Sentenza n. 446/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 650/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 281/2024, DEL TRIBUNALE DI IVREA, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 12.11.2024, NOTIFICATA IL 14.11.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DI IMPORTO PARI AD EURO 808,98;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di euro 808,98 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 808,98 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito producendo una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte attestante che la sentenza era stata trasmessa per l'esecuzione, senza però fornire prova dell'avvenuto pagamento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché la sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in copia conforme all'originale e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche. Non risultava contestata l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando la serialità dell'inottemperanza ministeriale e i possibili effetti erariali derivanti dalla maturazione di interessi, penalità di mora e spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata notificata in copia conforme all'originale.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c. in materia di conformità della copia esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
Costituisce il parametro utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro l'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera attestazione dell'amministrazione di avere trasmesso la sentenza per l'esecuzione non dimostra l'adempimento del giudicato, se non è accompagnata dalla prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente con facoltà di delega.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
- L'inottemperanza seriale di una pubblica amministrazione a giudicati che impongono pagamenti può essere segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti qualora la protrazione dell'inadempimento possa determinare ulteriori interessi, penalità di mora e spese a carico dell'erario.
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