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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la cartella esattoriale emessa per lire 25.698.000 e sosteneva che gli avvisi di accertamento, notificati dopo il 14 luglio 1982 durante il cosiddetto periodo protetto del condono previsto dal D.L. n. 429 del 1982, dovessero considerarsi automaticamente caducati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986. Deduceva inoltre ultrapetizione, formazione di giudicato interno, omessa motivazione e violazione di legge, ritenendo che l’invalidità degli avvisi travolgesse anche la dichiarazione integrativa presentata per il condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente e lo ha condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 2.100 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha stabilito che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 non determina automaticamente l’annullamento di tutti gli avvisi notificati dopo il 14 luglio 1982. Gli avvisi sono invalidi solo se il rapporto tributario era ancora pendente e il contribuente li aveva tempestivamente impugnati deducendo proprio l’illegittimità derivante dalla norma di condono poi dichiarata incostituzionale. In mancanza di tale specifica contestazione, la dichiarazione integrativa conserva autonoma efficacia, è irrevocabile e rende definito il rapporto tributario; non può essere invocata una sua invalidità sopravvenuta dopo la pronuncia costituzionale.

Norme richiamate

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516

    Art. 16: consentiva la notifica degli avvisi di accertamento fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa; tale parte è stata dichiarata incostituzionale.

    La Corte costituzionale ha limitato temporalmente la possibilità di notificare gli accertamenti, individuando come termine il 14 luglio 1982, data di entrata in vigore del decreto. La dichiarazione di incostituzionalità, tuttavia, incide sulla norma e non annulla automaticamente tutti gli atti amministrativi emessi sulla sua base.

  • D.L. n. 429 del 1982

    Rileva ai fini della determinazione degli importi dovuti sulla base dei conteggi della dichiarazione integrativa e della riscossione delle somme risultanti dal condono.

  • D.L. n. 429 del 1982

    La dichiarazione integrativa è irrevocabile, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge di condono. Una volta presentata e non validamente contestata, consolida la definizione del rapporto tributario.

  • Costituzione italiana

    La Corte costituzionale n. 175 del 1986 ha dichiarato illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che consentiva notifiche fino alla presentazione della dichiarazione integrativa invece che fino all’entrata in vigore del decreto.

  • Codice di procedura civile

    Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza o del procedimento, ma la Corte li ha ritenuti infondati.

  • Codice di procedura civile

    Le norme sul principio della domanda, sul divieto di ultrapetizione e sui limiti dell’appello non sono state violate, poiché l’Agenzia aveva già contestato l’autonoma efficacia della dichiarazione integrativa nei precedenti gradi di giudizio.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 27 giugno 1986

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 del D.L. n. 429 del 1982 nella parte indicata.

    La pronuncia opera sui giudizi e rapporti ancora pendenti alla data successiva alla pubblicazione della decisione, ma non travolge automaticamente i rapporti già definiti mediante dichiarazione integrativa irrevocabile.

Massime di principio

  • La dichiarazione di incostituzionalità di una norma non comporta automaticamente l’annullamento di tutti gli atti amministrativi adottati sulla base della norma stessa: occorre verificare la natura dell’atto, lo stato del rapporto e la tempestività delle impugnazioni.
  • Quando un contribuente presenta una dichiarazione integrativa o aderisce a un condono qualificato dalla legge come irrevocabile, tale scelta tende a definire autonomamente il rapporto tributario, salvo contestazioni specifiche e tempestive previste dalla disciplina applicabile.
  • Per beneficiare degli effetti di una successiva pronuncia di incostituzionalità, il contribuente deve normalmente avere un giudizio ancora pendente e avere dedotto tempestivamente il vizio poi riconosciuto dalla Corte costituzionale.
  • L’impugnazione generica o fondata soltanto sul collegamento tra l’avviso e la dichiarazione integrativa può non essere sufficiente a conservare la possibilità di contestare l’avviso dopo una pronuncia di incostituzionalità.
  • La verifica della pendenza del rapporto, dell’oggetto preciso dei motivi di ricorso e dell’eventuale irrevocabilità della dichiarazione integrativa è decisiva per stabilire se l’atto impositivo possa essere travolto oppure se il condono resti efficace.

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