Cassazione Civile, Ordinanza n. 29022/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di operazioni di investimento effettuate tra il 1999 e il 2001 da un risparmiatore nei confronti di una banca, in esecuzione di un contratto quadro del 1997 relativo alla negoziazione e al collocamento di strumenti finanziari. L'investitore ha agito sostenendo che la banca avesse violato gli obblighi informativi e di correttezza imposti dalla normativa di settore e dal contratto quadro, con particolare riferimento all'adeguatezza delle operazioni, ai doveri informativi precontrattuali e successivi, alle operazioni su titoli argentini, su azioni Tiscali e Tecnost e su fondi comuni, nonché a profili di conflitto di interessi e di contropartita diretta. In primo grado le domande sono state respinte; in appello è stata confermata la decisione, sul rilievo che il cliente non avesse voluto fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, fosse avvezzo a investimenti speculativi e, comunque, dalle sue pregresse scelte di investimento si desumesse che non si sarebbe astenuto dalle operazioni anche se correttamente informato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione degli obblighi informativi e falsa applicazione della disciplina TUF/Consob; omessa pronuncia su alcuni punti dell'appello; motivazione apparente; omessa valutazione di documenti; riforma del capo sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la corte territoriale ha erroneamente usato la pregressa propensione al rischio del cliente come elemento idoneo a superare la presunzione del nesso causale tra inadempimento informativo e danno, anziché verificare se la banca avesse effettivamente adempiuto ai propri obblighi informativi specifici e personalizzati. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della corte territoriale è stata quindi annullata perché fondata su un ragionamento non conforme ai principi consolidati in materia di intermediazione finanziaria e di presunzione del nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio dell'investitore.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
Richiamato come norma generale insieme agli altri parametri di correttezza e diligenza nella prestazione dell'intermediario, ma senza una specifica autonoma elaborazione rispetto alla disciplina di settore.
art. 1176 c.c.
Richiamato quale parametro di diligenza dell'intermediario nell'esecuzione degli obblighi informativi e professionali.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel quadro della responsabilità contrattuale dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi.
art. 1223 c.c.
Richiamato ai fini del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
art. 21 T.U.F.
Norma base degli obblighi dell'intermediario, letta come fonte dei doveri informativi finalizzati a consentire scelte di investimento consapevoli.
art. 23 T.U.F.
Richiamato per affermare che incombe sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di aver informato correttamente il cliente sulla natura, i rischi e le implicazioni dell'operazione.
artt. 26 - 30 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamati come disciplina di settore degli obblighi informativi, di adeguatezza e di condotta dell'intermediario verso il cliente.
art. 27 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato tra le norme che impongono obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario.
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato per gli obblighi informativi precontrattuali e in corso di rapporto, compresa la consegna del documento sui rischi generali e l'informazione sulle operazioni.
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato per l'obbligo di astenersi da operazioni inadeguate e per la suitability rule.
art. 34 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato nell'elenco delle norme di settore dedotte come violate.
art. 7 reg. Consob n. 11768/1998
Richiamato con riferimento alle operazioni sui mercati non regolamentati e alle autorizzazioni scritte del cliente.
art. 8 reg. Consob n. 11768/1998
Richiamato con riferimento alle operazioni sui mercati non regolamentati e alle autorizzazioni scritte del cliente.
art. 9 reg. Consob n. 11768/1998
Richiamato con riferimento alle operazioni sui mercati non regolamentati e alle autorizzazioni scritte del cliente.
art. 96 c.p.c.
Richiamato solo nella domanda originaria di condanna della banca, senza specifica statuizione della Corte di cassazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato nei motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia su alcune domande e censure di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per veicolare la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza e alla denuncia di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della sufficienza/ esistenza della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario, previsti dalla disciplina del TUF e della normativa regolamentare di settore, sono finalizzati a consentire all'investitore scelte realmente consapevoli e devono essere adempiuti in relazione alla specifica operazione, tenendo conto sia del profilo del cliente sia delle caratteristiche del titolo o strumento proposto.
- Ai sensi dell'art. 23 TUF, l'intermediario ha l'onere di provare di aver correttamente adempiuto ai doveri informativi e di diligenza professionale; non è sufficiente il richiamo generico a una pretesa conoscenza del mercato da parte del cliente.
- In materia di intermediazione finanziaria esiste una presunzione legale di nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio dell'investitore; la prova contraria dell'intermediario non può consistere nella sola dimostrazione della propensione al rischio o dell'abitudine del cliente a operazioni speculative.
- Anche l'investitore esperto o abitualmente incline al rischio conserva il diritto a un'informazione completa, specifica e personalizzata, perché la funzione degli obblighi informativi è riequilibrare l'asimmetria conoscitiva tra intermediario e cliente.
- Per escludere la responsabilità dell'intermediario non basta dimostrare che il cliente avrebbe probabilmente effettuato comunque l'investimento: occorre verificare anzitutto se gli obblighi informativi siano stati effettivamente assolti e, solo in caso positivo, se l'inadempimento sia causalmente irrilevante.
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