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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26853/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva accolto l'istanza di rideterminazione della pena per i reati connessi agli stupefacenti ma aveva rigettato l'istanza relativa alla condanna per estorsione. Il motivo unico lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in quanto, secondo il ricorrente, la sentenza di merito aveva già descritto l'estorsione come di minima offensività ("su uno dei gradini più bassi della scala di gravità dei possibili fatti di estorsione") e quindi il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto riesaminare divergendo da tale valutazione definitiva. Inoltre si censura l'uso, da parte del giudice dell'esecuzione, di parametri ritenuti inidonei (precedenti penali e aver già riconosciuto le attenuanti generiche) e l'omissione di una valutazione complessiva di tutti gli indici idonei a motivare la lieve entità; il ricorrente osserva altresì che la sentenza di merito aveva escluso la recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 629 c.p. pronunciata con sentenza n. 120 del 15/06/2023 (che ha introdotto la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità), il giudice dell'esecuzione è legittimato a rideterminare il trattamento sanzionatorio e ad applicare l'attenuante del fatto di lieve entità qualora non sia esaurito il rapporto della pena. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha correttamente svolto una valutazione discrezionale, ponderando i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e gli elementi fattuali definitivi coperti dal giudicato; ha ritenuto ostativi alla concessione dell'attenuante i plurimi precedenti dell'imputato, il riconoscimento delle attenuanti generiche (che già avevano considerato il ridotto disvalore del fatto), le modalità esecutive e il contesto riferibile a cessioni di stupefacenti. La Corte ha giudicato la motivazione priva di vizi e coerente con le risultanze, confermando quindi il rigetto dell'istanza sull'estorsione e condannando il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte che non prevedeva la riduzione fino a un terzo per la lieve entità; ciò consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena riconoscendo l'attenuante del fatto di lieve entità quando ricorrono gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti e il rapporto sanzionatorio non sia esaurito.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 120 del 15/06/2023

    declaratoria di illegittimità dell'art. 629 cod. pen. nella parte indicata

    La pronuncia ha imposto l'adeguamento nella commisurazione della pena per i delitti ricadenti nella declaratoria, consentendo al giudice dell'esecuzione di valutare la lieve entità del fatto e ridurre la pena entro i limiti indicati.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Forniscono i parametri e i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze: sono i criteri che il giudice dell'esecuzione deve utilizzare nella rideterminazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, tenendo conto degli elementi accertati nel giudizio di cognizione.

  • Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Principio secondo cui, quando dopo una sentenza irrevocabile di condanna interviene una declaratoria di incostituzionalità che incide sulla commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena a favore del condannato se la pena non è stata completamente eseguita.

  • Sez.1, Sentenza n. 5973 del 04/12/2014 (Ciriello)

    Affermato principio analogo con riguardo all'art. 630 c.p.: la declaratoria di illegittimità costituzionale che introduce la possibilità di valutare la lieve entità legittima la revisione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva.

  • Sez.1, Sentenza n. 45891 del 11/09/2024 (D.)

    Conferma il principio specifico per i casi di estorsione dopo la dichiarazione di illegittimità dell'art. 629 c.p.: il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve, salvo che il rapporto sia esaurito.

Massime di principio

  • Dopo una declaratoria di incostituzionalità che introduce la possibilità di riconoscere la lieve entità del fatto, il giudice dell'esecuzione può essere adito per la rideterminazione della pena se il rapporto sanzionatorio non è ancora esaurito.
  • Il giudice dell'esecuzione dispone di un apprezzamento discrezionale ma vincolato ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; deve considerare tutti i parametri rilevanti (natura, mezzi, modalità, circostanze, tenuità del danno o del pericolo) e gli elementi accertati nel giudizio di cognizione coperti dal giudicato.
  • Non è vietato al giudice dell'esecuzione riconsiderare la gravità relativa del fatto rispetto alla motivazione della sentenza di merito; tuttavia, non può travalicare i limiti imposti dal giudicato sulle questioni fattuali definitivamente accertate.
  • Fattori ostativi alla concessione dell'attenuante possono essere: plurimi precedenti, modalità esecutive particolarmente gravose, contesto che amplifica il disvalore (es. collegamento a traffici di stupefacenti), e il fatto che il ridotto disvalore sia già stato contabilizzato nell'ambito delle attenuanti generiche.
  • Se la pena è stata interamente eseguita o il rapporto sanzionatorio è esaurito, la possibilità di ottenere correzioni derivate da declaratorie costituzionali successive è preclusa.
  • La parte che chiede l'applicazione dell'attenuante deve fornire argomentazioni e elementi idonei; il giudice deve motivare compiutamente la valutazione sull'ammissibilità o meno dell'attenuante.

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