta entità da parte dei consumatori rappresentati.

Abrogazione, transizione e recepimento

L’articolo 21 abroga la direttiva 2009/22/CE dal 25 giugno 2023. L’articolo 22 dispone che le nuove norme si applicano alle azioni proposte dal 25 giugno 2023, mentre quelle della direttiva 2009/22/CE restano applicabili alle azioni proposte prima di tale data; la disciplina sulla prescrizione si applica solo alle violazioni verificatisi dal 25 giugno 2023. L’articolo 24 fissa il termine di recepimento al 25 dicembre 2022 e l’applicazione delle misure nazionali dal 25 giugno 2023.

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