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Direttiva 2020/2088

Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L2088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2020/2088 aggiorna la disciplina UE sulla sicurezza dei giocattoli ampliando l’elenco delle fragranze allergizzanti che devono essere indicate in etichetta. La modifica interviene sull’allegato II della direttiva 2009/48/CE, aggiungendo nuove sostanze e precisando la voce relativa al citronellolo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 4 luglio 2022 e applicarle dal 5 luglio 2022.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE per ampliare l’elenco delle fragranze allergizzanti soggette a etichettatura nei giocattoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e, in particolare, ai fabbricanti, importatori e altri operatori che immettono sul mercato giocattoli contenenti fragranze allergizzanti. Riguarda l’obbligo di indicare talune fragranze allergizzanti sul giocattolo, su etichetta affissa, sull’imballaggio o nelle istruzioni allegate quando superano la soglia prevista dalla direttiva quadro. La direttiva è destinata agli Stati membri, che devono recepirla e applicarla nell’ordinamento nazionale; non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito, salvo quelle già risultanti dalla direttiva 2009/48/CE.

Direttiva (UE) 2020/2088: etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli

La direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione interviene sulla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, aggiornando l’allegato II in materia di sostanze odoranti allergizzanti. Il provvedimento si fonda su valutazioni scientifiche e su consultazioni del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare dei minori esposti ai giocattoli contenenti fragranze allergizzanti.

Finalità e base scientifica

I considerando evidenziano che l’allergia da contatto alle fragranze rappresenta un problema rilevante in Europa e che l’esposizione può derivare da molteplici fonti, inclusi i giocattoli. La Commissione richiama il parere del CSCC del 26 e 27 giugno 2012 sulle fragranze allergizzanti nei cosmetici, nel quale sono elencati vari allergeni da contatto accertati per gli esseri umani, nonché una indagine danese che ha riscontrato fragranze allergizzanti in diversi prodotti destinati ai bambini. Il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha confermato l’esigenza di tenere conto di tali pareri nella disciplina dei giocattoli.

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE conformemente all’allegato della direttiva di modifica. L’intervento riguarda la tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo, che contiene le fragranze allergizzanti soggette a obbligo di indicazione sul giocattolo, sull’etichetta affissa, sull’imballaggio o nelle istruzioni allegate quando superano la soglia prevista dalla direttiva quadro.

Aggiornamento dell’elenco delle fragranze allergizzanti

La direttiva amplia significativamente l’elenco delle sostanze da indicare. In primo luogo, la voce n. 4 relativa al citronellolo viene sostituita per includere non solo il citronellolo con numero CAS 106-22-9, ma anche le due forme enantiomeriche identificate dai numeri CAS 1117-61-9 e 7540-51-4. In secondo luogo, vengono aggiunte numerose nuove voci, tra cui acetilcedrene, salicilato di amile, trans-anetolo, benzaldeide, canfora, carvone, ossido di beta-cariofillene, rose ketone-4 (damascenone), alfa-damascone, cis-beta-damascone, delta-damascone, acetato di dimetilbenzile carbinile, hexadecanolactone, hexamethylindanopyran, (dl)-limonene, acetato di linalile, mentolo, salicilato di metile, alfa-pinene, beta-pinene, propilidenftalide, salicilaldeide, alfa-santalolo, beta-santalolo, sclareolo, alfa-terpineolo, terpineolo, terpinolene, tetrametil acetiloctaidronaftaleni, trimetil benzenpropanolo, vanillina e vari oli essenziali o estratti vegetali, tra cui ylang-ylang, cedro dell’Atlante, cannella, agrumi, eucalipto, garofano, gelsomino, ginepro, alloro, lavanda, menta, narciso, geranio, pino, patchouli, rosa, sandalo e trementina.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 4 luglio 2022 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, e devono applicarle a decorrere dal 5 luglio 2022. È inoltre previsto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono infine comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore interessato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori economici del settore giocattoli, la modifica comporta un ampliamento degli obblighi di verifica delle sostanze presenti nel prodotto e nelle sue componenti, con conseguente aggiornamento delle etichette, dell’imballaggio e delle istruzioni ove ricorrano le condizioni previste dalla direttiva 2009/48/CE. Per i professionisti del diritto e della fiscalità d’impresa, il punto essenziale è il recepimento nazionale entro il 4 luglio 2022 e la conseguente necessità di adeguare processi di conformità, documentazione tecnica e controlli di filiera alla nuova lista di fragranze allergizzanti.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE secondo quanto specificato nell’allegato della direttiva di modifica. L’intervento riguarda la tabella contenuta nell’allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo, relativa alle fragranze allergizzanti soggette a obbligo di indicazione.

Aggiornamento dell’elenco delle fragranze allergizzanti

La voce n. 4 relativa al citronellolo è sostituita in modo da ricomprendere, oltre al citronellolo con numero CAS 106-22-9, anche le due forme enantiomeriche con numeri CAS 1117-61-9 e 7540-51-4. Sono inoltre aggiunte numerose nuove voci, tra cui acetilcedrene, salicilato di amile, trans-anetolo, benzaldeide, canfora, carvone, ossido di beta-cariofillene, rose ketone-4 (damascenone), alfa-damascone, cis-beta-damascone, delta-damascone, acetato di dimetilbenzile carbinile, hexadecanolactone, hexamethylindanopyran, (dl)-limonene, acetato di linalile, mentolo, salicilato di metile, alfa-pinene, beta-pinene, propilidenftalide, salicilaldeide, alfa-santalolo, beta-santalolo, sclareolo, alfa-terpineolo, terpineolo, terpinolene, tetrametil acetiloctaidronaftaleni, trimetil benzenpropanolo, vanillina e diversi oli/essenze vegetali.

Base scientifica e motivazione della modifica

I considerando richiamano il parere del CSCC del 26 e 27 giugno 2012 sulle fragranze allergizzanti nei cosmetici, l’indagine dell’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente sui prodotti per bambini e i lavori del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli. La Commissione prende atto che l’allergia da contatto alle fragranze è un problema significativo e che l’esposizione può derivare anche dai giocattoli; per questo ritiene opportuno allineare il regime dei giocattoli ai pareri scientifici citati.

Obblighi di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 4 luglio 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 5 luglio 2022. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattolietichettaturasostanze chimichetutela dei consumatori

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