Cassazione Civile, Ordinanza n. 30005/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore locale)
La controversia
La controversia trae origine da due filoni collegati. In un primo giudizio, un consigliere comunale aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo deliberazioni consiliari sostenendo che fossero state adottate senza il quorum necessario; il TAR aveva rigettato la domanda, e il Comune aveva appellato soltanto sulle spese, mentre il consigliere aveva proposto appello incidentale riproponendo le censure sul merito. In pendenza di tale vicenda, il Consiglio comunale aveva dichiarato la decadenza del consigliere per incompatibilità, ex art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. 267/2000, ritenendo che la lite pendente lo rendesse incompatibile con la carica. Il consigliere aveva allora impugnato la delibera di decadenza chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della causa di incompatibilità e la reintegrazione nella carica. Il Tribunale di Vercelli aveva accolto la domanda, escludendo la partecipazione del Comune al giudizio; la Corte d'appello di Torino aveva rigettato gli appelli del Comune e di un elettore, confermando sia l'estraneità del Comune al giudizio sia l'insussistenza dell'incompatibilità, valorizzando la connessione tra la controversia amministrativa e l'esercizio del mandato elettivo. In Cassazione, il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., 100 e 105 c.p.c., 9-bis d.P.R. 570/1960, 69 d.lgs. 267/2000 e 22 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente escluso la legittimazione del Comune a partecipare al giudizio e avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse, anche alla luce dell'adesione al ricorso da parte del candidato subentrante; il controinteressato ha resistito. Con un primo motivo, l'altro ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 63 d.lgs. 267/2000, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto rilevante una lite che, al momento della delibera, riguardava solo le spese processuali e non era più collegata al mandato; con un secondo motivo ha contestato ulteriormente la sussistenza dell'incompatibilità, osservando che il consigliere aveva comunque partecipato alla seduta e che l'altro consigliere aveva abbandonato l'aula per ragioni politiche, non per una lesione delle prerogative consiliari. Dopo la proposizione dei ricorsi, è però emerso che il consigliere era cessato dalla carica per scadenza del mandato e mancata rielezione; la Corte di cassazione ha quindi rilevato il sopravvenuto difetto di interesse e ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi, esaminando i motivi solo ai fini delle spese. Nel merito incidentale, ha comunque ribadito che, nelle controversie ex art. 69 d.lgs. 267/2000, il Comune non è parte necessaria né interventore adesivo, perché il giudizio verte sulla spettanza del diritto soggettivo alla carica e non sulla legittimità dell'atto amministrativo; e ha confermato che la lite amministrativa originaria, avente ad oggetto l'impugnazione di delibere consiliari di forte rilievo per la vita dell'ente, era connessa all'esercizio del mandato e dunque non integrava la causa d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, operando la deroga del comma 3.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ma li ha dichiarati entrambi inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il consigliere era nel frattempo cessato dalla carica per scadenza del mandato e non era stato rieletto. Ha quindi esaminato i motivi solo ai fini delle spese, confermando la condanna dei ricorrenti alle spese processuali secondo la soccombenza virtuale. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo del Comune sulla legittimazione processuale dell'ente, ribadendo che nelle controversie sulla incompatibilità il Comune non è parte necessaria né interventore adesivo autonomo o dipendente. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi del secondo ricorrente perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la connessione tra la lite pendente e l'esercizio del mandato elettivo, rientrante nella deroga di cui all'art. 63, comma 3, d.lgs. 267/2000. Nessuna statuizione di merito favorevole ai ricorrenti è stata adottata; l'esito finale è stato il rigetto sostanziale delle censure con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi separatamente proposti avverso la medesima sentenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
il giudizio è stato deciso in camera di consiglio; la sopravvenienza è stata valutata anche in tale sede
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto dirimente
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della partecipazione del Comune al giudizio
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire e a contraddire
art. 105 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione all'intervento
art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina elettorale locale
art. 69 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
disciplina il giudizio relativo alla decadenza/incompatibilità del consigliere; non prevede la partecipazione necessaria del Comune
art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
prevede la causa di incompatibilità per lite pendente con il Comune o altro ente, salvo la deroga del comma 3
art. 63, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
esclude l'incompatibilità quando la lite pendente è connessa con l'esercizio del mandato elettivo
art. 22 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
richiamato dal ricorrente per sostenere che la partecipazione del Comune sarebbe prevista solo per altre controversie
art. 70 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
menzionato quale diverso modello processuale rispetto al quale il Comune non è parte nelle controversie ex art. 69
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché il procedimento è esente dal contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie sulla decadenza o incompatibilità del consigliere comunale il giudizio ha ad oggetto la spettanza della carica e non la legittimità dell'atto amministrativo adottato dall'ente; di regola, pertanto, il Comune non è parte necessaria e non può intervenire ad adiuvandum.
- La notificazione del ricorso al Comune, nei giudizi sulla carica elettiva locale, può avere funzione di mera notizia del procedimento e non comporta automaticamente la qualità di parte dell'ente.
- La causa di incompatibilità per lite pendente deve essere esclusa quando la controversia è connessa con l'esercizio del mandato elettivo: ciò richiede una verifica sostanziale della natura della lite e dell'interesse pubblico sotteso, senza però invadere il merito del giudizio pendente.
- La pendenza di un giudizio non è di per sé sufficiente a integrare l'incompatibilità: occorre che la lite sia effettiva e non pretestuosa, e che non sia meramente artificiale o strumentale rispetto alla carica.
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, il consigliere cessa dalla carica per scadenza del mandato e mancata rielezione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma la necessità di regolare le spese secondo la soccombenza virtuale.
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