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Ordinanza

Ordinanza n. 276/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto della Questura di Firenze n.prot. -OMISSIS- (notificato il 31.12.2025) con il quale è stato negato al sig. Boris il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio adottato dalla Questura di Firenze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dagli atti risultava che era iscritto all'università dall'anno accademico 2017/2018, aveva sostenuto esami sino al 28 luglio 2020, non aveva sostenuto esami negli anni 2021, 2022 e 2023 e aveva ripreso a sostenere esami soltanto dal 1° febbraio 2024. Il ricorrente ha prodotto un'attestazione di un docente, secondo cui aveva superato tre prove parziali, rispettivamente negli anni 2021, 2022 e 2023, e aveva conseguito nel 2023 un voto positivo di 18/30, non accettato, continuando a ripetere l'esame. Il ricorrente ha inoltre richiamato documentazione medica relativa a una radiografia al ginocchio, a un'estrazione dentaria urgente e a un accesso al pronto soccorso per disuria, presumibilmente per giustificare il rallentamento della carriera universitaria. Il TAR ha esaminato, ai fini del fumus boni iuris, se le prove parziali potessero integrare le verifiche di profitto richieste dalla disciplina sul soggiorno per studio e se le condizioni di salute documentate potessero spiegare il mancato superamento degli esami.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, allo stato degli atti, che le prove parziali sostenute dal ricorrente, consistendo in un solo parziale dei tre componenti dell'esame, non sembrassero valutabili come verifiche di profitto ai sensi dell'art. 46, comma 4, del d.P.R. 394/1999. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, pur essendo iscritto ad anni di corso successivi al primo, non aveva documentalmente superato almeno due verifiche all'anno, requisito previsto dalla medesima disposizione. Le patologie documentate non sono state ritenute idonee, prima facie, a ostacolare la preparazione degli esami universitari. In ragione dell'assenza di un apprezzabile fumus boni iuris, la sospensione dell'efficacia del diniego è stata negata; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo studente iscritto ad anni di corso successivi al primo deve risultare aver superato almeno due verifiche di profitto ogni anno; le prove parziali relative a un solo componente di un esame articolato in tre parziali non sembrano integrare tali verifiche.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce la base processuale della decisione sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo studente iscritto ad anni di corso successivi al primo deve dimostrare il superamento del numero minimo di verifiche di profitto previsto dall'art. 46, comma 4, del d.P.R. 394/1999.
  • La mera partecipazione a prove parziali, quando ciascuna prova costituisce soltanto uno dei componenti di un esame articolato, non integra necessariamente una verifica di profitto utile al rinnovo del permesso di soggiorno per studio, soprattutto se non si traduce nel superamento dell'esame secondo le modalità previste dall'ordinamento universitario.
  • La documentazione relativa a episodi patologici circoscritti non è, di per sé, sufficiente a superare il mancato rispetto dei requisiti di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio se non dimostra concretamente che le condizioni di salute abbiano ostacolato la preparazione o il sostenimento degli esami.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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