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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34337/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR n. 602 del 1973; la CTP aveva accolto il ricorso solo in relazione a una cartella presupposta, ritenendone non provata la notifica. L'agente della riscossione proponeva appello, ma la CGT di secondo grado lo dichiarava inammissibile perché, tra gli atti telematicamente depositati, non risultava l'atto di appello, con conseguente ritenuta mancata costituzione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva nullità della sentenza per perplessità della motivazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con gli artt. 114, 115 e 348, comma 1, c.p.c., sostenendo che il file contenente l'atto di appello era presente nel fascicolo telematico, che l'appello era stato ritualmente depositato in formato nativo digitale con allegati e prove di notifica via PEC, e che la sanzione dell'inammissibilità non poteva riguardare un deposito tempestivo ma solo una mancata costituzione o una costituzione tardiva. La censura veniva tuttavia qualificata dalla Corte come diretta a contestare un errore percettivo del giudice di merito sulla presenza del file, cioè un errore revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'erronea percezione, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello telematico integra un errore di fatto revocatorio, deducibile con revocazione ordinaria e non con ricorso per cassazione. Ha precisato che lo stesso principio già vale per i depositi cartacei e si applica anche ai depositi informatici nativo-digitali, poiché la verifica della presenza del file nel fascicolo è un accertamento di fatto, basato su una mera operazione percettiva di apertura del file. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, DPR n. 602 del 1973

    richiamato come base dell'intimazione di pagamento oggetto della lite; non è stato oggetto della decisione di legittimità nel merito

  • art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    invocato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata in relazione al deposito dell'appello

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    la Corte lo richiama per affermare che la verifica dell'avvenuto deposito dell'appello attiene a un accertamento di fatto; l'errore sulla sua esistenza va fatto valere con revocazione ordinaria

  • art. 114 c.p.c.

    menzionato dal ricorrente nel quadro della dedotta falsa applicazione processuale

  • art. 115 c.p.c.

    menzionato dal ricorrente nel quadro della dedotta falsa applicazione processuale

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'inammissibilità riguarderebbe solo la mancata o tardiva costituzione; la Corte non accoglie tale impostazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel principio di diritto per riferire il deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale nel processo tributario telematico

Massime di principio

  • La verifica dell'avvenuto deposito dell'atto di appello nel processo tributario, sia esso cartaceo o telematico, costituisce un accertamento di fatto e non un problema di interpretazione degli atti processuali.
  • Se il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame sul presupposto errato che l'atto di appello non sia stato depositato, la censura va proposta con revocazione ordinaria per errore di fatto percettivo, non con ricorso per cassazione.
  • Nel processo tributario telematico, l'errore del giudice sulla presenza o assenza del file contenente l'atto depositato integra un errore revocatorio quando la contestazione riguarda la mera percezione dell'esistenza del documento nel fascicolo.
  • L'uso del supporto informatico non muta la natura dell'errore percettivo: la consultazione del file digitale è assimilata, sul piano logico-giuridico, alla percezione del documento cartaceo presente nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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