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Direttiva 2020/2089

Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L2089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2020/2089 modifica la disciplina europea sulla sicurezza dei giocattoli introducendo il divieto di utilizzo di tre fragranze allergizzanti: atranolo, cloratranolo e metileptin carbonato. La modifica si fonda sui pareri scientifici richiamati nei considerando e mira a rafforzare la protezione dei bambini contro i rischi allergici legati all’esposizione cutanea. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 4 luglio 2022 e applicarla dal 5 luglio 2022.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE per vietare l’uso di tre fragranze allergizzanti nei giocattoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e, in particolare, ai fabbricanti, importatori e altri operatori economici che immettono giocattoli sul mercato dell’Unione contenenti fragranze allergizzanti. Incide anche sugli Stati membri, tenuti a recepire e applicare le modifiche entro il termine fissato. L’intervento riguarda l’allegato II, parte III, punto 11, della direttiva 2009/48/CE, cioè le regole sulle fragranze allergizzanti nei giocattoli; non introduce un regime generale per altri prodotti di consumo.

Direttiva (UE) 2020/2089: divieto di tre fragranze allergizzanti nei giocattoli

La direttiva interviene sulla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, modificandone l’allegato II per rafforzare la tutela dei minori dai rischi allergici connessi alle fragranze. La Commissione richiama una base scientifica articolata, fondata sui pareri degli organismi consultivi competenti e sulla valutazione che le sostanze allergeniche mantengono la loro pericolosità indipendentemente dal prodotto in cui sono utilizzate.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2009/48/CE già prevedeva un divieto generale di 55 fragranze allergizzanti nei giocattoli, elencate nella tabella dell’allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo. La presente direttiva amplia tale elenco perché, sulla base dei pareri scientifici citati nei considerando, è stato ritenuto opportuno vietare atranolo, cloratranolo e metileptin carbonato nei giocattoli.

Base scientifica e motivazione del divieto

I considerando evidenziano che:

  • il CSCC, nel parere del 26 e 27 giugno 2012, ha qualificato l’allergia da contatto alle fragranze come problema comune, significativo e rilevante in Europa;
  • l’esposizione alle fragranze può derivare anche da prodotti di consumo come i giocattoli;
  • il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha sottolineato che una sostanza allergenica resta tale a prescindere dalla tipologia di prodotto e che, quindi, i pareri sulle fragranze nei cosmetici sono rilevanti anche per i giocattoli;
  • il CSCC ha concluso che i prodotti cosmetici contenenti atranolo o cloratranolo non sono sicuri;
  • il CSPC aveva già ritenuto che atranolo e cloratranolo non dovessero essere presenti nei prodotti di consumo;
  • l’SCCNFP aveva incluso il metileptin carbonato tra gli allergeni da contatto e raccomandato, per i cosmetici finiti, un limite dello 0,01 %.

Modifiche materiali alla direttiva 2009/48/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE secondo l’allegato della direttiva in esame. La modifica consiste in due interventi puntuali:

  • nel primo paragrafo della tabella del punto 11 sono aggiunte le voci:
    • n. 56 atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide), CAS 526-37-4;
    • n. 57 cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide), CAS 57074-21-2;
    • n. 58 metileptin carbonato, CAS 111-12-6;
  • nel terzo paragrafo della tabella, la voce 10 viene soppressa.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e pubblicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 4 luglio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 5 luglio 2022.

È inoltre richiesto che i testi nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilevanza operativa per i professionisti

Per gli operatori del settore toys, la conseguenza pratica è la necessità di escludere dall’impiego nei giocattoli le tre sostanze aggiunte all’elenco delle fragranze vietate. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore, la direttiva richiede verifica di conformità di formule, forniture, documentazione tecnica e processi di immissione sul mercato, tenendo conto della data di applicazione del 5 luglio 2022 e delle eventuali misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato II della direttiva 2009/48/CE sia modificato secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato, parte III, punto 11, primo paragrafo, sono aggiunte in tabella le voci n. 56 atranolo (CAS 526-37-4), n. 57 cloratranolo (CAS 57074-21-2) e n. 58 metileptin carbonato (CAS 111-12-6). Nel terzo paragrafo, la tabella elimina la voce 10.

Obiettivo di protezione e base scientifica

I considerando chiariscono che il divieto generale di 55 fragranze allergizzanti già previsto dalla direttiva 2009/48/CE viene ampliato per proteggere i bambini dalle allergie. La Commissione si fonda sui pareri del CSCC, del CSPC e dell’SCCNFP, nonché sulla raccomandazione del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, secondo cui atranolo, cloratranolo e metileptin carbonato non dovrebbero essere presenti nei giocattoli.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 4 luglio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 5 luglio 2022. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate e assicurare un riferimento alla direttiva nei testi di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattoliprodotti chimicitutela dei consumatorisalute pubblica

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