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Sentenza

Sentenza del 19/01/2022 n. 1521 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originava dagli avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi (II.DD.) e IVA per il periodo 2003/2005. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Udine aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo otto motivi. Durante il processo i contribuenti hanno presentato istanza e la documentazione di perfezionamento per la definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018, art.6; successivamente sia l'Agenzia sia i contribuenti hanno depositato memorie concordando la richiesta di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in quanto i contribuenti avevano eseguito gli adempimenti necessari per la definizione agevolata ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6, e non era stato opposto diniego all'istanza nei termini di legge (commi 12-13, con scadenze richiamate nel provvedimento). Per legge le spese processuali sono rimaste a carico delle parti (art.6, comma 13, u.p.). Sentenza emessa a Roma l'11 novembre 2021, depositata il 19 gennaio 2022.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    La norma disciplina la definizione agevolata del contenzioso tributario; la Corte ha ritenuto che l'adempimento da parte dei contribuenti e la mancata opposizione/diniego nei termini legali comportino l'estinzione del giudizio. Il comma 13 dispone inoltre che le spese rimangano a carico delle parti.

Massime di principio

  • Se il contribuente perfeziona la definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018, art.6 e l'amministrazione non nega l'istanza nei termini previsti, il giudizio può essere dichiarato estinto senza decisione di merito.
  • La dichiarazione di estinzione necessita della documentazione probatoria del perfezionamento della procedura di definizione; è quindi essenziale depositare tempestivamente le attestazioni richieste dalla norma.
  • L'estinzione del giudizio non equivale a una sentenza che decida sul merito delle pretese fiscali: la controversia si estingue per effetto dell'accordo/definizione agevolata e degli adempimenti legislativamente previsti.
  • Le spese processuali restano a carico delle parti, nei termini previsti dall'art.6 comma 13 del D.L. n.119/2018; occorre valutare l'impatto economico prima di optare per la definizione.
  • Per ottenere l'estinzione è opportuno che entrambe le parti (Amministrazione finanziaria e contribuente) concordino o almeno non opponendosi nei termini all'istanza; in caso di diniego espresso da parte dell'Amministrazione il procedimento prosegue.
  • Verificare con attenzione le scadenze previste dalla norma (es. termini richiamati nel provvedimento) e conservare idonea documentazione di perfezionamento per evitare contestazioni procedurali.

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