Direttiva 2020/2020
Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce una modifica temporanea alla direttiva 2006/112/CE per consentire agli Stati membri di ridurre il costo fiscale dei vaccini contro la COVID-19 e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19. In particolare, permette di applicare un’aliquota IVA ridotta ai dispositivi diagnostici e ai relativi servizi strettamente connessi, nonché di concedere un’esenzione con diritto a detrazione per vaccini, dispositivi e servizi connessi. La misura è giustificata dall’urgenza della pandemia ed è limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2022.
Modifica temporanea della direttiva IVA per consentire agli Stati membri agevolazioni fiscali sui vaccini contro la COVID-19 e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione alle forniture di vaccini contro la COVID-19, dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi strettamente connessi a tali beni. Le misure riguardano sia l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta sia un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, con limiti di conformità normativa per i dispositivi diagnostici e di autorizzazione per i vaccini. La disciplina ha natura temporanea e si applica fino al 31 dicembre 2022.
Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio: agevolazioni IVA per vaccini e dispositivi diagnostici COVID-19
La direttiva interviene in via urgente sulla direttiva 2006/112/CE, nel contesto della pandemia di COVID-19, per rendere più accessibili nell’Unione i costi dei vaccini contro la COVID-19 e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, nonché dei servizi strettamente connessi. L’intervento è motivato dalla necessità di consentire agli Stati membri strumenti fiscali aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal sistema IVA, in una fase in cui la pandemia richiedeva una risposta rapida e coordinata.
Contesto e finalità
I considerando richiamano la dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 e la qualificazione della COVID-19 come pandemia l’11 marzo 2020. La direttiva si colloca nel quadro della strategia dell’Unione sui vaccini del 17 giugno 2020 e delle misure eccezionali già adottate in materia di IVA, ma evidenzia che gli strumenti esistenti della direttiva 2006/112/CE non consentivano tutte le agevolazioni ritenute necessarie, soprattutto per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e per un’esenzione con diritto a detrazione per vaccini e dispositivi.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda tre categorie di operazioni:
- la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19;
- i servizi strettamente connessi a tali dispositivi;
- la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e i servizi strettamente connessi.
Le misure sono facoltative per gli Stati membri e consistono, a seconda del caso, in:
- applicazione di un’aliquota IVA ridotta;
- esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte.
Per i dispositivi diagnostici, le agevolazioni possono essere applicate solo se i prodotti sono conformi ai requisiti della direttiva 98/79/CE, del regolamento (UE) 2017/746 e di altra normativa dell’Unione applicabile. Per i vaccini, l’esenzione riguarda soltanto quelli autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.
Obblighi e margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva non impone agli Stati membri un risultato unico in termini di aliquota o esenzione, ma li autorizza a introdurre le misure agevolative indicate. Il margine di discrezionalità nazionale è quindi ampio quanto alla scelta tra aliquota ridotta ed esenzione per i dispositivi diagnostici, e quanto alla decisione se concedere o meno l’esenzione per i vaccini.
Resta invece vincolante il perimetro oggettivo e soggettivo delle misure:
- solo dispositivi in vitro della COVID-19 conformi alla normativa UE;
- solo vaccini autorizzati;
- solo servizi strettamente connessi ai beni agevolati;
- applicazione limitata nel tempo.
Natura temporanea della disciplina
L’articolo 129 bis, paragrafo 3, prevede espressamente che la disciplina si applichi fino al 31 dicembre 2022. I considerando sottolineano il carattere eccezionale e temporaneo della deroga, legato alla perdurante situazione pandemica. Si afferma inoltre che, prima della scadenza, la possibilità di proroga avrebbe potuto essere riesaminata alla luce dell’andamento della pandemia.
Recepimento e obblighi procedurali
La direttiva non indica un termine ordinario di trasposizione diverso dalla sua immediata entrata in vigore; l’urgenza ha comportato l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quando uno Stato membro decide di avvalersi delle facoltà concesse, gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore entro due mesi dalla loro adozione.
Profili sistematici per la pratica professionale
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come base giuridica europea che consente agli Stati membri di attenuare il carico IVA su beni e servizi sanitari legati alla pandemia. L’atto non produce automaticamente un’agevolazione uniforme nell’Unione, ma abilita le scelte fiscali nazionali entro limiti precisi e temporanei. Ne consegue che l’effettiva applicazione in un ordinamento nazionale dipende dal recepimento o dall’adozione delle misure interne consentite dalla direttiva 2006/112/CE come modificata.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 129 bis nella direttiva IVA
L’articolo 1 inserisce nella direttiva 2006/112/CE il nuovo articolo 129 bis, che consente agli Stati membri, in via facoltativa, di applicare un’aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi strettamente connessi, oppure di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per tali forniture e servizi.
Esenzione con diritto a detrazione per vaccini contro la COVID-19
Il nuovo articolo 129 bis, paragrafo 2, consente agli Stati membri di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e per i servizi strettamente connessi. L’esenzione si applica solo ai vaccini autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.
Requisiti di conformità dei dispositivi diagnostici
Le misure agevolative possono riguardare solo dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili della direttiva 98/79/CE, del regolamento (UE) 2017/746 e di altra normativa dell’Unione applicabile.
Durata temporale della deroga
L’articolo 129 bis, paragrafo 3, stabilisce che la disciplina si applica fino al 31 dicembre 2022.
Recepimento, riferimento alla direttiva e comunicazione alla Commissione
L’articolo 2 prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure, gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore entro due mesi dalla loro adozione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3, e gli Stati membri sono i destinatari della direttiva, ai sensi dell’articolo 4.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 11 dic 2020Direttiva 2020/2089
- direttiva · 11 dic 2020Direttiva 2020/2088
- direttiva · 16 dic 2020Direttiva 2020/2184
- direttiva · 25 nov 2020Direttiva 2020/1828
- direttiva · 21 dic 2020Direttiva 2021/1226
- direttiva · 20 nov 2020Direttiva 2020/1756
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →