Cassazione Penale, Sentenza n. 30207/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP di Savona che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione degli artt.606, lett.b) e c), 299 e 310 c.p.p., sostenendo che la motivazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione fosse puramente presuntiva, non ancorata a elementi concreti ma fondata solo sulla gravità del fatto (ingente quantitativo di stupefacente). Si allegava altresì l'esistenza di elementi favorevoli (incensuratezza, stabile attività lavorativa, collegamenti internazionali contestati come apodittici) e si sosteneva che l'interrogatorio reso al PM avesse fornito chiarimenti tali da modificare il quadro indiziario; si lamentava infine omissione di motivazione circa l'inesistenza del pericolo di fuga e mancata considerazione della possibile sospensione condizionale della pena in presenza di richiesta di giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproponesse, senza un effettivo confronto critico, le stesse argomentazioni già svolte in appello e analiticamente esaminate e respinte dal Tribunale di Genova. Il Collegio ha ritenuto coerente e non illogica la motivazione del Tribunale che ha valorizzato l'ingente quantitativo di sostanza sequestrata (kg 66,905 marijuana; kg 13,2 hashish in ovuli; kg 1,1 hashish in panetti) quale indicatore di inserimento dell'imputato in dinamiche di traffico su larga scala e di conseguente pericolo di reiterazione; ha altresì motivatamente escluso che l'interrogatorio avesse fornito elementi idonei a mutare il quadro indiziario e ha considerato rilevante la contestazione dell'aggravante di cui all'art.80 T.U. stupefacenti nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, con rinvio agli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Disciplina il procedimento di impugnazione per l'ordinanza in tema di misure cautelari; qui utilizzato per qualificare la competenza del Tribunale di Genova a decidere sull'appello avverso la decisione del GIP
art. 274 c.p.p., lett. b) e c)
Stabilisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato). Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione fondandosi sulla gravità e sull'ingente quantitativo di stupefacente
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; il fatto contestato è stato qualificato ai sensi di questa disposizione, con il sequestro di ingenti quantità che ha influito sulla valutazione cautelare
art. 80 T.U. stupefacenti
Prevede circostanze aggravanti; la contestazione dell'aggravante ha inciso negativamente sulla prognosi favorevole per la concessione della sospensione condizionale della pena
art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione con riferimento a vizi di motivazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché ha riproposto motivi già esaminati in sede di appello senza un adeguato confronto critico con la motivazione impugnata
artt. 299 e 310 c.p.p.
Riferimenti procedurali richiamati dal ricorrente; la Corte ha considerato il vizio come mera riproposizione delle censure già affrontate in appello
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma tecnico-procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla sentenza di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Principio richiamato in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistendo colpa nella proposizione del ricorso, fosse comunque equo irrogare la somma, determinata in euro 3.000,00
Massime di principio
- La mera gravità del fatto e l'ingente quantitativo di sostanza sono motivi idonei a fondare la persistenza del pericolo di reiterazione e, quindi, la permanenza della custodia cautelare quando siano ricondotti logicamente all'ipotesi di traffico su larga scala.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza un confronto critico e specifico, le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in sede di appello è dichiarabile inammissibile.
- Per far cambiare la valutazione cautelare è necessario produrre elementi nuovi e concreti che incidano sul quadro indiziario; dichiarazioni rese in interrogatorio non bastano se non apportano dati utili e verificabili sui correi o sull'attività criminosa.
- L'incensuratezza e la stabilità lavorativa dell'imputato possono costituire elementi favorevoli, ma non prevalgono automaticamente quando siano presenti indici oggettivi forti (es. quantità di stupefacente) che denotano attività criminale su larga scala.
- La contestazione di aggravanti rilevanti (es. art.80 T.U. stupefacenti) può compromettere la prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il rigetto può comportare condanne alle spese e sanzioni in favore della Cassa delle Ammende; è dunque opportuno valutare con attenzione la fondatezza e l'originalità delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.
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