Cassazione Civile, Ordinanza n. 17916/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da alcuni proprietari di immobili siti in Corso Vittorio Emanuele contro il Comune di Avellino. Gli attori chiedevano il ristoro dei danni asseritamente subiti per il ritardato godimento dei propri immobili, per l’aumento dei costi di materiali e manodopera dovuto al ritardo nella ricostruzione e per la perdita, totale o parziale, del contributo previsto dalla legge n. 219/1981. Il danno veniva ricondotto all’illegittima sospensione del Piano di Recupero del 1982 e all’adozione successiva di un nuovo strumento urbanistico che, per quegli immobili, imponeva vincoli più restrittivi. La Corte d’appello aveva riconosciuto un illecito del Comune, ma aveva negato il risarcimento ritenendo non provati e non quantificati i danni, perché la documentazione tecnica necessaria, in particolare il progetto del 30.6.1988 poi utilizzato dal consulente tecnico, sarebbe stata acquisita tardivamente oltre le preclusioni istruttorie. Con il primo motivo di ricorso principale gli attori denunciavano violazione degli artt. 2697 c.c., 194, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente considerato non provati i danni malgrado una serie di documenti e circostanze già acquisiti e malgrado la natura percipiente della c.t.u. Con il secondo motivo deducevano violazione dell’art. 2 d.l. n. 19/1984, conv. in l. n. 80/1984, e dell’art. 2697 c.c., lamentando in particolare che non fosse stata riconosciuta la prova del danno quantomeno con riferimento alla perdita del contributo ex l. n. 219/1981. Il Comune, con ricorso incidentale condizionato, contestava la ritenuta responsabilità aquiliana, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c., falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo l’insussistenza del diritto o dell’interesse pretensivo degli attori, la presenza di un vincolo ministeriale successivo, l’assenza di nesso causale e altre circostanze ostative alla responsabilità dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato del Comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la questione della sussistenza e prova del danno risarcibile applicando i principi sulle nullità della consulenza tecnica d’ufficio enunciati dalle Sezioni Unite. La Cassazione ha ritenuto errato il rilievo officioso della nullità della c.t.u. basato sulla tardiva acquisizione del progetto del 30.6.1988, perché l’acquisizione di documenti diretti a provare fatti principali integra una nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente dalla parte e non può essere rilevata d’ufficio se sanata. Il ricorso incidentale del Comune è stato invece ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché mirava in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e non coglieva la ratio della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione presuppone evento dannoso, ingiustizia del danno, nesso eziologico con la condotta e imputabilità a dolo o colpa; non basta la mera illegittimità dell’atto o la colpa in re ipsa.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la decisione dipende dalla valutazione del materiale istruttorio acquisito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro violato, ma la censura accolta ha riguardato soprattutto la prova e la nullità della c.t.u., non una pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove e del materiale acquisito.
art. 194 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai poteri del consulente tecnico d’ufficio.
art. 157 c.p.c.
La nullità relativa derivante dall’acquisizione da parte del consulente di documenti diretti a provare fatti principali deve essere eccepita tempestivamente dalla parte nella prima difesa utile; se non eccepita, si sana e non è rilevabile d’ufficio.
art. 161, primo comma, c.p.c.
La nullità assoluta è deducibile come motivo di impugnazione, ma nel caso concreto la Corte ha qualificato il vizio come nullità relativa, non assoluta.
art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.
Richiamati per il requisito di specificità/localizzazione del controricorso nel dedurre l’eccezione di nullità della c.t.u.
art. 370, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per l’applicabilità dei requisiti di specificità del controricorso nel giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge nel ricorso principale e incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per la dedotta nullità processuale e violazione di norme sul procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame di un fatto decisivo richiede indicazione del fatto storico, del dato da cui risulti, del "come" e del "quando" sia stato discusso; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 184 c.p.c.
Richiamato in relazione ai termini istruttori e alla preclusione della produzione documentale in primo grado.
art. 210 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come possibile strumento per ottenere l’esibizione del documento non disponibile.
art. 1223 c.c.
Richiamato in relazione ai danni risarcibili allegati dagli attori come conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
art. 2 del d.l. n. 19/1984 conv. in l. n. 80/1984
Richiamato dal secondo motivo per sostenere la prova del danno con riferimento al contributo pubblico perduto.
art. 198 c.p.c.
Richiamato solo come materia estranea al caso, nel chiarire che i principi delle Sezioni Unite sulla c.t.u. non riguardano l’esame contabile.
l. n. 219/1981
Richiamata come fonte del contributo pubblico di cui gli attori lamentavano la perdita totale o parziale.
Cass. S.U. n. 3086/2022
Ha affermato che il consulente tecnico può acquisire documenti necessari alla risposta ai quesiti solo se non diretti a provare fatti principali; la relativa nullità è relativa e sanabile se non tempestivamente eccepita.
Cass. S.U. n. 8053/2014
Richiamata per il principio secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, se il fatto storico è stato comunque considerato.
Massime di principio
- Il consulente tecnico d’ufficio, entro i limiti del mandato e nel contraddittorio delle parti, può acquisire documenti utili alla risposta ai quesiti, ma non può supplire all’onere delle parti di allegare e provare i fatti principali della domanda o delle eccezioni.
- Se il consulente acquisisce documenti diretti a provare fatti principali, il vizio integra una nullità relativa: la parte interessata deve eccepirla tempestivamente nella prima difesa utile, altrimenti la nullità si sana e non può essere rilevata d’ufficio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova; non quando contesti, in realtà, la valutazione del materiale probatorio già acquisito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale del fatto storico, del dato che lo dimostra e del momento processuale in cui fu discusso; non è sufficiente dolersi della mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede l’accertamento dell’evento dannoso, dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e della colpa o dolo dell’amministrazione; la mera illegittimità dell’atto non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria.
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