Sentenza del 04/11/2016 n. 5685 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'onere della prova nell'accertamento sintetico basato sul redditometro. L'Amministrazione aveva determinato un maggior reddito presunto sulla base di manifestazioni di spesa e il contribuente contestava che gli fosse richiesto di dimostrare l'esatta natura, il titolo e la provenienza delle risorse utilizzate, nonché la loro specifica destinazione agli incrementi patrimoniali. La questione era stabilire se fosse sufficiente provare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
La decisione
La sentenza stabilisce che il contribuente non è tenuto a dimostrare che il maggior reddito sinteticamente determinato coincida esattamente con specifici redditi esenti o soggetti a ritenuta, né deve provare la destinazione puntuale di tali redditi alle singole spese o agli incrementi patrimoniali. È sufficiente dimostrare l'esistenza di redditi esenti o sottoposti a tassazione separata, idonei a giustificare la capacità di spesa rilevata. L'onere probatorio dell'Amministrazione non può quindi essere trasformato in una richiesta di ricostruzione analitica dell'origine e dell'impiego di ogni somma.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
L'accertamento fondato sulle spese e sulle manifestazioni di capacità contributiva ammette la prova contraria del contribuente. Tale prova non richiede necessariamente la dimostrazione dell'esatto collegamento tra ogni singola spesa e una specifica entrata, essendo sufficiente provare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte.
Massime di principio
- Nel redditometro, il contribuente può superare la presunzione di maggior reddito dimostrando l'esistenza di disponibilità finanziarie non imponibili o già tassate, senza dover ricostruire analiticamente la destinazione di ogni somma.
- Non è legittimo pretendere necessariamente la prova dell'esatta provenienza, del titolo e dell'impiego specifico delle risorse quando la loro esistenza risulta adeguatamente documentata.
- La prova contraria deve comunque essere concreta e riferibile al periodo d'imposta e alla capacità di sostenere le spese contestate; la mera allegazione astratta di redditi esenti o già tassati non è sufficiente.
- L'Amministrazione deve valutare la documentazione complessiva fornita dal contribuente e non può limitarsi a contestare l'assenza di un collegamento contabile diretto tra ciascuna entrata e ciascuna spesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 18318 - Comm. Trib. Prov. Napoli
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22400 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22409 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22410 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22411 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →